Locazione di alloggi a breve termine: pubblicato il regolamento europeo per la condivisione dei dati

La Redazione
10 Maggio 2024

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea del 29 aprile 2024 il Reg. UE 1028/2024, che riguarda i servizi di locazione di alloggi a breve termine. Di seguito si esaminano le principali disposizioni.

È  stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale UE del 29 aprile 2024 il Reg. UE 1028/2024, relativo alla raccolta e alla condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine e che modifica il Reg. UE 1724/2018.

Si tratta di un provvedimento finalizzato ad armonizzare le informazioni che gli Stati membri, che hanno istituito o istituiranno banche dati sulle locazioni brevi, devono richiedere per la registrazione degli immobili e dei locatori, nonché gli obblighi di trasparenza e di condivisione dati per le piattaforme online di locazione a breve termine.

1. ENTRATA IN VIGORE E APPLICABILITÀ  (art. 19 Reg. UE 1028/2024)

Il regolamento entra in vigore il 19 maggio 2024 (ovvero il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della UE), ma si applica a decorrere dal 20 maggio 2026.

Ciò per consentire agli Stati membri, alle piattaforme online di locazione a breve termine e ai locatori di adeguarsi alle nuove disposizioni.     

2. AMBITO DI APPLICAZIONE (art. 2 e 3 Reg. UE 1028/2024)

Il regolamento si applica:

  • ai fornitori di piattaforme online di locazione a breve termine che offrono servizi a locatori che prestano servizi di locazione di alloggi a breve termine nell'Unione, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento
  • ai locatori che prestano servizi di locazione di alloggi a breve termine.

Il regolamento non si applica a hotel, campeggi, o altri alloggi non residenziali.

Per meglio delineare l'ambito di applicazione, il regolamento fornisce alcune definizioni, di cui riportiamo le principali.

Principali definizioni 

«unità»: alloggio ammobiliato situato nella UE che è oggetto della prestazione di un servizio di locazione di alloggi a breve termine; non sono compresi nella definizione di “unità”:

  • gli alberghi e gli alloggi simili, compresi i complessi alberghieri, gli alberghi composti da suite o gli aparthotel e i motel;
  • la fornitura di alloggi in aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte

«locatore»: una persona fisica o giuridica che presta, o intende prestare, a titolo professionale, non professionale, su base regolare o temporanea, un servizio di locazione di alloggi a breve termine fornito a fronte di un corrispettivo, attraverso una piattaforma online di locazione a breve termine

«ospite»: una persona fisica accolta in un'unità;
«servizio di locazione di alloggi a breve termine»: la locazione a breve termine di un'unità, fornita a fronte di un corrispettivo, a titolo professionale, non professionale, su base regolare o temporanea, quale ulteriormente definita dal diritto nazionale
«piattaforma online di locazione a breve termine»: una piattaforma online ai sensi dell'articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) 2022/2065 che consente agli ospiti di concludere contratti a distanza con i locatori per la prestazione di servizi di locazione di alloggi a breve termine
«piccola o micro piattaforma online di locazione a breve termine»: una piattaforma online di locazione a breve termine, che si qualifica come piccola impresa o microimpresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE;
«numero di registrazione»: un identificatore unico rilasciato dall'autorità competente, che identifica un'unità nello Stato membro
«procedura di registrazione»: qualsiasi procedura mediante la quale i locatori devono fornire informazioni e documentazione specifiche alle autorità competenti al fine di ottenere un numero di registrazione che permetta loro di offrire servizi di locazione di alloggi a breve termine attraverso piattaforme online di locazione a breve termine
«dati relativi alle attività»: il numero di pernottamenti per i quali un'unità è data in locazione e il numero di ospiti a cui l'unità è stata data in locazione per ciascun pernottamento nonché il paese di residenza di ciascun ospite, conformemente al regolamento (UE) n. 692/2011

3. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE (art. 4 Reg. UE 1028/2024)

Le procedure di registrazione istituite dagli Stati membri devono essere disponibili online e gratuitamente, ove possibile, o a un costo ragionevole e proporzionato, e devono consentire il rilascio automatico e immediato di un numero di registrazione, che non include dati personali, per un'unità specifica.

4. OBBILIGHI DEI LOCATORI (art. 5 Reg. UE 1028/2024)

I locatori devono registrarsi secondo la procedura predisposta dal singolo Stato membro.

All'atto della registrazione devono presentare una dichiarazione contenente alcune informazioni (ad esempio identità dei locatori, i dettagli degli alloggi, e le transazioni effettuate.

In tal modo ottengono un numero di identificazione unico per ogni unità affittata.

Tale numero deve essere visibile nell'annuncio corrispondente sulla piattaforma online.

I locatori, quando offrono i propri servizi tramite una piattaforma online di locazione a breve termine, sono tenuti a dichiarare alla piattaforma se l'unità offerta è soggetta a una procedura di registrazione e, in caso affermativo, a fornire il numero di registrazione (art. 4 c. 3 lett. h Reg. UE 1028/2024).

Le autorità competenti possono, in qualsiasi momento dopo il rilascio del numero di registrazione, verificare la dichiarazione e l'eventuale documentazione giustificativa presentata da un locatore.

5. OBBILIGHI DELLE PIATTAFORME (artt. 7,8 e 9 Reg. UE 1028/2024)

Le piattaforme online di locazione a breve termine devono progettare e organizzare la propria interfaccia online in modo da imporre ai locatori di autodichiarare se l'unità offerta per servizi di locazione di alloggi a breve termine è situata in una zona in cui è stata istituita o si applica una procedura di registrazione.

Qualora il locatore dichiari che un'unità offerta per servizi di locazione di alloggi a breve termine è situata in una zona in cui è stata istituita o si applica una procedura di registrazione, la piattaforma deve garantire che i locatori abbiano fornito un numero di registrazione prima di consentire l'offerta di servizi di locazione di alloggi a breve termine in relazione a tale unità, e che i locatori indichino chiaramente tale numero di registrazione come parte del loro annuncio.

Le piattaforme devono verificare in modo casuale e periodico le dichiarazioni dei locatori, tenendo conto dell'elenco messo a disposizione dagli Stati membri delle zone in cui si applica una procedura di registrazione nel loro territorio, e, qualora tale procedura esista, della validità del numero di registrazione fornito dal locatore, attraverso l'uso delle funzionalità offerte dai punti di ingresso digitali unici.

Le piattaforme online di locazione a breve termine informano senza indebito ritardo le autorità competenti e i locatori dei risultati delle verifiche casuali in merito a dichiarazioni inesatte dei locatori, all'utilizzo improprio di numeri di registrazione o a numeri di registrazione non validi.

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