L’ordinanza di conferma, modifica o revoca dei provvedimenti indifferibili è reclamabile?

13 Maggio 2024

La sentenza annotata affronta il delicato profilo della reclamabilità dell’ordinanza con cui il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti indifferibili emessi con decreto ante causam ex art. 473 bis.15 c.p.c., nonché della individuazione del giudice competente, offrendo l’occasione per provare a ricostruire lo stato dell’arte in una materia particolarmente complessa.

Massima

In tema di procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie di cui al Titolo IV bis del Libro secondo del codice di rito, introdotto dal d.lgs. n. 149/2022, avverso l'ordinanza di conferma, modifica o revoca dei provvedimenti indifferibili resi, inaudita altera parte, ex art. 473-bis.15 c.p.c. è consentito il reclamo, da proporsi innanzi alla Corte di Appello, esclusivamente nell'ipotesi in cui il contenuto di questi ultimi coincida con quello dei provvedimenti di cui al comma 2 dell'art. 473-bis.24 c.p.c., e, dunque, ove sospendano o introducano sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, prevedano sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori, ovvero ne dispongano l'affidamento a soggetti diversi dai genitori

Il caso

La vicenda trae origine dal rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione disposto dal Tribunale per i minorenni di Lecce, in ordine alla reclamabilità del provvedimento indifferibile (avente ad oggetto l'allontanamento del minore dalla casa materna e l'affidamento provvisorio ai nonni), emesso dal Giudice delegato alla trattazione del merito in esito all'udienza per la conferma, revoca o modifica del decreto assunto, ante causam (o, più precisamente, antecedentemente alla prima udienza), inaudita altera parte.

In particolare, a fronte della proposizione del reclamo (comunque contestato dalle altre parti costituite siccome inammissibile o, comunque, improcedibile) di tale provvedimento innanzi alla Corte di Appello (ex art. 473-bis.24 c.p.c.), quest'ultima (ritenendo piuttosto applicabile le norme sul procedimento cautelare uniforme e, segnatamente, l'art. 669-terdecies c.p.c.) dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale per i minorenni in composizione collegiale; il quale, a sua volta, stante la mancanza di una previsione normativa, disponeva il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. per la risoluzione della questione (di diritto) relativa tanto alla impugnabilità dei provvedimenti indifferibili emessi ante causam ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c. quanto, in caso di risposta affermativa, alla individuazione del Giudice competente.

Ricevuta l'ordinanza di rinvio pregiudiziale ed assegnata – dalla Prima Presidente della Suprema Corte di Cassazione (che, tra l'altro, non ha mancato di manifestare seri dubbi in ordine alla ammissibilità dello stesso ricorso ex art. 363-bis c.p.c.) – la questione alla Prima sezione civile, l'Avvocata Generale ha depositato le proprie «conclusioni» chiedendo che venisse formulato «il principio di diritto secondo il quale per i provvedimenti indifferibili emessi ante causam ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c., è ammissibile il reclamo da proporsi con ricorso alla Corte d'appello, quantomeno nelle materie di cui al comma 2 dell'art. 473-bis.24 c.p.c.».

La questione

Le plurime questioni da affrontare possono essere riassunte come segue: l’ordinanza con cui il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti indifferibili emessi con decreto ante causam ex art. 473-bis.15 c.p.c. sono, in generale, reclamabili? Inoltre, e nello specifico, le medesime ordinanze sono comunque (rectius: «quantomeno») reclamabili laddove sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché prevedono sostanziali modifiche dell’affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l’affidamento a soggetti diversi dai genitori?

E, al reclamo si applica la disciplina di cui all’art. 473-bis.24 c.p.c. (con conseguente competenza della Corte di Appello) o la disciplina del procedimento cautelare uniforme (onde una impugnazione regolata dall’art. 669-terdecies c.p.c., con decisione del Tribunale in formazione collegiale)?

Le soluzioni giuridiche

Al fine di rispondere agli interrogativi posti, occorre preliminarmente considerare la tipologia di provvedimenti che possono essere adottati nell'ambito del Rito unico della famiglia (B. Ficcarelli, Riforma del processo della famiglia, minorenni e persone e poteri officiosi del giudice, in Judicium, 2023).

