Recupero e confisca dei beni criminali: pubblicata in G.U.U.E. la Direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento Europeo e del Consiglio

Lorenzo Salazar
13 Maggio 2024

È stata pubblicata, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 sul recupero e la confisca dei beni di origine criminale. Le nuove misure (congelamento, confisca e gestione di beni nell'ambito di un procedimento in materia penale) sono volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata prevedendo anche l'istituzione per ciascun Stato membro di un ufficio per il recupero dei beni al fine di agevolare la cooperazione transfrontaliera inerente alle indagini per il reperimento dei beni.

Pubblicata in Gazzetta la nuova direttiva (UE) 2024/1260 del 24 aprile 2024 riguardante il recupero e la confisca dei beni che stabilisce norme minime riguardanti il reperimento e l'identificazione, il congelamento, la confisca e la gestione di beni nel quadro di un procedimento in materia penale, aggiornando e completando l'articolato quadro normativo eurounitario in materia.  

La nuova direttiva sostituisce infatti l'azione comune 98/699/GAI, le decisioni quadro 2001/500/GAI e 2005/212/GAI, la decisione 2007/845/GAI e la direttiva 2014/42/UE, mentre rimane pienamente in vigore il recente regolamento (UE) 2018/1805 del 14 novembre 2018 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca.   

La direttiva prevede, tra l'altro, la confisca di patrimoni ingiustificati collegati a condotte criminose obbligando gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per poter procedere, qualora, conformemente al diritto nazionale, non possano essere applicate le misure di confisca c.d. estesa o non basata su una condanna penale (non conviction based confiscation ), alla confisca di beni identificati nel contesto di un'indagine connessa a un reato purché l'organo giurisdizionale nazionale sia convinto che i beni identificati derivino da condotte criminose commesse nel quadro di un'organizzazione criminale e tali condotte possano produrre, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico considerevole

Viene anche prevista l'istituzione di Uffici per la gestione dei beni in ciascuno Stato membro, con il compito di provvedere all'efficiente gestione dei beni congelati e confiscati , o gestendoli direttamente o fornendo sostegno e competenze alle altre autorità competenti responsabili della loro gestione e della pianificazione, nonché con quello di cooperare con le altre autorità competenti responsabili del reperimento e dell'identificazione, del congelamento e della confisca di beni o della gestione dei beni congelati.

Sul tema, si rimanda a Confisca dei beni: il Consiglio dell’UE approva la direttiva che stabilisce norme minime nell'UE sulla gestione dei beni di origine criminale