L’ingresso e il soggiorno illegale nel territorio dello Stato restano reati

La Redazione
16 Maggio 2024

Secondo la Corte Costituzionale infatti non è costituzionalmente illegittima l’omessa depenalizzazione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

L'art. 1, comma 4, d.lgs. n. 8/2016, che esclude dalla depenalizzazione il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato previsto dal testo unico immigrazione, non si pone in contrasto con il principio direttivo della legge delega attinente alla c.d. depenalizzazione “cieca”, rivolto a depenalizzare i reati puniti con la sola pena pecuniaria. È quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 88, depositata il 14 maggio.

La Consulta ha dunque rigettato la questione sollevata dal Tribunale di Firenze, secondo cui la disposizione censurata violerebbe l'art. 76 Cost. perché la l. delega n. 67/2014, avrebbe incluso tra i reati da depenalizzare anche quello di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, in quanto anch'esso punito con la sola pena pecuniaria dell'ammenda.

La Corte ha però precisato che la legge delega, al fine di selezionare i reati che avrebbero dovuto essere depenalizzati, ha utilizzato due criteri: «quello della depenalizzazione “cieca”, che prevede la trasformazione in illeciti amministrativi dei reati puniti con la pena pecuniaria, a eccezione di quelli riconducibili ad alcune materie, e quello della depenalizzazione nominativa, che prevede la medesima trasformazione per taluni reati specificamente individuati. Il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato è compreso tra questi ultimi, con la conseguenza – ha concluso la Corte – che, il censurato art. 1, comma 4, d.lgs. n. 8/2016, laddove stabilisce che la «disposizione del comma 1 non si applica ai reati di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», non si pone in contrasto con il principio direttivo attinente alla depenalizzazione “cieca”, evocato dal rimettente come norma interposta».

   

*Fonte: DirittoeGiusizia

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