Il c.d. correttivo Cartabia in “pillole”

10 Maggio 2024

Le principali modifiche, sostanziali e processuali, recate dal “correttivo” Cartabia del processo penale ed entrate in vigore il 4 aprile scorso, sono oggetto della relazione n. 15/2024 dell'Ufficio del Massimario della Cassazione.

Ad un mese dall'entrata in vigore del d.lgs. 19 marzo 2024 n. 3, si propone una breve  sintesi  dei principali interventi  integrativo-correttivi  della  riforma Cartabia del processo penale  operati sul codice di procedura penale  (art. 2), sulle norme attuative (art. 3) nonché, più marginalmente, sul codice penale  (artt. 1, 8 e 9) e su talune  leggi   complementari (artt. 4, 5, 6 e 7) (per approfondimenti, si rinvia all'allegata relazione su novità normativa n. 15/2024 curata dall'Ufficio del massimario della Corte di cassazione).

Modifiche al codice penale e norme transitorie (artt. 1 e 9 d.lgs. n. 31/2024)

L'art. 1 del correttivo, alla lett. a), interpola l'art. 582, comma 2, c.p. per affermare la procedibilità  d'ufficio delle  lesioni personali in danno di personale socio-sanitario (art. 583-quater, comma 2, c.p., come modif. dal d.l. n. 34/2023).

La successiva lett. b) estende invece la procedibilità  a querela  al reato di danneggiamento  aggravato  dall'esposizione a pubblica fede  (art. 635 cpv. c.p.), che viene così uniformato al regime annesso nel 2022 all'analoga fattispecie di furto aggravato (art. 625, n. 7, c.p.); conseguentemente, per i fatti pregressi, l'art. 9 del correttivo “rimette nei termini” le parti offese per proporre querela ai sensi dell'art. 85 d.lgs. n. 150/2022 (quindi a far data dal  4 aprile ed  entro il 3 luglio 2024).

    

Modifiche al codice di procedura penale (art. 2 d.lgs. n. 31/2024)

Tra le principali  modifiche   processuali  recate dall'art. 2 del correttivo si segnalano:

  • in tema di  deposito   telematico, la possibilità per la  persona   offesa  non assistita da difensore di depositare gli atti (memorie, querele) in modalità  analogica  (art. 111-bis, comma 4, c.p.p.);
  • in tema di  partecipazione a distanza, l'abbreviazione  nei casi  d'urgenza  del termine che deve intercorrere tra la notifica del decreto che dispone il compimento dell'atto “da remoto” e la data fissata per il suo svolgimento;
  • la possibilità per il giudice di avvalersi della  p.g. per la  notifica  degli atti  introduttivi del giudizio  nei confronti della  persona   offesa  non querelante;
  • in tema di  indagini preliminari, la  semplificazione, da un lato, dei meccanismi di risoluzione della  stasi   procedimentale  (con la completa riscrittura dell'art. 415-ter c.p.p. e la modifica dell'art. 415-bis c.p.p.) e la  riduzione, dall'altro, delle correlate ipotesi di avocazione delle indagini  da parte del p.g. presso la Corte di appello (art. 412 c.p.p.);
  • la sospensione dei termini di custodia cautelare  (art. 304 c.p.p.) nel tempo in cui l'udienza di  comparizione   predibattimentale  è  sospesa  o rinviata per impedimento dell'imputato o del suo difensore o su loro richiesta;
  • in tema di assunzione probatoria nel corso del dibattimento, la riespansione della regola generale di cui all'art. 139 c.p.p. circa la trascrizione, di norma, della fono-registrazione;
  • l'innesto negli artt. 450 (giudizio immediato), 456 (giudizio direttissimo), 601 (giudizio di appello) e 656 (provvedimento di esecuzione) c.p.p.  degli avvertimenti – previsti a pena di  nullità  – relativi al  giudizio in assenza;
  • in tema di giudizio abbreviato, la possibilità per il giudice dell'esecuzione di  ridurre   d'ufficio la pena ex art. 676 c.p.p. del  sesto  in caso di mancata impugnazione della sentenza di condanna;
  • in tema di giudizio abbreviato condizionato  (art. 438, comma 5, c.p.p.) la modifica del presupposto ammissivo dell'economia processuale da valutarsi in relazione alla  maggiore complessità dell'istruzione dibattimentale (e non più ai «prevedibili tempi»);
  • in tema di  rito monitorio, l'ammissibilità del destinatario del decreto penale di condanna al  lavoro di pubblica utilità sostitutivo senza necessità di avanzare opposizione;
  • in tema di  pene sostitutive, l'“alleggerimento” dell'udienza di  sentencing  che – sia in primo grado (art. 545-bis c.p.p.) che in appello (artt. 598-bis 599-bis c.p.p.) – diviene  eventuale  se il giudice ritenga  insussistenti  i presupposti per la sostituzione della pena detentiva, con possibilità di pronunciare direttamente il dispositivo di condanna a pena detentiva non sostituita.

