OEI e chat criptate: la CGUE fissa le condizioni per la trasmissione e l'utilizzo di prove nei procedimenti penali transfrontalieri

La Redazione
06 Maggio 2024

Con sentenza del 30 aprile 2024 (C-670/22), la CGUE, rispondendo ad un rinvio pregiudiziale inerente a dei procedimenti penali in Germania per traffico illecito di stupefacenti tramite servizio di telecomunicazioni cifrate, ha chiarito le condizioni previste dalla direttiva relativa all'OEI relativamente alla trasmissione e l'utilizzo delle prove. Per la Corte, un OEI, volto ad ottenere la trasmissione di prove già raccolte da un altro Stato UE, può essere adottato da un PM salvo il rispetto di alcune condizioni. L'emissione di un'intercettazione, seppur non richieda il rispetto delle condizioni relative alla raccolta di prove nello Stato di emissione, deve consentire un controllo giurisdizionale successivo sui diritti fondamentali delle persone coinvolte. Se un'intercettazione avviene in un paese diverso dallo Stato UE in cui è eseguita, deve essere prontamente notificata a quest'ultimo. Il giudice penale esclude le prove raccolte se la persona coinvolta non è in grado di svolgere le proprie osservazioni su di esse.

Nel contesto di alcuni procedimenti penali in corso in Germania per traffico illecito di stupefacenti realizzato avvalendosi del servizio di telecomunicazioni cifrate E.C., la Corte di giustizia precisa le condizioni risultanti dalla direttiva relativa all'ordine europeo di indagine penale per quanto riguarda la trasmissione e l'utilizzo delle prove. A tale proposito, un ordine europeo di indagine inteso a ottenere la trasmissione di prove già raccolte da un altro Stato membro può, a determinate condizioni, essere adottato da un pubblico ministero. La sua emissione non richiede che siano rispettate le condizioni applicabili alla raccolta di prove nello Stato di emissione. Tuttavia, deve esistere la possibilità di un controllo giurisdizionale successivo sul rispetto dei diritti fondamentali delle persone interessate. Inoltre, una misura di intercettazione eseguita da uno Stato membro sul territorio di un altro Stato membro deve essere tempestivamente notificata a tale Stato. Il giudice penale deve, a determinate condizioni, escludere gli elementi di prova raccolti se la persona interessata non è in grado di svolgere le proprie osservazioni su di essi.

La polizia francese è riuscita, con l'ausilio di esperti dei Paesi Bassi e l'autorizzazione di un tribunale francese, ad infiltrarsi nel servizio di telecomunicazioni cifrate E.C. Tale servizio era utilizzato su scala mondiale, mediante telefoni cellulari criptati, a scopi di traffico illecito di stupefacenti. Attraverso un server di Europol, l'Ufficio federale di polizia criminale tedesco poteva consultare i dati così intercettati, che riguardavano gli utenti di E.C. in Germania.

Dando seguito ad ordini europei di indagine emessi da una Procura tedesca, un tribunale francese ha autorizzato la trasmissione di tali dati nonché il loro utilizzo nell'ambito di procedimenti penali in Germania. Il tribunale del Land, Berlino, investito del procedimento, si interroga sulla legittimità di tali ordini europei di indagine. Esso ha pertanto sottoposto alla Corte di giustizia una serie di questioni pregiudiziali concernenti la direttiva relativa all'ordine europeo di indagine penale (Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014).

La Corte risponde che un ordine europeo di indagine inteso a ottenere la trasmissione di prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione (nella fattispecie, la Francia) non deve essere adottato necessariamente da un giudice. Esso può venire adottato da un pubblico ministero se quest'ultimo è competente, in un caso puramente nazionale, ad ordinare la trasmissione di prove già raccolte. Inoltre, l'emissione di un tale ordine di indagine è soggetta alle stesse condizioni sostanziali applicabili alla trasmissione di prove simili in una situazione puramente nazionale.

Per contro, essa non deve rispettare le stesse condizioni sostanziali applicabili alla raccolta di prove. La circostanza che, nel caso di specie, le autorità francesi abbiano raccolto le prove in Germania e nell'interesse delle autorità tedesche loro omologhe è, al riguardo, in linea di principio irrilevante.

Per contro, un organo giurisdizionale investito di un ricorso contro tale ordine di indagine dovrà poter controllare il rispetto dei diritti fondamentali delle persone interessate. La Corte precisa, inoltre, che una misura connessa all'infiltrazione in apparecchi terminali, diretta a estrarre dati relativi al traffico, all'ubicazione e alle comunicazioni di un servizio di comunicazione basato su Internet, deve essere notificata allo Stato membro nel quale si trova la persona intercettata (nella fattispecie, la Germania).

L'autorità competente di detto Stato membro ha allora la facoltà di segnalare che tale intercettazione di telecomunicazioni non può essere effettuata o che si deve porre fine alla medesima qualora essa non possa essere autorizzata in un caso interno analogo. Tali obblighi e tali facoltà mirano non soltanto a garantire il rispetto della sovranità dello Stato membro notificato, ma anche a tutelare i diritti delle persone interessate.

Nell'ambito di un procedimento penale avviato a carico di una persona sospettata di atti di criminalità, il giudice penale deve escludere gli elementi di prova se la persona interessata non è in grado di svolgere le proprie osservazioni su di essi e questi ultimi siano idonei ad influire in modo preponderante sulla valutazione dei fatti.