Servizi legali: previsto l’obbligo contributivo ANAC e l’acquisizione del CIG

21 Maggio 2024

L'entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti (d.lgs. n. 36/2023) ha determinato la caducazione delle Linee Guida   ANAC c.d. interpretative, ivi incluse le Linee Guida ANAC n. 12 – Affidamento dei servizi legali che non sono caratterizzate da percettività. Tali appalti, oggi, devono essere aggiudicati tenendo conto dei principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato, che non sono coincidenti con quelli di cui all'art. 4, d.lgs. n. 50 del 20216. Inoltre, ai sensi dell'art. 222, co. 3, lett. a), d.lgs. n. 36/2023, sono assoggettati alla vigilanza dell'ANAC anche i servizi legali consistenti nell'affidamento di singoli incarichi defensionali, in quanto rientranti nei contratti esclusi e ciò a prescindere dalla loro qualificazione in termini di appalto o contratto d'opera. Pertanto, anche per gli appalti esclusi in oggetto è previsto il pagamento del contributo all'ANAC e la necessità di acquisire il CIG; tali obblighi conseguono, exart. 1, co. 67, l. n. 266/2005, proprio al fatto che anche i contratti esclusi, per espressa disposizione dell'art. 222, co. 3, d.lgs. n. 36/23, sono assoggettati alla vigilanza dell'Autorità.

Il caso. La vicenda trae origine dall'impugnazione promossa dal Consiglio Nazionale Forense avverso la deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 907 del 24.10.2018, avente ad oggetto le “Linee guida n. 12 - Affidamento dei servizi legali”.

Con successivo atto per motivi aggiunti il CNF ha anche impugnato il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 16.10.2019, recante “Indicazioni relative all'obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell'Autorità per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici”, nella parte in cui sono stati ridefiniti gli obblighi di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell'Autorità, oltre alla trasmissione di dati all'Osservatorio dei contratti pubblici, in relazione ai servizi legali esclusi ai sensi dell'art. 17 co. 1, lett. d), d.lgs. n. 50/2016.

Infine, con un ulteriore atto per motivi aggiunti è stata anche impugnata la Delibera dell'ANAC n. 584 del 19.12.2023, recante “Indicazioni relative all'obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell'Autorità per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici”, nella parte in cui prevede l'acquisizione del CIG e il pagamento del contributo in favore dell'Autorità in relazione “ai servizi legali esclusi dall'ambito di applicazione del codice” ai sensi dell'art. 56 co. 1, lett. h), d.lgs. n. 36/2023.

Il T.A.R. Lazio – Roma, con sentenza n. 9492/2024, ha in parte dichiarato cessata la materia del contendere e in parte ha dichiarato il ricorso improcedibile e infondato.

L'affidamento dei servizi legali alla luce del nuovo codice dei contratti pubblici. La sentenza merita di essere segnalata per aver fornito alcuni rilevanti chiarimenti in materia di affidamento dei servizi legali, alla luce del nuovo codice dei contratti pubblici.

Anzitutto, il giudice amministrativo ha dichiarato l'improcedibilità per sopravvenuta carenza d'interesse del ricorso introduttivo presentato avverso le “Linee guida n. 12 - Affidamento dei servizi legali” che prevedevano, in particolare, l'esperimento “di un obbligatorio procedimento comparativo quale adempimento indispensabile per l'affidamento del mandato professionale”.

Le linee guida n. 12, recanti “Affidamento dei servizi legali”, sono state emanate con delibera emessa dall'Anac il 24.10.2018 e hanno carattere non vincolante. Le linee guida in esame sono state adottate per disciplinare l'applicazione degli artt. 4 e 17 d.lgs. n. 50/2016.

Senonché il d.lgs. n. 50/2016 è stato abrogato, a decorrere dal 1.07.2023, dall'art. 226 d.lgs. n. 36/2023, con conseguente perdita di efficacia anche delle predette Linee Guida.

Tale opzione ermeneutica è, del resto, confermata dall'art. 225 ult. co. d.lgs. n. 36/2023, quand'anche si volesse ritenere che le predette Linee Guida debbano essere qualificate come “vincolanti”, ossia assimilabili a quelle adottate in attuazione di specifiche disposizioni.

