Sezioni unite: Sì alla sospensione dei termini processuali nei giudizi di revisione delle condizioni di separazione e divorzio
13 Maggio 2024
Il Tribunale di Napoli respingeva la richiesta di esenzione dal versamento dell'assegno di mantenimento in favore dell'ex coniuge motivando che le figlie, pur maggiorenni e laureate, risultavano ancora in una condizione temporanea fuori sede, confermando così la corresponsione dell'assegno. La Corte d'Appello di Napoli, tuttavia, rovesciava tale decisione, considerando la residenza indipendente delle figlie un motivo sufficiente per revocare il diritto della moglie al mantenimento, poiché le figlie godevano ormai di una situazione lavorativa e professionale stabile a Milano. La donna quindi presentava ricorso per cassazione. La Corte ha chiesto l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, per stabile se nelle cause relative al mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti sia applicabile, o meno, la sospensione dei termini processuali prevista dagli artt. 3 della l. n. 742/1969 e 92, primo comma, dell'ord. giud.. Si discute se tali casi rientrino nella sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, in base all'interpretazione della locuzione "cause civili relative ad alimenti". Decisione che a parere del collegio remittente sarebbe influenzata da un precedente della stessa Prima sezione che ha modificato un orientamento ormai consolidato, stabilendo che nelle cause di mantenimento coniugale e per minori non si applica più la sospensione feriale dei termini. Le sezioni unite ritengono che non sia applicabile il principio sancito nell'ord. 18044/2023, ma secondo consolidato orientamento stabiliscono che nei giudizi o procedimenti che riguardano la revisione delle condizioni di separazione o divorzio, riguardanti il contributo di mantenimento o l'assegno divorzile, la disciplina sulla sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale rimane in vigore, salvo che non ricorra il decreto che riconosce l'urgenza della controversia, ex art. 92 ord. giud. |