   

Modifiche alle norme di attuazione al codice di procedura penale (art. 3 d.lgs. n. 31/2024)

L'art. 3 del correttivo interviene sulle norme di attuazione del codice di rito in tema di  comunicazione di cortesia  (art. 63-bis) e di invio degli elenchi periodici al p.g. (art. 127).

    

Modifiche alla legge n. 283/1962 (art. 4 d.lgs. n. 31/2024)

In tema di  procedura   estintiva delle contravvenzioni alimentari per adempimento delle prescrizioni (artt. 12-ter ss. legge n. 283/1962), l'art. 4 del correttivo ne  circoscrive  il presupposto di accesso  quoad poenam alle sole contravvenzioni punite con pena  pecuniaria  (anche se alternativa).

     

Modifiche alla legge n. 689/1981 (art. 5 d.lgs. n. 31/2024)

In tema di  pene sostitutive delle pene detentive brevi  l'art. 5 del correttivo:

  • modifica l'art. 58 della legge n. 689/1981 stabilendo la  regola generale   del   consenso dell'imputato  per l'applicazione della semilibertà, detenzione domiciliare e LPU;
  • conia una nuova ipotesi di  revoca  della pena sostitutiva in caso di  condanna a pena detentiva  per delitto non colposo commesso  dopo l'applicazione della pena sostitutiva.

   

Modifiche al d.lgs. n. 274/2000 (art. 6 d.lgs. n. 31/2024)

In tema di  competenza penale del giudice di pace, l'art. 6 del correttivo adegua i richiami contenuti nell'art. 17 del d.lgs. n. 274/2000 (Archiviazione) alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150/2022 al codice di rito circa la  nuova regola di giudizio  della «ragionevole previsione di condanna».

   

Modifiche al d.lgs. n. 231/2001 (art. 7 d.lgs. n. 31/2024)

Analogamente all'intervento di raccordo di cui sopra, in tema di  responsabilità amministrativa delle persone giuridiche l'art. 7 del correttivo estende il nuovo parametro decisorio alla sentenza di non luogo a procedere emessa dal Gup quando gli elementi acquisiti non consentano di formulare una  ragionevole previsione di condanna a carico dell'ente.

   

Modifiche all'art. 89 d.lgs. n. 150/2022 (art. 8 d.lgs. n. 31/2024)             

L'art. 8 del correttivo aggiunge un nuovo comma all'art. 89 d.lgs. n. 150/2022 in tema di  sospensione della prescrizione  durante le  ricerche dell'assente  prosciolto per assenza “impediente”.

   

Disposizioni transitorie in tema di appello del p.g.

L'art. 10 del correttivo contiene infine una norma transitoria riguardante l'impugnazione del p.g. presso la Corte di appello.

   

*Fonte: DirittoeGiustizia

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