Il c.d. correttivo Cartabia in “pillole”
10 Maggio 2024
Ad un mese dall'entrata in vigore del d.lgs. 19 marzo 2024 n. 3, si propone una breve sintesi dei principali interventi integrativo-correttivi della riforma Cartabia del processo penale operati sul codice di procedura penale (art. 2), sulle norme attuative (art. 3) nonché, più marginalmente, sul codice penale (artt. 1, 8 e 9) e su talune leggi complementari (artt. 4, 5, 6 e 7) (per approfondimenti, si rinvia all'allegata relazione su novità normativa n. 15/2024 curata dall'Ufficio del massimario della Corte di cassazione). Modifiche al codice penale e norme transitorie (artt. 1 e 9 d.lgs. n. 31/2024) L'art. 1 del correttivo, alla lett. a), interpola l'art. 582, comma 2, c.p. per affermare la procedibilità d'ufficio delle lesioni personali in danno di personale socio-sanitario (art. 583-quater, comma 2, c.p., come modif. dal d.l. n. 34/2023). La successiva lett. b) estende invece la procedibilità a querela al reato di danneggiamento aggravato dall'esposizione a pubblica fede (art. 635 cpv. c.p.), che viene così uniformato al regime annesso nel 2022 all'analoga fattispecie di furto aggravato (art. 625, n. 7, c.p.); conseguentemente, per i fatti pregressi, l'art. 9 del correttivo “rimette nei termini” le parti offese per proporre querela ai sensi dell'art. 85 d.lgs. n. 150/2022 (quindi a far data dal 4 aprile ed entro il 3 luglio 2024).
Modifiche al codice di procedura penale (art. 2 d.lgs. n. 31/2024) Tra le principali modifiche processuali recate dall'art. 2 del correttivo si segnalano:
Modifiche alle norme di attuazione al codice di procedura penale (art. 3 d.lgs. n. 31/2024) L'art. 3 del correttivo interviene sulle norme di attuazione del codice di rito in tema di comunicazione di cortesia (art. 63-bis) e di invio degli elenchi periodici al p.g. (art. 127).
Modifiche alla legge n. 283/1962 (art. 4 d.lgs. n. 31/2024) In tema di procedura estintiva delle contravvenzioni alimentari per adempimento delle prescrizioni (artt. 12-ter ss. legge n. 283/1962), l'art. 4 del correttivo ne circoscrive il presupposto di accesso quoad poenam alle sole contravvenzioni punite con pena pecuniaria (anche se alternativa).
Modifiche alla legge n. 689/1981 (art. 5 d.lgs. n. 31/2024) In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi l'art. 5 del correttivo:
Modifiche al d.lgs. n. 274/2000 (art. 6 d.lgs. n. 31/2024) In tema di competenza penale del giudice di pace, l'art. 6 del correttivo adegua i richiami contenuti nell'art. 17 del d.lgs. n. 274/2000 (Archiviazione) alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150/2022 al codice di rito circa la nuova regola di giudizio della «ragionevole previsione di condanna».
Modifiche al d.lgs. n. 231/2001 (art. 7 d.lgs. n. 31/2024) Analogamente all'intervento di raccordo di cui sopra, in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche l'art. 7 del correttivo estende il nuovo parametro decisorio alla sentenza di non luogo a procedere emessa dal Gup quando gli elementi acquisiti non consentano di formulare una ragionevole previsione di condanna a carico dell'ente.
Modifiche all'art. 89 d.lgs. n. 150/2022 (art. 8 d.lgs. n. 31/2024) L'art. 8 del correttivo aggiunge un nuovo comma all'art. 89 d.lgs. n. 150/2022 in tema di sospensione della prescrizione durante le ricerche dell'assente prosciolto per assenza “impediente”.
Disposizioni transitorie in tema di appello del p.g. L'art. 10 del correttivo contiene infine una norma transitoria riguardante l'impugnazione del p.g. presso la Corte di appello.
*Fonte: DirittoeGiustizia |