Reclamo avverso la conferma dell'allontanamento del minore: regolamentazione delle spese di lite

16 Maggio 2024

La questione in esame riguarda la possibilità che il t.m. e la Corte di Appello decidano sulle spese nei casi in cui confermano un allontanamento di minori ex art. 403 c.c. e se la decisone della Corte di Appello, che ha agito sul reclamo, decidendo anche sulle spese del procedimento interinale, sia ricorribile in Cassazione. 

Massima

Il decreto del Tribunale per i minorenni, di conferma del provvedimento di convalida dell'allontanamento dei minori, assunto nel corso di un procedimento ex art 403 c.c. non ancora concluso e che prosegue per l'istruttoria, ha carattere provvisorio, urgente ed endoprocedimentale, al pari dei provvedimenti cautelari emessi in corso di causa.

La regolamentazione delle spese di lite, quindi, non va contemplata nel suddetto provvedimento, in quello emesso dalla Corte di Appello in sede di reclamo proposto avverso tale decreto, dovendo essere riservata alla decisione emessa a conclusione del giudizio.

L'esito della fase endoprocessuale, infatti, non ha un'autonoma rilevanza ai fini della complessiva regolamentazione delle spese di lite, in quanto il criterio della soccombenza non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente alla decisione finale della lite.

Il caso

Nell'ambito di un procedimento ex art 403 c.c., il Tribunale per i minorenni di Torino, provvedendo in via provvisoria e urgente, confermava il provvedimento di convalida ex  art. 403 c.c. e disponeva la prosecuzione della collocazione dei minori presso gli zii paterni, prevedendo che i genitori potessero incontrare i minori secondo tempi e modi da indicarsi dai servizi sociali. Dava poi disposizioni per l'ulteriore corso del procedimento, ai sensi degli artt. 333 e 336 c.c., e adottava ulteriori provvedimenti, anche istruttori, in vista della successiva udienza fissata per sentire gli zii paterni dei minori.

La madre dei minori proponeva reclamo alla Corte di Appello avverso tale decreto collegiale, chiedendo la revoca del provvedimento di collocazione dei bambini agli zii, con contestuale affidamento a lei stessa dei bambini.

Il reclamo veniva rigettato, con condanna della reclamante al pagamento delle spese di lite del curatore speciale dei minori e degli zii paterni di questi ultimi, liquidate in € 2.336,00 % 2 (ossia in € 1.168,00 attese le difese azionate e la natura del giudizio) per ciascuna delle parti convenute, oltre al 15% rimborso per spese forfetarie, IVA e CPA, spese da versarsi a favore dell'erario quanto al curatore speciale, essendo i minori ammessi al beneficio del Patrocino dello Stato.

Il provvedimento della Corte d'appello veniva impugnato innanzi alla Corte di cassazione solo con riferimento alle spese di lite, per «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 739 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. per avere la Corte d'Appello disposto la condanna alle spese di lite all'esito di un procedimento camerale provvisorio ed interinale destinato ad essere assorbito dal provvedimento definitivo».

La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso e cassava il decreto impugnato, limitatamente alla statuizione sulle spese e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, revocava la statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali.

La questione

Il provvedimento del Tribunale per i minorenni, che conferma il decreto di convalida dell’allontanamento dei minori, emesso ex art 403 c.c., disponendo la prosecuzione del giudizio per espletare l’istruttoria, e il provvedimento emesso dalla Corte di Appello in sede di reclamo avverso il suddetto provvedimento, esperibile ai sensi della norma pocanzi richiamata, possono statuire anche sulle spese? Qualora il provvedimento camerale emesso dalla Corte di Appello disponga anche sulle spese del procedimento interinale, può essere proposto ricorso per Cassazione?

Le soluzioni giuridiche

La Corte di Appello di Torino, adita in sede di reclamo sulla base della nuova formulazione dell'art 403 c.c.(come modificato dall'art. 1, comma 27, l. n. 206/2021), ha ritenuto di definire il procedimento interinale, con il rigetto dell'impugnazione proposta dalla madre dei minori e la regolamentazione delle spese di lite. Ha considerato dunque la natura decisoria e definitiva del procedimento di convalida svoltosi fino a quel momento innanzi al Tribunale per i minorenni.

La pronuncia della S.C. di Cassazione in commento, invece, si pone nel solco dell'orientamento giurisprudenziale cristallizzato con riferimento ai procedimenti cautelari in corso di causa e ai provvedimenti interinali e provvisori assunti con riferimento ai minori nel corso dei procedimenti di separazione e divorzio, già Ante riforma Cartabia.

