Soccorso istruttorio: in caso di mancata attivazione da parte della P.A il controinteressato può rendere dichiarazioni nel giudizio amministrativo

17 Maggio 2024

Laddove l'Amministrazione non abbia attivato il soccorso istruttorio durante la procedura di gara, il concorrente che debba poi far ricorso alla giustizia amministrativa può, in quella sede, rendere la dichiarazione che poteva esser dallo stesso rilasciata in precedenza, laddove la S.A. avesse attivato il naturale rimedio del “soccorso istruttorio”.

Il caso. La vicenda in esame trae origine dall'impugnazione da parte dell'azienda seconda classificata dell'aggiudicazione di una procedura relativa alla fornitura di beni nell'ambito di accordi quadro con l'azienda erogatrice del servizio di TPL.

I Giudici amministrativi ritenevano, all'esito dell'udienza camerale per la decisione cautelare, di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.

La ricorrente, in sostanza, censurava l'ambiguità dell'offerta dell'aggiudicataria relativamente a determinate qualità dei ricambi (“originali o equivalenti”) oggetto dell'appalto, carenza che a suo dire non sarebbe stata sanabile mediante il soccorso istruttorio.

In realtà, sottolinea la sentenza in oggetto, laddove il partecipante offrisse ricambi “equivalenti” in luogo di quelli “originali”, il bando prevedeva che venisse rilasciata in sede di offerta, apposita certificazione del produttore che ne testimoni l'equivalenza”, con la precisazione che “l'intestatario che firma il certificato deve dichiarare esplicitamente che i ricambi offerti sono di sua produzione”, senza in ogni caso stabilire la sanzione della esclusione in caso di mancata o  incompleta dichiarazione.

La soluzione. Con la sentenza in commento, in sede di gara l'aggiudicataria ha presentato il “certificato di equivalenza” dei ricambi offerti, benché privo della espressa indicazione da parte del sottoscrittore che trattasi di “ricambi di sua produzione”.

Secondo i giudici, da un lato l'Amministrazione avrebbe ben dovuto consentire alla odierna controinteressata di integrare la relativa documentazione mediante il soccorso istruttorio, dall'altro la circostanza che ciò non sia avvenuto per una scelta della S.A. non può tradursi ex se in un pregiudizio per il concorrente risultato poi vincitore.

I giudici amministrativi adìti richiamano una consolidata giurisprudenza che si pone sul solco della prospettiva sostanzialistica affermata dalla Corte di Giustizia, ovvero che rileva l'effettiva sussistenza della circostanza, pur se dimostrata poi nel corso del giudizio.

Nel caso de quo va, dunque, applicato il principio già enunciato dal Consiglio di Stato, secondo cui – qualora nel corso del procedimento di gara l'Amministrazione non abbia attivato il soccorso istruttorio – in sede di giudizio amministrativo il controinteressato può rendere la dichiarazione che poteva essere resa a seguito della richiesta dell'Amministrazione (si veda, Cons. Stato, sez. III, 27 novembre 2023, n. 10166, paragrafo 17).

In conclusione. Si può affermare – come precisato dai Giudici amministrativi – che nel caso de quo rileva il sopra enunciato principio, in quanto non si tratta di una integrazione della documentazione né tantomeno della presentazione di un nuovo documento in precedenza non allegato all'offerta, ma del chiarimento riguardante una circostanza in precedenza espressa nell'offerta presentata.

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