L'art. 473-bis.15 c.p.c., innanzi tutto, per il periodo che intercorre tra il deposito del ricorso e la prima udienza, prevede «nelle situazioni di particolare urgenza» (M.A. Lupoi, Provvedimenti indifferibili, in R. Tiscini, La riforma Cartabia del processo civile, Pisa, 2023, p. 804) – cioè «in caso di pregiudizio imminente e irreparabile» ovvero «quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti» (art. 473-bis.15 c.p.c.) – un intervento immediato del Giudice delegato alla trattazione del merito della causa.

Il neo introdotto istituto, allora, appare particolarmente importante, in quanto volto a regolare quelle ipotesi che in passato risultavano spesso sprovviste di adeguata tutela, stante il contrasto giurisprudenziale formatosi, nel tempo, attorno alla esperibilità del procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. nell'ambito del diritto di famiglia (R. Giordano, Sui provvedimenti indifferibili nel nuovo rito unitario in materia familiare, in IUS Processo civile, 2023).

Allo stato attuale, viceversa, il Giudice potrà senz'altro adottare con decreto «i provvedimenti necessari nell'interesse dei figli» (anche senza specifica istanza di parte) e «nei limiti delle domande da queste proposte, delle parti»; unitamente alla emissione di tali misure (aventi natura cautelare: A. Carratta, Rito unico per le controversie in materia di famiglia, in F. Macario, Enc. dir., Famiglia, Milano, 2022, p. 1228), il decreto – secondo un procedimento assimilabile a quello previsto dall'art. 669-sexies, comma 2, c.p.c. – deve però contenere anche la fissazione, entro quindici giorni, dell'udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti indifferibili.

Segue l'udienza di discussione (i.e.: la prima udienza, evidentemente diversa da quella deputata alla conferma o modifica dei provvedimenti cautelari) ove il Giudice, in mancanza di conciliazione, «dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che ritiene opportuni nell'interesse delle parti, nei limiti delle domande da queste proposte, e dei figli» art. 473-bis 22).

Si tratta di provvedimenti che – emessi nel contraddittorio tra le parti (o nell'assenza ingiustificata di una di esse) ed assunte, se del caso, sommarie informazioni – possono essere revocati o modificati in presenza di fatti sopravvenuti o nuovi accertamenti istruttori (art. 473-bis.23, c.p.c.) ovvero impugnati innanzi alla Corte di Appello per ottenere «una nuova valutazione degli stessi fatti già sottoposti al giudice di primo grado», vale a dire «un riesame dell'ordinanza da parte di un giudice diverso» (M.A. Lupoi, Modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti, in R. Tiscini, La riforma Cartabia, cit., p. 817).

Al riguardo preme evidenziare come il reclamo, oltre ad essere proponibile, come detto, «contro i provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma dell'articolo 473-bis 22», cioè quelli pronunciati alla prima udienza (art. 473-bis.24, comma 1, c.p.c.), è altresì ammesso – ed è questo il punto fondamentale – «contro i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori» (art. 473-bis.24, comma 2, c.p.c.).

Ebbene, così impostato il discorso, si comprendono i quesiti posti e, specialmente, quello sulla possibilità di proporre reclamo anche avverso i provvedimenti indifferibili (ex art. 473-bis.15 c.p.c.), quantomeno nelle materie di cui al all'art. 473-bis.24, comma 2, c.p.c. nonché quello sulla individuazione del giudice eventualmente competente (C. Costabile, Il punto sulla reclamabilità dei provvedimenti indifferibili in attesa della Cassazione, in IUS Processo civile, 2024).

L'art. 473-bis.15 c.p.c., del resto, «nulla dice rispetto all'impugnazione dei provvedimenti indifferibili» (R. Donzelli, Il rompicapo dei provvedimenti provvisori e urgenti resi nel procedimento per le persone, i minorenni e le famiglie, in Judicium, 2023), cosicché secondo una prima ricostruzione, gli stessi non sarebbero reclamabili vuoi in ragione di argomenti logico-sistematici e letterali (Trib. Modena, 3 ottobre 2023; Trib. Livorno, 14 novembre 2023) vuoi in quanto destinati ad essere assorbiti in quelli, certamente reclamabili dinnanzi alla Corte d'Appello, emessi all'esito dell'udienza di comparizione delle parti (App. Brescia, 11 ottobre 2023).

