Genitori in conflitto per l’iscrizione a scuola del figlio tra libertà religiosa e best interest del minore
20 Maggio 2024
La corte riprendendo precedenti orientamenti ricorda come sia stato altresì affermato che, in caso di contrasto tra genitori in ordine a questioni di maggiore interesse per i figli minori, la relativa decisione, ai sensi dell'art. 337-ter, comma 3, c.c., è rimessa al giudice, il quale, che in eccezionalmente adotta una serie di provvedimenti relativi in luogo dei genitori, considerando esclusivamente il superiore interesse, morale e materiale, del minore a una crescita sana ed equilibrata. Per ciò che concerne il conflitto sulla scuola primaria e dell'infanzia, pubblica o privata, presso cui iscrivere il figlio, deve essere risolto verificando non solo la potenziale offerta formativa, l'adeguatezza delle strutture scolastiche e i costi, ma, innanzitutto, la rispondenza al concreto interesse del minore, in considerazione dell'età e delle sue specifiche esigenze evolutive e formative, nonché della vicinanza della scuola all'abitazione del bambino, per favorire la creazione di legami sociali e amicali. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha adeguatamente argomentato la scelta della prosecuzione del ciclo scolastico secondario, rispondente all'esigenza di preservare il miglior interesse del minore, il quale aveva espresso il desiderio di continuare a frequentare lo stesso istituto, dove aveva numerose amicizie e buoni rapporti con gli insegnanti In merito alla esigenza lamentata dal padre di permettere al figlio di esercitare liberamente un credo religioso e non essere condizionato dalla scuola frequentata, la corte territoriale ha correttamente ritenuto tale esigenza recessiva rispetto al superiore interesse di quest'ultimo di soddisfare i propri desideri continuando a frequentazione la stessa scuola privata. I giudici rammentano che non può neanche «obiettarsi che la decisione impugnata possa essere intesa come una violazione del principio di laicità del nostro ordinamento costituzionale, in quanto essa esprime, di fatto, un plausibile giudizio di bilanciamento dello stesso con i principi di rango costituzionale afferenti alla cura e alla tutela dei minori, in ogni loro declinazione». In conclusione, la luce di tali considerazioni la Corte rigetta il ricorso. |