Collocamento di prodotti finanziari emessi da assicurazioni e obbligo di forma scritta

07 Maggio 2024

La pronuncia in commento riguarda la fattispecie del collocamento, ad opera della banca intermediaria, di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione. In particolare, la questione riguarda la necessità o meno per l'intermediario, di concludere con l'investitore un contratto quadro in forma scritta, relativo alla prestazione del servizio di collocamento del prodotto finanziario.

Massima

Nel contesto normativo delineato dall'introduzione, ad opera dell'art. 11 L. 262/2005, dell'art. 25 bis TUF - che ha esteso ai servizi di investimento, alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e assicurazioni la disciplina dettata dall'art. 23 TUF -, gli intermediari collocatori di tali prodotti finanziari non erano soggetti all'obbligo di concludere con l'investitore per iscritto, sotto pena di nullità, un contratto quadro per la prestazione del servizio di collocamento; e ciò in virtù della deroga, fatta salva dall'art. 23 TUF, di cui all'art. 30 c. 3 Reg. Consob 11522/1998, non modificato dalla Del. Consob 15691/2007.

Il caso

In accoglimento delle domande proposte dai sottoscrittori di contratti di assicurazione sulla vita, il giudice di primo grado ne dichiarava la nullità, condannando la banca collocatrice - chiamata in garanzia dall’assicurazione contraente - alla restituzione degli importi versati dagli attori, previa compensazione con le somme riscosse da questi ultimi in relazione ai medesimi contratti. Ad avviso del Tribunale, la nullità dei contratti assicurativi discendeva dal difetto di forma scritta - prevista ad substantiam - del contratto quadro per la prestazione di servizi di investimento.

Con decisione conforme, la Corte d’appello evidenziava la natura finanziaria del prodotto assicurativo -stante la mancata garanzia di conservazione del capitale alla scadenza-, e così il suo assoggettamento alla normativa di settore, regolativa della materia degli investimenti finanziari. Secondo il giudice del gravame, la banca collocatrice aveva dato causa al vizio di nullità, violando la previsione che imponeva la stipula per iscritto dei contratti quadro a monte, ed era perciò tenuta a corrispondere la differenza tra:

(a) quanto pagato dai sottoscrittori a titolo di premio, e

(b) quanto dai medesimi conseguito con la liquidazione della polizza; e ciò a titolo di risarcimento del danno, non già di restituzione dell’indebito, come invece ritenuto dal Tribunale.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione la banca collocatrice, lamentando la violazione e falsa applicazione degli art. 23 TUF e art. 30 c. 3 Reg. Consob 11522/1998; in tesi della ricorrente, la sentenza d’appello aveva errato nel ritenere che la disciplina in vigore al momento della sottoscrizione delle polizze imponesse anche ai soggetti intermediari collocatori di concludere, previamente per iscritto, un contratto quadro per la prestazione di servizi di investimento.

La questione

La questione giuridica esaminata dall’ordinanza in commento è così riassumibile: se, alla luce della disciplina applicabile ratione temporis, la banca collocatrice di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione fosse soggetta all’obbligo di concludere per iscritto con l’investitore un contratto quadro per la prestazione del servizio, pena la nullità dei negozi sottoscritti dagli investitori.

Le soluzioni giuridiche

La Suprema Corte ha accolto il ricorso della banca collocatrice, ritenendo fondato il motivo di violazione di legge.

Invero, seguendo l'iter argomentativo della Corte, che ha aderito alla tesi della ricorrente:

  • l'art. 25 bis TUF, introdotto dall'art. 11 L. 262/2005, aveva esteso ai servizi di investimento, alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e imprese di assicurazione, gli obblighi generali dettati dagli artt. 21 e 23 TUF in materia di prestazione di servizi di investimento;
  • in specie, a tali servizi di investimento, alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e assicurazioni era stata così estesa la disciplina dell'art. 23 TUF, per cui (secondo il testo vigente ratione temporis) “I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. La Consob, sentita la Banca d'Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni tecniche o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo”;
  • la sottoscrizione e il collocamento dei prodotti finanziari emessi da assicurazioni erano quindi stati assoggettati, ai sensi dell'art. 23 TUF, al requisito della forma scritta, salvo che la Consob ne prevedesse, con apposito regolamento, la stipula secondo altra forma;
  • il Reg. Consob 11522/1998 (anteriore alla L. 262/2005, cui si deve l'estensione del campo applicativo dell'art. 23 TUF), nel dettagliare l'obbligo di fornire servizi finanziari unicamente a seguito della conclusione di un contratto scritto, aveva stabilito altresì che “le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla prestazione dei servizi: a) di collocamento, ivi compresi quelli di offerta fuori sede e di promozione e collocamento a distanza” (art. 30 c. 3 Reg. Consob 11522/1998);
  • con delibera n. 15691/2007 (successiva alla L. 262/2005), adottata per adeguare il testo regolamentare alle intervenute modifiche normative, la Consob aveva confermato l'esclusione del requisito della forma scritta ad substantiam per la prestazione dei servizi di collocamento dei prodotti finanziari (senza appunto modificare la previsione di cui all'art. 30 Reg. Consob 11522/1998);
  • sicché, ad avviso della Corte, tale esclusione risultava applicabile, secondo la disciplina vigente ratione temporis, anche al collocamento di prodotti finanziari emessi da assicurazioni.

