Il deposito telematico presso l’UNEP è obbligatorio?

Luca Sileni
17 Maggio 2024

L'art. 196-quater disp. att. c.p.c. pone a carico dei difensori l'obbligo di deposito telematico presso i giudici di pace, i tribunali, le corti d'appello e la Cassazione. Tuttavia, è invalsa la prassi di considerare obbligatorio anche il deposito telematico effettuato presso gli uffici NEP.

Come è noto, con l'introduzione della c.d. “riforma Cartabia”, sono state poste le basi per la digitalizzazione degli UNEP, da un lato con l'introduzione del nuovo art. 149-bis c.p.c., che ha previsto la notificazione via PEC tramite gli uffici notifiche, dall'altro con il rilascio (avvenuto oramai alcuni mesi fa) degli schemi ministeriali per i depositi telematici preso detti uffici.

Il deposito ha un funzionamento sostanzialmente analogo a quello previsto per il processo civile telematico.

A seguito del rilascio dei suddetti schemi, molti UNEP hanno già avviato il processo di digitalizzazione, permettendo agli avvocati di inviare digitalmente i propri atti da notificare.

Se è però diffusa, presso alcuni uffici, l'idea di una sostanziale obbligatorietà del deposito telematico presso gli uffici notifiche; tale idea è da ritenersi però priva di fondamento.

L'unica norma che, ad oggi, pone a carico dell'avvocato la trasmissione di atti per via telematica nell'ambito civile, è il neo introdotto art. 196-quater disp. att. c.p.c., che espressamente – al primo comma – prevede: “Il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte del pubblico ministero, dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche.”

Orbene, tale norma si riferisce esclusivamente ai depositi da effettuarsi nelle cancellerie di giudici di pace, tribunali, corti di appello e presso la Suprema Corte di cassazione.

Ciò si evince con chiarezza dal disposto dell'art. 35 della c.d. “Cartabia civile”, ossia il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, che dispone come gli artt. 196-quater e 196-sexies disp. att. c.p.c. si applichino – a partire dal 28 febbraio 2023 – ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla Corte d'appello e alla Corte di cassazione, mentre per giudice di pace e tribunale superiore delle acque pubbliche tale obbligatorietà è stata prevista a decorrere dallo scorso 30 giugno 2023.

Come emerge chiaramente dal dettato normativo, quindi, l'art. 196-quater disp. att. c.p.c. non può dirsi – ad oggi – applicabile agli uffici NEP.

Il medesimo articolo in parola, a riprova di quanto sin qui sostenuto, stabilisce altresì che: “ai procedimenti civili pendenti davanti agli uffici giudiziari diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 le disposizioni di cui al commi 2, primo periodo, si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, non aventi natura regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia accerta la funzionalità dei relativi servizi” e quindi confermando come la norma de qua possa considerarsi applicabile unicamente ai “procedimenti civili”, cui non può essere omologata una richiesta di notifica fatta all'UNEP e, a ben vedere, anche qualora si volesse – per assurdo – e far rientrare detti uffici all'interno del novero di quelli sopra citati, per l'applicazione della norma sarebbe comunque necessaria l'emanazione di decreti attuativi che, ad oggi, non hanno ancora visto la luce.

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