Dipendente comunale sanzionato grazie alle videoriprese: interviene il Garante Privacy

20 Maggio 2024

La sanzione disciplinare inflitta al dipendente e contestata con l’ausilio delle nuove tecnologie di video ripresa può attivare l’interesse del Garante se il Municipio trascura la privacy del lavoratore.

Prima di avviare misure disciplinari a carico dei dipendenti con l'uso delle telecamere il Comune dovrebbe verificare la compliance dei sistemi di videosorveglianza installati in prossimità dell'ingresso municipale. Perché in mancanza delle necessarie autorizzazioni prodromiche al controllo dei lavoratori il rischio di innescare sanzioni privacy è molto alto.

Lo ha chiarito il Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento n. 234 dell'11 aprile 2024.

Un dipendente di un piccolo comune lombardo ha proposto reclamo all'Autorità lamentando l'installazione e l'impiego per finalità disciplinari di una telecamera di videosorveglianza installata in prossimità dei sistemi di rilevazione delle presenze, in assenza dell'accordo sindacale. All'esito dell'attività istruttoria il Comune è stato sanzionato per una serie di violazioni in materia di trattamento dei dati personali.

Quando le telecamere di videosorveglianza sono idonee a riprendere anche i lavoratori il trattamento dei dati può essere effettuato nel rispetto delle disposizioni nazionali di settore, specifica il Collegio. «L'art. 4, comma 1, della l. 20 maggio 1970, n. 300 stabilisce, infatti, che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali […]. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, […] della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro».

Oltre alla tutela dei lavoratori l'Autorità ha approfondito anche la legittimità dell'installazione della telecamera incriminata che secondo il Comune sarebbe stata installata per tutelare il patrimonio comunale, l'incolumità dei dipendenti ma anche la pubblica sicurezza e l'accertamento dei reati.

Al riguardo, prosegue il Collegio, «deve osservarsi che non vi è alcuna evidenza in atti che la telecamera in questione fosse stata installata dal comune per il perseguimento di finalità di sicurezza urbana. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a), del d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, i Comuni possono, infatti, installare telecamere di videosorveglianza sulla pubblica via per il perseguimento degli obiettivi di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, previa stipula di un patto per l'attuazione della sicurezza urbana con la Prefettura territorialmente competente. Nel caso di specie - posto che la predetta telecamera era idonea a riprendere anche gli ambienti interni della sede del Comune, non potendo ontologicamente assolvere al compito di prevenire e contrastare gli specifici fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, cui fa riferimento la richiamata disciplina di settore, che tipicamente si verificano nella pubblica via - il Comune non ha comunque comprovato di aver stipulato con la Prefettura territorialmente un patto per l'attuazione della sicurezza urbana che espressamente prevedesse l'istallazione della telecamera in questione all'interno dell'atrio della sede del Comune per il perseguimento di finalità connesse alla sicurezza urbana. Né l'impiego della telecamera in questione può ricondursi al più ampio ambito della pubblica sicurezza, atteso che la Polizia locale non ha competenze di carattere generale in tale materia. L'art. 5, comma 1, lett. c), della l. 7 marzo 1986, n. 65, prevede, infatti, che il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche […] funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza; ciò collaborando, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità. A tal fine, il Prefetto conferisce al personale delle Polizia locale, previa comunicazione del Sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei requisiti previsti dalla legge. Nell'esercizio delle funzioni di agente di pubblica sicurezza, tale personale, messo a disposizione dal Sindaco, dipende operativamente dalla competente autorità di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità e il Sindaco. Conseguentemente, non risultando in atti alcuna indicazione proveniente dalle competenti di autorità di pubblica sicurezza in merito a specifiche operazioni e non potendo la Polizia locale del Comune porre di propria iniziativa attività di pubblica sicurezza di carattere generale e preventivo, deve escludersi che l'impiego della telecamera oggetto di segnalazione possa ricondursi all'ambito della pubblica sicurezza».

Nel merito queste argomentazioni risultano originali e decisamente innovative. Ma al netto di queste valutazioni il Comune ha trattato dati e immagini del dipendente pubblico in palese violazione della specifica disciplina di settore. In particolare, conclude l'Autorità, quando ha concretamente utilizzato i filmati per applicare sanzioni disciplinari a carico del segnalante. 

Fonte: (Diritto e Giustizia)

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