Piano economico finanziario nel project financing: illegittimo il discostamento ingiustificato in sede di offerta
07 Maggio 2024
Il caso. Il Comune di San Giovanni Valdarno indiceva una gara per l'individuazione del concessionario cui affidare, mediante finanza di progetto, la progettazione esecutiva, costruzione e gestione di un “tempio crematorio” e di opere ad esso connesse nel territorio comunale. Successivamente all'espletamento della procedura di gara, l'impresa non aggiudicataria impugnava innanzi al TAR Firenze l'aggiudicazione disposta in favore dell'operatore economico promotore della finanza di progetto, deducendo, tra le altre cose, che l'aggiudicataria non aveva dimostrato la sostenibilità economico-finanziaria della propria offerta. Ad avviso della ricorrente, nello specifico, la stazione appaltante avrebbe dovuto escludere l'aggiudicataria dalla gara in quanto i piani economico-finanziari che accompagnavano la proposta di project financing presentata dall'aggiudicataria (e approvata dal Comune) e la successiva offerta dalla stessa formulata nella procedura per la scelta del concessionario, differivano sensibilmente nella parte relativa ai ricavi di gestione; il tutto, senza che l'aggiudicataria avesse fornito alcuna giustificazione ai fini di congruità, serietà e sostenibilità dell'offerta. Il modello del project financing. Nella pronuncia in esame, il Giudice amministrativo analizza la disciplina ratione temporis applicabile in relazione alle procedure di affidamento di concessioni con il sistema della finanza di progetto. Al riguardo, ricorda innanzitutto che il project financing consiste in una particolare procedura di concessione di lavori pubblici, che prende avvio dall'iniziativa di un soggetto privato, il quale assume la qualità di "promotore", che si impegna a realizzare una infrastruttura pubblica, o di pubblica utilità, e, mediante risorse (totalmente o parzialmente) a suo carico, trae la propria remunerazione dalla successiva gestione dell'opera. Secondo quanto disposto dall'art. 183 co. 15 del d.lgs. n. 50/2016, poi, in tali procedure di affidamento le offerte presentate dai concorrenti – al pari della proposta iniziale del promotore – devono contenere una bozza di convenzione e un piano economico-finanziario asseverato. La valutazione di congruità del piano economico-finanziario. Soffermandosi sulle finalità sottese all'elaborazione del P.E.F. in sede di presentazione dell'offerta economica del concorrente, il TAR afferma che tale documento deve consentire alla stazione appaltante di valutare l'adeguatezza dell'offerta e l'effettiva realizzabilità dell'oggetto della concessione. In tale prospettiva, infatti, il piano economico finanziario rappresenta un elemento integrativo dell'offerta, volto ad illustrarne e corroborarne la complessiva sostenibilità. Ciò ricordato, il giudice amministrativo precisa che la presenza dell'asseverazione al P.E.F. non esonera comunque l'amministrazione dal procedere in autonomia alla valutazione della coerenza e sostenibilità economica dell'offerta e all'esame del piano economico e finanziario stesso. Sulla scorta di tali considerazioni, l'adito TAR, ritenuto come nel caso di specie vi fosse stato un vistoso scostamento dal P.E.F. dell'aggiudicataria rispetto a quello posto a base di gara e che il Comune non ne aveva verificato l'attendibilità e la solidità, ha disposto l'annullamento dell'aggiudicazione disposta. |