PTT: le modalità telematiche di deposito e notifica sono condizioni di esistenza dell’atto
13 Maggio 2024
La vicenda prendeva il via dal ricorso contro una cartella di pagamento, cui seguiva l'accoglimento da parte della CTP di Messina e l'impugnazione in appello. Costituendosi in giudizio, la controparte rilevava l'inammissibilità dell'appello in quanto notificato con raccomandata e non telematicamente. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia ha rilevato come le parti debbano notificare e depositare gli atti processuali esclusivamente con modalità telematiche, secondo quanto stabilito dalla normativa secondaria di attuazione, di cui art. 16-bis, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, norma vigente per i processi d'appello instaurati a partire dal 1° luglio 2019. Solo in casi eccezionali il Presidente (della Corte, della Sezione o del Collegio) può autorizzare il deposito (e non la notifica) con modalità diverse da quelle telematiche. Inoltre, l'art. 9 d.m. n. 163/2013 (richiamato dall'art. 16-bis, comma 3) stabilisce che il ricorso e gli altri atti del processo tributario siano notificati tramite PEC (cfr. art. 1, lett. i) d.m. n. 163/2013) mentre il deposito delle controdeduzioni e degli altri atti presso la segreteria della Corte avvenga esclusivamente mediante il S.I.Gi.T. (cfr. art. 1, lett. g) d.m. n. 163/2013). Le modalità telematiche previste non sono, quindi, meri requisiti di forma, ma condizioni di esistenza della notifica e del deposito. Pertanto, l'eccezione deve essere accolta e l'appello dichiarato inammissibile. |