La questione da esaminare attiene innanzitutto alla natura del provvedimento di conferma della convalida dell'allontanamento dei minori, assunto nell'ambito del procedimento ex art 403 c.c., che non è concluso ma prosegue il suo corso per l'espletamento dell'istruttoria ai fini della delibazione e l'eventuale adozione di provvedimenti di cui agli artt. 330 e ss.

Secondo la prospettazione della ricorrente (madre dei minori allontanati) il provvedimento del Tribunale per i minorenni e quello reso all'esito del reclamo, si innestano nel più ampio procedimento a tutela dei bambini, ne condividono la sorte e sono destinati ad essere assorbiti dalla decisione finale.

La natura cautelare e provvisoria del decreto impugnato sarebbe inferibile “dall'urgente necessità ed emergenza di provvedere all'allontanamento ed alla collocazione dei minori” esposti ad un grave pregiudizio e provvisoriamente inseriti nel nucleo degli zii paterni.

La ricorrente desume la non definitività del provvedimento dalla contestuale previsione ed attivazione degli accertamenti sulle capacità genitoriali del padre e madre nonché sulle risorse complessive della famiglia di origine in vista della definitiva collocazione dei piccoli. Stigmatizza quindi la statuizione sulle spese di lite contenuta nel provvedimento di secondo grado, di conferma dell'allontanamento ex art. 403 c.c., che impugna in sede di legittimità.

Ebbene, la struttura del procedimento previsto dall'art. 403 c.c., nella nuova formulazione applicabile al caso di specie (entrata in vigore a partire dal 22 giugno 2022), attribuisce al Tribunale per i Minorenni una competenza di carattere generale nel convalidare i provvedimenti urgenti in materia di protezione dei minori assunti dalla pubblica autorità. Entro i termini previsti dalla norma, a pena di perdita di efficacia della misura provvisoria emessa dalla pubblica autorità, il Tribunale per i minorenni, in composizione collegiale, pronuncia decreto con cui conferma modifica o revoca il decreto di convalida, può adottare provvedimenti nell'interesse del minore e, qualora siano state proposte stanze ai sensi degli articoli 330 e seguenti, dà disposizioni per l'ulteriore corso del procedimento. Tale decreto collegiale, immediatamente comunicato alle parti a cura della cancelleria, è reclamabile entro il termine perentorio di 10 giorni alla Corte d'appello ai sensi dell'articolo 709 c.p.c.. Nel caso in cui il procedimento ex art 403 c.c. prosegua il suo corso, con calendarizzazione di udienza per l'espletamento dell'istruttoria e l'audizione delle parti, i provvedimenti assunti fino a quel momento appaiono connotati da un carattere interinale e provvisorio.

La Corte di cassazione, nella pronuncia in commento, esamina innanzitutto l'ammissibilità del ricorso per Cassazione proposto, alla luce dell'impianto normativo e giurisprudenziale (a partire dalla Cass., sez. un., sent. 30 luglio 1953, n. 2593) precedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2022 (le cui disposizioni non sono applicabili ratione temporis al caso in esame), tenendo conto che la materia del contendere attiene soltanto alla statuizione sulle spese adottate dal giudice del reclamo. Ragionando sui confini della previsione dell'art. 111, comma 7, Cost., ribadisce l'esperibilità del ricorso straordinario, in materia civile, non soltanto contro le «sentenze» degli organi giurisdizionali, nei confronti dei provvedimenti che hanno la forma della sentenza e non sono assoggettati ai normali mezzi d'impugnazione (v. ad esempio le ipotesi disciplinate dall'art. 618 c.p.c.), ma anche nei confronti di ogni altro provvedimento, quale l'ordinanza e il decreto, connotato dal duplice requisito della decisorietà (perchè incide su diritti o status) e della definitività (nel senso che non può essere rimesso in discussione in nessun modo e a nessuna condizione, in quanto non altrimenti impugnabile). Ribadisce quindi l'ammissibilità del rimedio impugnatorio con riferimento alla statuizione sulle spese processuali, anche nei casi in cui non è ammesso tale rimedio in riferimento alla controversia oggetto di giudizio, sull'assunto che la statuizione sulle spese riguarda posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto autonomo rispetto a quello oggetto di giudizio. Valutato poi attentamente il contenuto del decreto collegiale emesso dal Tribunale per i minorenni e confermato dalla Corte di Appello in sede di reclamo, con statuizione delle spese di lite, ne deduce la natura provvisoria e urgente, in quanto il Tribunale per i minorenni ha disposto la prosecuzione del procedimento, adottando i consequenziali provvedimenti organizzatori. Ritiene quindi che la questione sottoposta a valutazione sia risolvibile alla luce dell'orientamento giurisprudenziale formatosi con riferimento alla statuizione delle spese di lite emessa sia in sede di reclamo proposto avverso il provvedimento cautelare in corso di causa, nel regime successivo alla novella introdotta con la l. n. 80/2005, sia in sede di reclamo proposto avverso i provvedimenti provvisori e urgenti adottati all'esito dell'udienza presidenziale nei giudizi di separazione (Cass. civ., sez. 1, sent. 30 aprile 2020, n. 8432 e Cass. civ., sez. VI-1, ord., 27 aprile 2022, n. 13162) e di divorzio (Cass. civ., sez. I, ord. 5 aprile 2023, n. 9344), la cui natura provvisoria pacificamente esclude la necessità di una distinta pronuncia sulle spese di lite.