In tal senso, taluni Autori, nel tentativo di individuare alcune soluzioni equilibrate, ritengono quindi che «i provvedimenti indifferibili si distinguano dai provvedimenti temporanei ed urgenti non per natura, ma solo per l'intensità del periculum e per il grado ultrasommario della cognizione» cosicché «tali provvedimenti non saranno reclamabili … poiché destinati ad essere sostituiti dai provvedimenti temporanei ed urgenti emessi in prima udienza» (R. Donzelli, Il rompicapo dei provvedimenti provvisori e urgenti resi nel procedimento per le persone, i minorenni e le famiglie, cit.); a sostegno della ricostruzione, del resto, si aggiunge che ove il legislatore ha voluto prevedere uno strumento di impugnazione dei provvedimenti provvisori lo ha fatto espressamente (cfr. art. 473-bis.24 c.p.c., che individua tassativamente i provvedimenti suscettibili di reclamo dinanzi alla Corte di Appello).

Altro orientamento, invece, reputa che i provvedimenti indifferibili siano sempre reclamabili, pur discutendosi in ordine al rimedio concretamente utilizzabile, ritenendosi alternativamente che lo strumento cui fare riferimento sia il reclamo alla Corte di Appello (quale mezzo di impugnazione che, divisato dal legislatore avverso i provvedimenti provvisori, sarebbe utilizzabile anche per i provvedimenti indifferibili in ragione del fatto che questi ultimi anticiperebbero gli effetti di quelli temporanei ex art. 473-bis.22 c.p.c., partecipando della medesima natura) ovvero il reclamo al tribunale in composizione collegiale (essendo i provvedimenti indifferibili assimilabili ai provvedimenti cautelari).

Una posizione mediana, poi, ipotizza la presenza di una lacuna che, come tale, non esprime una chiara ed univoca volontà del Legislatore, ed anzi consente una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 473-bis.15 c.p.c.; nel sistema, infatti, sono evincibili i presupposti che consentono di ritenere reclamabili tali provvedimenti (e, soprattutto quelli il cui contenuto concerne la sospensione o limitazione della responsabilità genitoriale, o incidono sull'affidamento e collocazione dei minori) pur nel silenzio della predetta disposizione.

Sotto tale angolo visuale, punto di partenza viene individuato nel fatto che l'ordinanza adottata dal giudice in esito all'udienza (deputata a confermare, modificare o revocare i provvedimenti indifferibili) di cui all'art. 473-bis.15 c.p.c., è volta a tutelare il minore mediante un chiaro esempio di tutela giurisdizionale differenziata: se, dunque, il problema specifico deve essere inquadrato in questa cornice più ampia, è evidente che la soluzione che ad esso si vorrà apportare dovrà comunque mirare all'obiettivo di un rafforzamento delle garanzie e delle tutele, in considerazione degli interessi sottesi.

E, così, al rilievo per cui la c.d. Riforma Cartabia ha previsto espressamente le ipotesi in cui un provvedimento è impugnabile, potrebbe replicarsi come una lettura ancorata al mero dato testuale finirebbe per sacrificare i più rilevanti interessi e diritti personalissimi del minore.

Inoltre, nel medesimo senso, si sostiene come il provvedimento adottato dal giudice delegato può contenere (e, non di rado, contiene) misure assai invasive, rispetto alle quali – se emesse in corso di causa – l'art. 473-bis.24 c.p.c. prevede la generale reclamabilità alla Corte d'appello: non sarebbe dato comprendere, pertanto, la ragione per cui si debba escludere (quantomeno) la reclamabilità di un provvedimento di identico contenuto (il discorso, evidentemente, coinvolge i provvedimenti che dettano quelle specifiche limitazioni individuate dall'art. 473-bis.24, comma 2, c.p.c.) solo perché emesso ante causam ovvero in corso di causa.

