L’obbligo generalizzato di deposito degli atti in forma telematica nel processo civile

17 Maggio 2024

La pronuncia in commento esamina le implicazioni pratiche dell'obbligo generalizzato di deposito telematico, stabilito dall'art. 196-quater, comma 1, disp. att. c.p.c. e della relativa eccezione che consente al giudice di disporre il deposito cartaceo per ragioni specifiche.

Massima

Per quanto interessa il processo civile telematico, non è ammissibile il deposito del controricorso in forma cartacea posto che l'art. 196-quater, comma 1, disp. att. c.p.c. stabilisce che gli atti processuali debbano essere depositati in modalità telematica, salva l'eccezione (non verificatasi nel caso di specie) prevista dallo stesso articolo con riferimento all'ipotesi in cui il giudice disponga il deposito di atti o documenti in forma cartacea per ragioni specifiche.

Il caso

Nel caso in esame la Regione Abruzzo si era costituita nel giudizio avanti le Sezioni Unite della Corte di cassazione depositando il controricorso in forma cartacea.

La Corte, chiamata a dirimere una questione di giurisdizione in tema di accertamento dei diritti civici e in generale di diritto di promiscuo godimento delle terre, ha rilevato, per quanto interessa il processo civile telematico, l'inammissibilità del suddetto controricorso per violazione dell'art. 196-quater, comma 1, disp. att. c.p.c. che disciplina le modalità di deposito degli atti difensivi.

La questione

La pronuncia in commento esamina la disposizione introdotta dall'art. 196-quater, comma 1, disp. att. c.p.c. al fine di decidere se nel caso di specie il controricorso fosse ammissibile o no, in quanto depositato in forma cartacea e non secondo modalità telematiche.

Le soluzioni giuridiche

Nella sentenza in commento le Sezioni Unite della Corte di cassazione si sono pronunciate preliminarmente sulla questione della ammissibilità o meno del controricorso della Regione intimata, in quanto depositato in formato cartaceo.

Ad avviso della Corte il controricorso è inammissibile, atteso che si tratta di deposito in aperto contrasto con la regola generale prevista dall'art.196-quater, comma 1, disp. att. c.p.c. (gli atti processuali devono essere depositati "esclusivamente con modalità telematiche"). La Corte esclude in ogni caso che il deposito cartaceo possa essere ammesso alla luce dell'eccezione prevista dalla stessa disposizione (l'ipotesi in cui il giudice ordina il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche).

La sentenza in commento evidenzia inoltre che la suddetta disposizione si inserisce nel più ampio quadro delle riforme volte alla digitalizzazione del sistema giudiziario.

Tali statuizioni sono in linea con quanto affermato dalle stesse Sezioni Unite precedentemente (cfr. Cass, sez. un. 24 luglio 2023, n. 22074), là dove la Corte aveva ritenuto che il ricorso non depositato telematicamente fosse improcedibile in base agli artt. 369 c.p.c. e 196-quater, comma 1, disp. att. c.p.c.

Si registra una prima pronuncia sull'argomento della prima sezione della Corte di cassazione nei primi mesi del 2023 (Cass., sez. I, 20 aprile 2023, n. 10689), secondo cui il deposito del ricorso con modalità cartacea costituisce violazione dell'art. 369 c.p.c., la cui novità discende direttamente dall'estensione generalizzata, anche in cassazione, del processo telematico. Tale pronuncia ha evidenziato che, ai sensi dell'art. 35, comma 2, d.lgs. n. 149 del 2022, negli uffici già informatizzati, e segnatamente nei tribunali, nelle corti d'appello e dinanzi alla Corte di cassazione, opera a far data dal 1° gennaio 2023 la disciplina concernente il deposito degli atti in forma telematica, come chiaramente si ricava dalla previsione che riferisce la disciplina intertemporale, tra l'altro, al titolo V-ter delle disposizioni attuative del codice di rito.

Osservazioni

La sentenza in commento è del tutto condividibile posto che l'art.196-quater, comma 1, disp. att. c.p.c. non lascia spazio a diversa interpretazione.

Come evidenziato dalla stessa sentenza, infatti, la disposizione è chiara nell'escludere qualsivoglia deroga all'obbligo di deposito telematico degli atti processuali, al di fuori dell'eccezione ivi prevista per il caso in cui sia il giudice a disporre il deposito cartaceo per specifiche ragioni.

Il Legislatore ha infatti utilizzato una formulazione inequivoca e onnicomprensiva, come risulta dai seguenti passaggi dell'art.196-quater, comma 1:

  • “il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo”; si tratta di passaggio che chiaramente ricomprende tutte le ipotesi di depositi processuali;
  • “ha luogo esclusivamente con modalità telematiche”; tramite l'uso dell'avverbio esclusivamente il Legislatore non poteva essere più esplicito nell'esprimere la volontà che il processo civile telematico possa svolgersi solo più con modalità telematiche, salva l'eccezione prevista dallo stesso articolo;
  • “Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche”; con tale passaggio di chiusura il Legislatore ha voluto confinare a ipotesi specifiche individuate dal giudice l'ammissibilità del deposito cartaceo.    

La sentenza ha dunque fatto mera applicazione dei criteri di interpretazione della legge previsti dall'art. 12 delle preleggi.

Sul punto si richiama una recente pronuncia della Cassazione civile, sez. un., 6 dicembre 2021, n. 38596, secondo cui l'attività interpretativa giudiziale è segnata, anzitutto, dal limite di tolleranza ed elasticità dell'enunciato, ossia del significante testuale della disposizione che ha posto, previamente, il legislatore e dai cui plurimi significati possibili (e non oltre) muove necessariamente la dinamica dell'inveramento della norma nella concretezza dell'ordinamento ad opera della giurisprudenza stessa.

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