Reati perseguibili a querela: la contestazione suppletiva del P.M. può rendere il reato perseguibile d’ufficio
20 Maggio 2024
Il Tribunale di Siracusa dichiarava di non doversi procedere nei confronti di un imputato per il reato di furto di energia elettrica per mancanza di querela. La decisione del Tribunale è fondata sul disposto del d.lgs. n. 150/2022 secondo il quale la fattispecie rientrava tra quelle divenute perseguibili a querela. Alla scadenza del termine previsto dal regime transitorio dettato dall'art. 85 d.lgs. n. 150/2022 non era stata presentata alcuna istanza di punizione da parte della persona offesa. Avverso tale pronuncia, il Procuratore Generale presso la Corte d'appello ha proposto ricorso in Cassazione. In particolare, il ricorso lamenta l'omessa considerazione che il P.M., prima della formale dichiarazione di apertura del dibattimento e subito dopo la costituzione delle parti, aveva contestato la circostanza aggravante dell'art. 625, n. 7, c.p. che rendeva procedibile d'ufficio il reato. Dopo aver ripercorso il contesto normativo, la S.C. accoglie il ricorso alla luce del principio secondo cui «il P.M. può validamente effettuare la contestazione suppletiva di una circostanza aggravante che renda il reato perseguibile d'ufficio, avendone il potere e l'occasione. Con la contestazione suppletiva, il thema decidendi si estende alla circostanza aggravante e viene quindi eliminato l'ostacolo processuale al proseguio dell'azione penale; il giudice non ha ragione di emettere una sentenza di proscioglimento, poiché non si è realizzato alcun effetto preclusivo definitivo che imponga una pronuncia “ora per allora”, dato che, nel caso di mancanza della condizione di procedibilità, a differenza dell'ipotesi di estinzione del reato, non si è in presenza di un reato venuto meno nella dimensione sostanziale, che non può rivivere». Il rapporto così ricostruito tra contestazione suppletiva e mancanza di procedibilità porta dunque la Corte a concludere nel senso che «deve essere riconosciuta piena efficacia giuridica e operativa alla contestazione suppletiva effettuata in udienza dal pubblico ministero, quantomeno in relazione alle coordinate temporali evidenziate e alla novità rappresentata dalla riforma Cartabia». *Fonte: DirittoeGiustizia |