Permesso di soggiorno per familiare di cittadino UE: la revoca, sulla base delle informazioni classificate, deve poter essere oggetto di un ricorso effettivo

La Redazione
08 Maggio 2024

Con sentenza depositata il 25 aprile 2024 (cause riunite C-420/22 e C-528/22), la CGUE ha stabilito che le autorità di uno Stato membro non possono revocare o negare un permesso di soggiorno a un familiare di un cittadino dell'UE senza esaminare se esista un rapporto di dipendenza che costringerebbe il cittadino a seguire il familiare in un paese terzo. Inoltre, il diritto dell'UE è contrario a una normativa che impone all'autorità nazionale di revocare un permesso di soggiorno a un familiare di un cittadino UE senza che la stessa possa valutare le circostanze individuali pertinenti e la proporzionalità della decisione. È inoltre contrario al diritto UE una normativa nazionale che nega al familiare di un cittadino dell'Unione la conoscenza dei motivi principali di ritiro o rifiuto di un permesso di soggiorno basato su informazioni riservate. Tuttavia, non è richiesto che un organo giurisdizionale specializzato verifichi la legalità della classificazione di tali informazioni o autorizzi l'accesso ad esse. 

Due cittadini di paesi terzi , rispettivamente di nazionalità turca e nigerina, soggiornano legalmente in Ungheria da diversi anni. Uno di essi è sposato con una cittadina ungherese, con la quale alleva il loro figlio di cittadinanza ungherese. L'altro vive con la sua compagna ungherese e i loro due figli, anch'essi in possesso di tale cittadinanza.   

Nel 2020 e nel 2021, l'Ufficio ungherese per la tutela della Costituzione ha dichiarato, con due pareri non motivati, che la presenza di tali soggetti nel territorio ungherese arrecava pregiudizio alla sicurezza nazionale . Ha inoltre qualificato come riservate le informazioni sulle quali si era basato per formulare tali pareri.   

Di conseguenza, l'autorità nazionale di polizia degli stranieri era tenuta a revocare al primo soggetto la sua carta di soggiorno permanente , ordinandogli al contempo di lasciare il territorio ungherese. Ha anche dovuto respingere una domanda di permesso di stabilimento nazionale presentata dal secondo soggetto. Né tale autorità né gli interessati hanno avuto accesso alle informazioni riservate su cui si erano fondati i pareri iniziali.   

Investita di un ricorso proposto da ciascuno dei due soggetti avverso la rispettiva decisione dell'autorità nazionale di polizia degli stranieri, la Corte di Szeged (Seghedino, Ungheria) interroga la Corte di giustizia sulla compatibilità della normativa ungherese con il diritto dell'Unione.   

Anzitutto, la Corte rileva che le autorità di uno Stato membro non possono revocare un permesso di soggiorno o negarne il rilascio a un familiare di un cittadino dell'Unione senza valutare preliminarmente se esista un rapporto di dipendenza tra tale familiare e il cittadino dell'Unione, che obbligherebbe quest'ultimo a lasciare il territorio dell'Unione per accompagnare il suo familiare in un paese terzo.   

La Corte considera poi che il diritto dell'Unione osta a una normativa che impone alle autorità nazionali di revocare un permesso di soggiorno o di negarne il rilascio a un familiare di un cittadino dell'Unione per motivi di sicurezza nazionale fondati su un parere non motivato di un organo speciale, senza che tali autorità possano esaminare attentamente le circostanze individuali pertinenti e la proporzionalità della loro decisione.   

Infine, è contraria al diritto dell'Unione una legge nazionale che impedisce che sia comunicato a un familiare di un cittadino dell'Unione, al quale, sulla base di informazioni riservate, sia stato ritirato un permesso di soggiorno o ne sia stato negato il rilascio, almeno il contenuto essenziale dei motivi su cui si basano tali decisioni e, in ogni caso, che impedisce di utilizzare simili informazioni ai fini dei procedimenti amministrativo o giurisdizionale. Per contro, il diritto dell'Unione non prevede che un organo giurisdizionale competente in materia di soggiorno debba poter verificare la liceità della classificazione di informazioni o autorizzare l'accesso a informazioni classificate.