Soccorso istruttorio: necessario garantire il rispetto della parità di trattamento degli offerenti e del principio di trasparenza delle offerte

17 Maggio 2024

Il dovere di soccorso istruttorio trova un limite insuperabile nell'esigenza di garantire sia il rispetto del principio di parità di trattamento degli offerenti, sia del principio di trasparenza delle offerte; il quale ultimo ha essenzialmente il fine di garantire che non sussista un rischio di favoritismi e di arbitrarietà da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, costituendo un principio immanente nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica che deve ritenersi operante anche in caso di unico concorrente. Detto principio risulterebbe infatti violato se, in virtù dell'assenza di una pluralità di concorrenti, le opportunità di regolarizzazione offerte dalla stazione appaltante all'unico concorrente in gara si traducessero in un'occasione di sistemazione postuma di irregolarità gravi e non sanabili ovverosia in un'espediente per eludere le conseguenze associate dalla legge o dal bando all'inosservanza di prescrizioni tassative, imposte a pena di esclusione.

Il caso. Un operatore economico, unico soggetto partecipante alla procedura di gara avente ad oggetto l'affidamento in concessione del servizio di gestione bar, con relativa preparazione dei pasti, presso taluni locali siti nella sede della Regione Lazio, ha impugnato il provvedimento con cui l'Amministrazione ne ha disposto l'esclusione. La stazione appaltante ha motivato l'esclusione in parola rilevando come l'offerta tecnica presentata dalla società fosse carente di taluni elementi essenziali. Sicché il ricorrente ha proposto ricorso lamentando, in particolare, la mancata attivazione del soccorso istruttorio, che avrebbe consentito all'Amministrazione di valutare compiutamente la proposta da questo presentata.

La decisione. Il T.A.R. Lazio, sede di Roma, ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato.

Nello specifico, il Collegio ha rilevato la correttezza dell'operato dell'Amministrazione, ricordando, in primis, che la giurisprudenza è concorde nell'opporre un fermo diniego a qualsiasi forma di soccorso istruttorio con riferimento alla parte tecnica ed economica dell'offerta, facendo tuttavia salva la possibilità di esperire detto rimedio al fine di rettificare semplici errori materiali o refusi. Dunque, è consentita, anche in una fase successiva a quella amministrativa, l'attivazione di un'interlocuzione fra la stazione appaltante e gli operatori economici, purché ciò avvenga nel rispetto del divieto di modificazione e/o integrazione postuma dell'offerta.

I Giudici hanno poi chiarito come – nel caso di specie – ai fini dell'invocata ammissibilità del soccorso istruttorio, non rilevasse neppure la circostanza che il ricorrente fosse l'unico soggetto ad aver partecipato alla gara. Difatti, il principio di parità di trattamento dei concorrenti e il principio di trasparenza delle offerte rappresentano principi immanenti nell'ambito degli appalti pubblici, da ritenersi operanti anche nel caso in cui alla procedura concorsuale partecipi un unico soggetto. A contrario, infatti, si consentirebbe agli operatori economici di porre in essere condotte tese ad eludere le conseguenze che la lex specialis di gara e, più in generale, la normativa di riferimento, collegano all'inosservanza di prescrizioni previste a pena di esclusione.

Stante quanto sopra, il T.A.R. ha ritenuto legittima la scelta operata dall'Amministrazione di non avviare dialogo alcuno con la ricorrente in ordine alle carenze riscontrate nell'offerta tecnica.

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