Qui emerge (ed emergeva, a ben vedere, già nel linguaggio utilizzato nelle magistrali osservazioni dell'Avvocata Generale) la direzione del percorso intrapreso: «la delicatezza delle materie (non di tutte quelle possibile oggetto dei provvedimenti indifferibili, si badi, ma in particolare di quelle elencate dal 2° comma dell'art. 473 bis.24 c.p.c.) e la fisiologica invasività della decisione assunta in una fase ancora prodromica all'instaurazione ed allo svolgimento pieno del contraddittorio delle parti, richiedono, ed anzi impongono, che anche in questo caso, non diversamente da quanto espressamente previsto per i provvedimenti emessi in corso di causa, ed anzi a maggior ragione – stante la natura della fase, anticipata rispetto alla trattazione del merito, destinata ad avere una durata nei fatti superiore, e anche di molto, a quanto previsto dalla legge – operi il meccanismo del reclamo avanti alla Corte d'appello» (Conclusioni del P.M.).

Ed ancora: «se l'eccezione al generale regime della reclamabilità … può giustificarsi in relazione a provvedimenti indifferibili che, pur intervenendo “nell'interesse dei figli e, nei limiti delle domande proposte delle parti”, non incidono sull'ambito della responsabilità genitoriale ma vanno a regolare altre sfere di rapporto, non risulta giustificabile una esclusione dal meccanismo di riesame che il Legislatore ha introdotto per la generalità dei provvedimenti temporanei, ossia quello del reclamo avanti alla Corte d'appello, rispetto a provvedimenti intervenuti a proposito della potestà genitoriale sul minore» (Conclusioni del P.M.).

Discorrendo di tali temi, peraltro, preme sottolineare come non sia in discussione solamente la scansione delle fasi processuali o l'organizzazione degli uffici giudiziari, con tutti quei limiti o difficoltà strutturali che, impedendo la rapida trattazione del procedimento, determinano che la misura indifferibile sia destinata a regolare gli interessi della persona per un non breve periodo di tempo; ciò che richiama l'attenzione è bensì la tutela dei soggetti più deboli nell'ambito di procedimenti dove la sensibilità del giurista verso i profili rimediali non può essere obliterata dal seppure breve spazio temporale di vigenza del provvedimento indifferibile: e, così, anche se fosse rispettato il termine (ordinatorio) dei novanta giorni intercorrenti tra il deposito del ricorso e la fissazione della prima udienza, appare ciononostante ineludibile la garanzia che un giudice diverso da quello che ha emesso il provvedimento possa pronunciarsi sullo stesso.

La peculiarità della vicenda in commento, dunque, consiste proprio in ciò che un giudice (la Corte di Appello), pur ritenendo impugnabile il provvedimento indifferibile exart. 473-bis.15 c.p.c., ciononostante si è dichiarato incompetente, mentre l'altro (il Tribunale per i minorenni) ha dubitato perfino dell'ammissibilità del reclamo.

Secondo la Corte d'appello di Lecce (App. Lecce., ord., 9 agosto 2023), in particolare, i provvedimenti ex art. 473-bis.15 c.p.c. e ex art. 473-bis.22 c.p.c., non sarebbero assimilabili, con conseguente inapplicabilità del rimedio previsto – dall'art. 473-bis.24 c.p.c. – esclusivamente per i provvedimenti temporanei e urgenti emessi alla prima udienza ovvero in corso di causa nelle materie specificamente previste dal legislatore; ai provvedimenti indifferibili, pertanto, avrebbe dovuto applicarsi, in ragione della loro natura cautelare, la disciplina del procedimento cautelare uniforme ex artt. 669 bis e ss. c.p.c. (e dunque del reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.: in tal senso cfr. Trib. Pisa, 11 novembre 2023).