Sulla scorta di tali rilievi, l'ordinanza in commento ha quindi concluso che “la normativa vigente all'epoca dei fatti esentava gli intermediari che prestavano il servizio di collocamento dei prodotti finanziari – fossero essi emessi dalle banche o dalle imprese di assicurazione – dall'obbligo di concludere con l'investitore per iscritto un contratto quadro per la prestazione del servizio”.

Osservazioni

La pronuncia in esame ha riguardo alla peculiare fattispecie del collocamento, ad opera della banca intermediaria, di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione.

In particolare, come si è visto, in considerazione della disciplina temporalmente applicabile, la Corte ha escluso l'obbligo, per l'intermediario, di concludere con l'investitore un contratto quadro in forma scritta, relativo alla prestazione del servizio di collocamento del prodotto finanziario.

E si è detto che la conclusione discenda dal combinato disposto:

(a) dell'art. 25 bis TUF in allora vigente (che aveva reso applicabili gli artt. 21 e 23 TUF alla sottoscrizione e collocamento di prodotti finanziari emessi da assicurazioni);

(b) dell'art. 23 TUF (che prevede sì la forma scritta per i contratti di prestazione di servizi di investimento, ma fa salve le deroghe stabilite dalla Consob, in relazione a peculiari tipologie contrattuali, con apposito regolamento);

(c) del Reg. Consob 11522/1998 e della successiva Del. Consob 15691/2007), che sottrae all'obbligo di forma scritta la prestazione di servizi di collocamento.

Va peraltro rimarcato che la pronuncia in commento si confronta con l'articolata disciplina del TUF, applicabile ratione temporis alla concreta fattispecie; trattasi di normativa che, successivamente, è stata oggetto di stratificate e plurime modifiche, alle quali conviene in questa sede accennare (rimandando, per la puntuale disamina di tutte le modifiche apportate al TUF con cadenza anche infrannuale, al portale della Consob www.consob.it).

In specie, ripercorrendo l'evoluzione della disciplina, si evidenzia che:

  • l'art. 25 bis TUF, rubricato “Prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione”, è stato inserito dall'art. 11 L. 262/2005, e poi modificato dall'art. 3 D.Lgs. 303/2006, dall'art. 4 D.Lgs. 164/2007, dall'art. 40 D.Lgs. 39/2010 e dall'art. 4 D.Lgs. 72/2015;
  • il contenuto dell'25 bis TUF (ora rubricato “Depositi strutturati e prodotti finanziari, diversi dagli strumenti finanziari emessi da banche”) è stato poi riformulato dall'art. 2 D.Lgs. 129/2017, che ha tra l'altro espunto il riferimento ai prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione;
  • lo stesso art. 2 D.Lgs. 129/2017 ha inserito l'art. 29 ter TUF (poi modificato dall'art. 2 D.Lgs. 68/2018 e dall'art. 2 D.Lgs. 165/2019), attualmente rubricato “Prodotti di investimento assicurativo”, il cui primo comma (nella formulazione introdotta dall'art. 2 D.Lgs. 68/2018) prevede che “la distribuzione dei prodotti d'investimento assicurativi è disciplinata dalle disposizioni di cui al Titolo IX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dalla normativa europea direttamente applicabile”).

Pertanto, alla luce dei plurimi interventi normativi che hanno interessato la materia, attualmente l'attività di distribuzione di prodotti finanziari emessi da assicurazioni è disciplinata, oltre che dalla normativa eurounitaria, dalgli artt. 106 e s. C.ass. (cfr., in particolare, gli artt. 119 bis, 119 ter, dall'art. 120 all'art. 120 quinquies e 121, relativi tra l'altro ai capillari obblighi di informativa).