La mancata notifica delle conclusioni del P.G. è causa di nullità della sentenza

La Redazione
09 Maggio 2024

La nozione di intervento dell'imputato non può essere intesa nel senso di mera presenza fisica al procedimento, ma come partecipazione attiva e cosciente del reale protagonista della vicenda processuale, al quale deve essere garantito l'effettivo esercizio dei diritti e delle facoltà di cui lo stesso è titolare.

In sede di ricorso per Cassazione l'imputato lamentava l'inosservanza delle norme processuali in relazione all'art. 23 d.l. 137/2020 e all'art. 23-bis di cui alla legge di conversione, a causa della mancata notifica della requisitoria scritta del PG: non rilevando la nomina di un nuovo difensore con revoca del precedente, il decreto di citazione in giudizio e le conclusioni del P.G. erano state notificate all'indirizzo sbagliato e la Corte d'appello non aveva vagliato l'eccezione di nullità tempestivamente sollevata dal nuovo difensore e depositata via PEC.

La S.C. rileva, innanzitutto, come, in merito alla questione, esistano due diversi orientamenti di legittimità, fondati sulla premessa condivisa secondo cui l'omessa notifica delle conclusioni del P.G. integra una nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.

Come affermato da Cass., sez. V, 28 aprile 2021, n. 20885: «la disposizione […] che prevede la comunicazione in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa dell'imputato, è riconducibile alla categoria delle disposizioni concernenti l'intervento dell'imputato ex art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.». Inoltre, «la nozione di intervento dell'imputato non può essere […] restrittivamente intesa nel senso di mera presenza fisica dell'imputato al procedimento, ma come partecipazione attiva e cosciente del reale protagonista della vicenda processuale, al quale deve garantirsi l'effettivo esercizio dei diritti e delle facoltà di cui lo stesso è titolare […] il carattere cartolare della partecipazione e del contraddittorio cui la partecipazione è funzionale […] non impedisce, ma, al contrario, impone di ricondurre la disposizione violata nel novero delle fattispecie per le quali è comminata la nullità di ordine generale ex art. 178 c.p.p. »

La difformità concerne, invece, i tempi (e, dunque, le modalità) con cui detta nullità deve essere eccepita.

Un primo orientamento, minoritario, sostiene che, nel giudizio cartolare d'appello svoltosi ai sensi dell'art. 23-bis, comma 2 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176) la mancata comunicazione telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa dell'imputato integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio che deve essere eccepita con la presentazione delle conclusioni scritte (cfr. Cass., sez. VI, 3 marzo 2022, n. 10216; sez. VI, 6 dicembre 2022, n. 1107; sez. III, 26 maggio 2022, n. 27688).

Un secondo orientamento, maggioritario, sostiene, invece, che nel giudizio cartolare d'appello, celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica, la mancata comunicazione telematica al difensore dell'imputato delle conclusioni del pubblico ministero determina una nullità deducibile con il ricorso per cassazione anche da parte del difensore che abbia presentato conclusioni scritte nel giudizio di appello senza nulla eccepire (cfr., tra le molte, Cass., sez. II, 19 gennaio 2023, n. 15657; sez. V, 16 settembre 2022, n. 34790; sez. V, 24 giugno 2022, n. 29852).

Nel caso di specie, il difensore aveva eccepito la mancata comunicazione delle conclusioni del PG tramite l'invio di una memoria alla Corte d'appello che non ne ha tenuto conto, determinando, quindi, la nullità della sentenza.

La Cassazione evidenzia anche l'orientamento secondo il quale, nel giudizio cartolare d'appello celebrato in vigenza della disciplina emergenziale, la mancata comunicazione determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile dalla difesa nei limiti previsti dall'art. 182, comma 2, c.p.p. laddove sia rinvenibile un effettivo interesse a conoscere le considerazioni del P.G. (cfr. Cass., sez. II, 14 novembre 2023, n. 49964; sez. II, 20 aprile 2023, n, 33455).

Nel caso di specie, il P.G. aveva argomentato su tutti i profili di censura sollevati dalla difesa ed è pertanto indubbio l'interesse di quest'ultima a conoscere dette conclusioni, dando luogo alla nullità della sentenza impugnata.

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