Più in generale, invero, «il codice di rito prevede meccanismi di reclamabilità nei confronti di tutti i provvedimenti cautelari adottati prima dell'instaurazione del processo, indipendentemente dalla materia che ne costituisce l'oggetto (art. 669-terdecies c.p.c.) … Una esclusione che finisse per riguardare tutti i provvedimenti temporanei anticipati rispetto al merito in tema di famiglia, ivi compresi quelli in materia di responsabilità genitoriale ed affidamento dei minori non potrebbe che suscitare insuperabili dubbi di incostituzionalità» (Conclusioni del P.M.).

I primi commentatori della c.d. Riforma Cartabia, del resto, hanno sostenuto per un verso che la natura cautelare dei provvedimenti indifferibili – veri e propri provvedimenti «anomali» (M.A. Lupoi, Le misure provvisorie e la loro impugnabilità, in C. Cecchella, La riforma del processo e del giudice per le persone, per i minorenni e per le famiglie, Torino, 2023, p. 139) o «atipici» del diritto di famiglia – «non pare revocabile in dubbio» (M.A. Lupoi, Provvedimenti indifferibili, cit., p. 805), come sembrerebbe attestare la stessa Relazione Illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149; e, per altro verso, come «in quest'ottica … si arriva a prospettare l'esperibilità di un reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c. (nel rinvio di cui all'art. 669-quaterdecies c.p.c.)» (M.A. Lupoi, Provvedimenti indifferibili, cit., p. 805; F. Danovi, Le ragioni per una riforma della giustizia familiare e minorile, in Fam. Dir., 2022, p. 328).

Secondo il Tribunale di Lecce (Trib. civile per i minorenni di Lecce, ord., 12 settembre 2023, con nota di A. Conti, La controversa reclamabilità dei provvedimenti indifferibili, in IUS Processo civle, 2024), all'opposto, la norma (art. 473-bis.15 c.p.c.), seppure nulla dice a proposito dell'impugnabilità dei provvedimenti indifferibili, non potrebbe impedire l'applicazione per analogia del disposto dell'art. 473-bis.24 c.p.c. (che, come noto, sancisce l'impugnabilità avanti alla Corte d'appello dei provvedimenti emessi in corso di causa, di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c.); il richiamo al reclamo cautelare, in tale ordine di idee, sarebbe allora privo di qualsiasi riferimento normativo, oltre che contrario al disposto dell'art. 669-quaterdecies c.p.c. che non include nel perimetro applicativo i provvedimenti cautelari previsti dal codice di procedura civile.

Nonostante i provvedimenti indifferibili abbiano natura cautelare, in tale prospettiva, si tende a favorire la più armonica soluzione ermeneutica secondo cui è la Corte d'appello l'organo deputato dal sistema a decidere dell'impugnazione dei provvedimenti emessi dal Tribunale ovvero dal Tribunale per i minorenni nell'ambito delle controversie in tema di persone, minori e famiglia (G. Costantino, Questioni di coordinamento tra il nuovo «procedimento unificato» e le altre forme di tutela giurisdizionale delle persone dei minorenni e delle famiglie, in Riv. dir. proc., 1/2023, pp. 169 ss.). In tal modo si accosterebbero tra loro i regimi riguardanti i provvedimenti provvisori assunti a seguito della proposizione del ricorso, evitando irrazionali e incongruenti sdoppiamenti.

In questo panorama normativo si inserisce e comprende la soluzione prospettata dalla Suprema Corte di Cassazione; la quale – partendo dal fatto che l'art. 473-bis.24 c.p.c. prevede lo strumento del reclamo alla Corte di Appello, oltre che per i provvedimenti temporanei e urgenti resi alla prima udienza dal giudice istruttore (comma 1), anche per i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori (comma 2) – conclude nel senso che può ragionevolmente ritenersi l'ammissibilità del reclamo, innanzi alla medesima corte di appello, pure avverso l'ordinanza di conferma, modifica o revoca dei provvedimenti indifferibili resi inaudita altera parte ex art. 473-bis.15 c.p.c. esclusivamente allorquando il contenuto di questi ultimi coincida con quello dei provvedimenti di cui al comma 2 dell'art. 473-bis.24 c.p.c., e, dunque, ove sospendano o introducano sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, prevedano sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori, ovvero ne dispongano l'affidamento a soggetti diversi dai genitori così Cass. civ., I sez., 30 aprile 2024, n. 11688).

