Appalto: l'opera è fatta, il pagamento è dovuto (pur in presenza di clausole ambigue)

La Redazione
15 Maggio 2024

La Cassazione ha chiarito che il contratto di appalto ha natura giuridica non aleatoria e che, di conseguenza, all’appaltatore non può essere negato il diritto al corrispettivo ove abbia adempiuto alla propria obbligazione.

Con la pronuncia in oggetto la Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto:

Cass. 6 maggio 2024 n. 12115
«Poiché il contratto d'appalto prevede la prestazione di un'opera, con organizzazione dei mezzi e assunzione del rischio, verso il pagamento di un corrispettivo, ove non consti dalle emergenze di causa che le parti abbiano inteso stipulare, nonostante l'uso del nomen iuris appalto, un contratto atipico aleatorio, l'espressione che potrebbe avere più sensi deve essere interpretata nel senso che all'appaltatore non può essere negato il diritto al corrispettivo ove abbia adempiuto alla propria obbligazione».

La Suprema Corte chiarisce, infatti, che il contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 1655 c.c., ha come sinallagma la prestazione di un'opera, con organizzazione dei mezzi e assunzione del rischio verso il pagamento di un corrispettivo in danaro.

La causa del contratto non ha natura aleatoria. Il che vuol dire che l'appaltatore presta la sua opera imprenditoriale dietro corrispettivo certo, quale che sia il criterio contrattuale di misurazione di esso (a corpo o a misura) e tale corrispettivo non può essergli negato ove abbia adempiuto alla sua obbligazione.

Da ciò consegue che, nel caso in cui le parti abbiano inteso dar vita a un contratto atipico avente natura aleatoria - e ciò, nonostante abbiano utilizzato il nomen iuris di "appalto" -, una tale volontà deve emergere nitidamente.

Salvo poi accertare la meritevolezza giuridica di un tale contratto aleatorio.

Nel caso concreto:

  • un'impresa (s.n.c.), lamentando un ritardo nei pagamenti da parte del committente, chiese e ottenne ingiunzione di pagamento
  • la corte d'appello revocò il decreto ingiuntivo, affermando la fondatezza dell'eccezione di d'inesigibilità del credito azionato dall'appaltatrice, per effetto dell'art. 7 del contratto che recitava: “il piano dei pagamenti dello specifico corrispettivo è subordinato all'emissione SAL nei tempi e nelle modalità previste da parte della Banca [...omissis...] con sede in [...omissis...].". Il pagamento dei singoli stati di avanzamento (tre in tutto), pertanto, doveva reputarsi condizionato all'erogazione del finanziamento bancario;
  • contro questa decisione la s.n.c. proponeva ricorso sostenendo che la volontà delle parti non era quella di condizionare il pagamento degli stati di avanzamento lavori all'effettiva erogazione del mutuo bancario, ma “piuttosto quella di individuare nel momento della presentazione dei SAL alla Banca il tempo in cui il relativo credito diventava comunque esigibile da parte dell'appaltatrice, a prescindere dall'effettiva totale o parziale erogazione delle somme richieste”;
  • la Cassazione ha accolto tale motivo, ribadendo che se le parti intendevano dar vita a un contratto atipico avente natura aleatoria dovevano esprimere nitidamente tale loro volontà. Nel caso in esame, invece, era incontroversa la stipula di un contratto d'appalto per la ristrutturazione d'un immobile, verso il pagamento a corpo di una somma di danaro. Del resto, la regola ermeneutica dell'art. 1369 c.c. afferma che, nel dubbio, le espressioni polisense debbono "essere intese nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto".

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