Inoltre, secondo il g.a. le indicazioni contenute nelle Linee Guida n. 12 non possono ritenersi trasfuse nel nuovo codice dei contratti pubblici.

Infatti, il d.lgs. n. 50/2016 assoggettava gli appalti esclusi, nel cui ambito l'art. 17 riconduceva anche “la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni”, ai principi di cui all'art. 4 (ossia di “economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica”).

Il d.lgs. n. 36/2023, oggi vigente, dopo avere ricompreso negli appalti esclusi i medesimi servizi legali (art. 56, d.lgs. n. 36/2023), prevede, per questi ultimi, nell'ipotesi di opportunità di guadagno economico, anche indiretto, che l'affidamento avvenga “tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3” ovvero dei principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato.

Tali principi, però, non possono, in assoluto, essere ritenuti coincidenti con quelli richiamati dal previgente art. 4 d.lgs. n. 50/2016 se non altro per il nuovo ruolo e la nuova funzione che essi assumono nell'economia del d.lgs. n. 36/2023, come desumibile dalla loro peculiare collocazione sistematica, dalla stessa relazione illustrativa al d.lgs. n. 36/2023 (pp. 10 e ss.) e dalla novità costituita dalla configurazione, quali categorie autonome, dei criteri del risultato e della fiducia.

In relazione all'atto del Presidente ANAC che ha ridefinito anche per i servizi legali l'obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo ANAC, è stata dichiarata la cessata materia del contendere a fronte dell'annullamento – in altro giudizio – del predetto atto.

Infine, in relazione ai motivi aggiunti promossi avverso la Delibera ANAC n. 584/2023 – contenente indicazioni relative all'obbligo di acquisizione CIG e di pagamento del contributo ANAC per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del d.lgs. n. 36/2023, ivi inclusi i servizi legali ex art. 56, co. 1, lett. h), d.lgs. n. 36/2023 – il ricorso è stato rigettato in quanto infondato.

Il legislatore, infatti, ai sensi dell'art. 222 co. 3, lett. a), d.lgs. n. 36/2023, espressamente assoggetta alla vigilanza dell'Anac anche i servizi legali consistenti nell'affidamento di singoli incarichi defensionali, in quanto rientranti nei contratti esclusi e ciò a prescindere dalla loro qualificazione in termini di appalto o contratto d'opera.

Inoltre, la delibera n. 584/2023 espressamente motiva in ordine alle ragioni per cui è stato imposto l'obbligo di pagamento del contributo, ivi individuate nel richiamo all'art. 1 co. 67, l. n. 266/2005, la cui vigenza è stata confermata dall'art. 222, co. 12, d.lgs. n. 36/2023, secondo cui “l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, cui è riconosciuta autonomia organizzativa e finanziaria, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al comma 65 determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza”. La scelta del d.lgs. n. 36/2023 di assoggettare a vigilanza anche i contratti esclusi comporta, pertanto, la logica conseguenza di imporre ai soggetti vigilati il pagamento di questo onere a cui è strumentale il conseguimento del CIG.

In altri, termini, il pagamento del contributo all'Autorità e la necessità di acquisire il CIG conseguono, ex art. 1, co. 67, l. n. 266/2005, al fatto che anche i contratti esclusi, per espressa disposizione dell'art. 222, co. 3 cit., sono assoggettati alla vigilanza dell'Autorità.

Il g.a. rileva anche che la scelta di assoggettare a vigilanza i contratti esclusi risulta coerente con l'obbligatoria applicazione, alle procedure di affidamento degli stessi, dei principi generali di cui agli artt. 1,2 e 3 d. lgs. n. 36/2023.

Una tale opzione disciplinatoria, poi, non si pone in contrasto con il divieto del c.d. “gold plating” in quanto la richiesta del CIG, anche per le modalità concrete individuate dall'Anac, ed il pagamento del contributo non influiscono, in alcun modo, sulle procedure di affidamento di tali contratti e, pertanto, non integrano un aggravamento della disciplina comunitaria che, sul punto, si limita ad espungere dal suo ambito applicativo i contratti esclusi ma non preclude di vigilare sugli stessi.

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