Ecco però subito apprendersi come il 15 febbraio 2024 sia stato approvato lo schema di decreto legislativo correttivo della c.d. Riforma Cartabia che, per quanto di interesse in questa sede, prevede l'introduzione di un secondo comma all'art. 473-bis.15 c.p.c., dal seguente tenore: «L'ordinanza con cui il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti adottati ai sensi del primo comma è reclamabile solo unitamente a quella prevista dall'art. 473-bis.22 c.p.c.».

Nella corrispondente Relazione illustrativa, vi si legge: «si prevede … che l'ordinanza così emessa possa essere reclamata solo unitamente a quella con cui all'esito della prima udienza di comparizione delle parti vengono adottati i provvedimenti temporanei e urgenti previsti dall'art. 473-bis.22 c.p.c.. L'udienza è infatti destinata a tenersi … a non lunga distanza di tempo dall'adozione dell'ordinanza di conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati inaudita altera parte. In questo modo si consente di proporre reclamo anche avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c., ma solo dopo che la questione è stata sollevata davanti al giudice dell'udienza di cui all'articolo 473-bis.21, con evidente risparmio dei mezzi processuali senza che ciò comporti un reale pregiudizio al diritto di difesa».

Osservazioni

La pronuncia in commento e, ancor prima, le conclusioni del P.M. sono dense e ricche di suggestive riflessioni, capaci di accompagnare con sicurezza il lettore lungo il difficile e impervio sentiero dei rimedi esperibili avverso i provvedimenti indifferibili.

Punto di partenza, invero, è – come ricorda la Corte di Cassazione – lo strumento del rinvio pregiudiziale di cui all'art. 363-bis c.p.c., capace di realizzare una sorta di “nomofilachia preventiva”, perseguita attraverso l'enunciazione di un principio di diritto che può costituire un precedente in una pluralità di giudizi, accomunati dalla difficoltà interpretativa di una disposizione nuova o sulla quale non si è ancora formato un univoco orientamento giurisprudenziale, consentendo così che la soluzione della singola controversia contribuisca al soddisfacimento di un più ampio compendio di esigenze individuali.

Per concludere può solo osservarsi come la sentenza, sicuramente da apprezzare nella soluzione prospettata, affronta tuttavia il problema del decreto correttivo solo incidentalmente, per «mere ragioni di completezza», laddove probabilmente sarebbe stato opportuno ed utile un più significativo apparato argomentativo.

L'entrata in vigore della nuova norma verosimilmente richiederà al giurista una attenta riflessione: rimembrano, del resto, le parole impresse nelle Conclusioni dell'Avvocata Generale, laddove ebbe a spiegare come il correttivo, nel disporre che «non è autonomamente impugnabile il provvedimento adottato ante causam … in realtà apre più di un interrogativo a proposito di questa ipotesi di reclamabilità congiunta, che unisce al primo quel provvedimento che semmai va a sostituire, o comunque a integrare confermando nel resto, la statuizione originaria». Qui, infatti, il percorso interpretativo, stante il chiaro tenore della disposizione, non potrebbe che cedere il passo ad una eventuale incostituzionalità di una «disciplina che, alquanto incomprensibilmente, ritiene il provvedimento indifferibile ante causam reclamabile “solo unitamente” a quello adottato dopo l'incardinamento del processo, e dopo l'udienza» (Conclusioni del P.M.), anche laddove quest'ultima sia fissata – come prevede il decreto correttivo – a non lunga distanza di tempo dall'adozione dell'ordinanza di conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati inaudita altera parte.

In definitiva, per la decisione in epigrafe sembrerebbe valere quanto rammentato, su un più ampio spettro di indagine, da una attenta dottrina: «il terzo decide la causa» (N. Irti, Un diritto incalcolabile, Torino, 2016, p. 127) ed il «problema del dubbio non è un frivolo divertimento di giuristi» in quanto «nasce nel seno stesso del diritto positivo» (N. Irti, Dubbio e decisione, in AA.VV., Scritti in memoria di Giovanni Cattaneo, Milano, 2002, pp. 1317 ss.).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.