Cedolare secca e locazione di immobile ad uso abitativo ad un'impresa: i chiarimenti della Cassazione

La Redazione
17 Maggio 2024

La Corte di Cassazione si è pronunciata sull'applicabilità del regime della cedolare secca nell'ipotesi in cui il conduttore sia un’impresa che prende in locazione un immobile ad uso abitativo per i propri dipendenti, clienti o fornitori. 

In tema di redditi da locazione, la Cassazione, con la sentenza in oggetto, ha risolto un contrasto interpretativo, ampliando di fatto l'ambito di applicazione della cedolare secca sulle locazioni di immobile ad uso abitativo e contraddicendo, nello stesso tempo, l'interpretazione restrittiva dell'Agenzia delle Entrate. 

Nello specifico ha affermato il seguente principio di diritto:

Cass. 7 maggio 2024 n. 12395

«In tema di redditi da locazione, il locatore può optare per la cedolare secca anche nell'ipotesi in cui il conduttore concluda il contratto di locazione ad uso abitativo nell'esercizio della sua attività professionale, atteso che l'esclusione di cui all'art. 3 c. 6 D.Lgs. 23/2011 si riferisce esclusivamente alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate dal locatore nell'esercizio di una attività d'impresa o di arti e professioni.»

Da tale principio consegue che è irrilevante la qualità del conduttore e la riconducibilità della locazione, laddove ad uso abitativo, all'attività professionale del conduttore (ad esempio, come avvenuto nel caso di specie, per esigenze di alloggio dei suoi dipendenti).

La Cassazione si è posta, così, contro la prassi consolidata dell'Agenzia delle Entrate, che ha sempre sostenuto (Circ. AE 1 giugno 2011 n. 26/E) che la cedolare secca, quale regime fiscale sostitutivo di IRPEF e altre imposte, non sia applicabile alle abitazioni locate nell'esercizio di un'attività d'impresa o di professioni.

La Suprema Corte, invece, interpreta letteralmente la norma, che non fa riferimento alla natura del conduttore, ma solo alla natura del locatore.

Inoltre - «solo per completezza» - sottolinea che «l'Amministrazione finanziaria non ha poteri discrezionali nella determinazione delle imposte: di fronte alle norme tributarie, essa ed il contribuente si trovano su un piano di parità, per cui la cosiddetta interpretazione ministeriale, sia essa contenuta in circolari o risoluzioni, non costituisce mai fonte di diritto». Conseguentemente, la Circ. AE 1 giugno 2011 n. 26/E, in quanto non manifesta attività normativa, essendo atto interno della stessa Amministrazione, è destinata ad esercitare una funzione direttiva nei confronti degli uffici dipendenti ed è, altresì, inidonea ad incidere sugli elementi costitutivi del rapporto».

Nel caso concreto   il proprietario-locatore di un immobile aveva optato per la cedolare secca su un contratto di locazione stipulato con una società. L'immobile era destinato al legale rappresentante della società. L'Agenzia delle Entrate aveva notificato avvisi di liquidazione al locatore, ritenendo che l'applicazione della cedolare secca fosse inappropriata dato che il conduttore era una società e non una persona fisica. 

La Corte di Cassazione, ribaltando la decisione della CTR Lombardia, ha dato ragione al contribuente, sottolineando che l'essenziale è che l'uso dell'immobile sia abitativo, non rilevando se il conduttore sia una persona fisica o una società.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.