Diritti dei passeggeri: se la carenza di personale aeroportuale che causa un ritardo prolungato del volo è «circostanza eccezionale» non legittima il risarcimento

La Redazione
20 Maggio 2024

La CGUE (16 maggio 2024, C-405/23), nel caso di un volo in ritardo di oltre 3 ore per una carenza di personale dell'aeroporto addetto al carico dei bagagli, afferma che ai sensi del Regolamento (CE) n. 261/2004 una compagnia aerea non è tenuta a pagare una compensazione pecuniaria per un ritardo prolungato se può dimostrare che è dovuto a «circostanze eccezionali». L'insufficienza del personale del gestore aeroportuale può configurare una «circostanza eccezionale» quando l'evento non è, né per sua natura né per la sua origine, inerente al normale esercizio dell'attività della compagnia aerea e sfugge all'effettivo controllo di questa. Spetta al giudice nazionale verificare se tali due condizioni siano soddisfatte.

Nel 2021, un volo in partenza da Colonia-Bonn (Germania) a destinazione dell'isola greca di Kos, operato dalla compagnia aerea, ha subito un ritardo di 3 ore e 49 minuti. Tale ritardo era dovuto a diverse ragioni, ma principalmente a una carenza di personale dell'aeroporto di Colonia-Bonn per caricare i bagagli nell'aereo.

Un certo numero di passeggeri interessati da detto ritardo hanno ceduto i loro eventuali diritti a compensazione pecuniaria a un'impresa che opera per i diritti dei passeggeri. Tale impresa ha proposto ricorso contro la compagnia aerea dinanzi ai giudici tedeschi, sostenendo che il ritardo in questione era imputabile alla compagnia aerea e non poteva essere giustificato da circostanze eccezionali. 

In forza del diritto dell'UE, ai sensi del Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, una compagnia aerea non è tenuta a pagare una compensazione pecuniaria per un ritardo prolungato, ossia di oltre tre ore, se è in grado di dimostrare che il ritardo è dovuto a «circostanze eccezionali» che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.

Il giudice tedesco investito della controversia chiede alla Corte di giustizia se l'insufficienza del personale del gestore aeroportuale responsabile del carico dei bagagli negli aerei possa configurare una «circostanza eccezionale».

La Corte risponde affermativamente: il fatto che il personale del gestore aeroportuale responsabile del carico dei bagagli negli aerei sia in numero insufficiente può configurare una «circostanza eccezionale».

Si è in presenza di una «circostanza eccezionale» quando l'evento, in primo luogo, non è, né per sua natura né per la sua origine, inerente al normale esercizio dell'attività della compagnia aerea e, in secondo luogo, sfugge all'effettivo controllo di questa.

Spetta al giudice tedesco verificare se tali due condizioni siano soddisfatte. Pertanto, esso dovrà anzitutto valutare se, nel caso di specie, le carenze riscontrate nelle operazioni di carico dei bagagli vadano considerate generalizzate. Se così fosse, tali carenze non potrebbero configurare un evento inerente al normale esercizio dell'attività della compagnia aerea. Inoltre, esso dovrà valutare se tali carenze sfuggissero al controllo della compagnia aerea. Ciò non avverrebbe, in particolare, se la stessa fosse autorizzata ad esercitare un controllo effettivo sul gestore dell'aeroporto. 

Anche se il giudice tedesco dovesse constatare che la carenza di personale in questione configura una «circostanza eccezionale», la compagnia aerea, per poter essere esonerata dal proprio obbligo di compensazione pecuniaria dei passeggeri, dovrà ancora dimostrare, da un lato, che tale circostanza non si sarebbe comunque potuta evitare neanche se fossero state adottate tutte le misure del caso e, dall'altro, che ha attuato tutte le misure adeguate alla situazione per porre rimedio alle conseguenze che ne derivano.