Ritiene quindi pienamente trasponibili al caso di specie le considerazioni svolte in riferimento ai procedimenti cautelari emessi in corso di causa.

L'ordinanza emessa all'esito del reclamo cautelare proposto in corso di causa, infatti, non deve contenere un'autonoma liquidazione delle spese della fase cautelare endoprocessuale, essendo tale liquidazione rimessa al giudice di merito contestualmente alla valutazione dell'esito complessivo della lite. Ove tale liquidazione sia comunque effettuata, deve essere riconsiderata insieme la decisione del merito della causa e può costituire specifico motivo di appello se non riconsiderata all'esito della decisione finale di primo grado (Cass. civ., sez. III, ord., 13 maggio 2021, n. 12898).

Conclude quindi che la regolamentazione delle spese di lite deve trovare spazio nella decisione emessa a conclusione del giudizio, la quale dovrà tenere conto, a tal fine, dell'esito complessivo del giudizio e delle modalità di svolgimento delle singole fasi in cui il processo si è articolato, con esclusione, quindi, della necessità di una distinta pronuncia sulle spese, anche in sede di reclamo.

Osservazioni

La decisione della Corte di Appello di Torino non tiene conto delle particolari caratteristiche del procedimento incardinato ai sensi dell'art 403 c.c., che può anche non definirsi con il provvedimento di conferma, riforma o modifica del decreto di convalida dell'allontanamento dei minori, ma proseguire per accertamenti istruttori funzionali all'adozione di provvedimenti ai sensi degli artt. 330 e ss c.c.

Tale è l'evenienza che si è verificata nel caso in esame.

Ed infatti, il Tribunale per i minorenni ha espressamente statuito “in via provvisoria ed urgente” la conferma del provvedimento di convalida dell'allontanamento dei due minori dal nucleo familiare e ha, al contempo, disposto la prosecuzione del giudizio per l'assunzione dei provvedimenti ai sensi degli artt 333 e 336 c.c., con l'audizione degli zii presso i quali i minori erano stati provvisoriamente collocati.

Rebus sic stantibus, il provvedimento assunto dal Tribunale per i minorenni rivestiva carattere endoprocessuale ed urgente, al pari di quanto accade per i cautelari in corso di causa, inserendosi nel procedimento ex  art 403 c.c. con carattere strumentale e funzionale all'assunzione dei provvedimenti ex artt. 333 e 336 c.c.

Stante l'analogia del carattere e della struttura dell'indicato provvedimento con quello cautelare in corso di causa, destinato ad essere sostituito ed assorbito dalla decisione finale, non andava inserita la statuizione sulle spese, nemmeno all'esito del reclamo.

Le spese del procedimento cautelare in corso di causa vanno, infatti, liquidate contestualmente alla decisione del merito, atteso che l'esito della fase cautelare endoprocessuale non ha un'autonoma rilevanza ai fini della complessiva regolamentazione delle spese di lite.

La Cassazione, nella pronuncia in commento, ha ritenuto ricorribili per cassazione anche le statuizioni sulle spese adottate all'esito del procedimento di reclamo sui provvedimenti provvisori e urgenti e ha, ancora una volta, ribadito che il criterio della soccombenza non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente alla decisione finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un risultato ad essa favorevole.

Riferimenti

A. Scarpa, R. Giordano- I procedimenti cautelari – Milano, 2015, 112 e ss;

C. Mandrioli, I provvedimenti presidenziali nel giudizio di separazione dei coniugi, Milano, 1956, 5, ss

C. Mandrioli, Per una nozione strutturale dei provvedimenti anticipatori o interinali, in Riv. dir. proc., 1964, 551 e ss

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.