Sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza del processo da parte dell’imputato: i chiarimenti del Ministero

La Redazione
21 Maggio 2024

Il 20 maggio 2024 è stata pubblicata sul sito del Ministero della Giustizia una Circolare avente ad oggetto l'iscrivibilità al casellario giudiziale delle sentenze emesse ai sensi dell'art. 420-quater  c.p.p.

Nella circolare si legge che «una delle novità introdotte con l'art. 23, comma 1 lett. e) d.lgs. n. 150/2022 (c.d. Riforma Cartabia) è costituita dalla  sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato disciplinata dalle disposizioni contenute nel novellato art. 420-quater  c.p.p. La sentenza emessa ex art. 420-quater  può essere revocata fino a quando non decorra "il termine  di cui al comma 3 senza che la persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza sia stata rintracciata" ovvero e sostanzialmente fino a che non sia decorso il termine prescrizionale di cui all'art.159, ultimo comma, c.p.».

Il novellato art. 420 cit. ha statuito che, «nei casi in cui non si possa dichiarare l'assenza dell'imputato non presente in giudizio secondo l'art 420-bis  c.p.p. (e fuori dai casi di impedimento a comparire di cui all'art. 420-ter  c.p.p.), il giudice pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato».

La Riforma Cartabia ha generato, quindi,  una mancanza di coordinamento normativo tra il nuovo articolo 420-quater c.p.p. e l'art. 3 lett. i-ter d.P.R. 313/2002 che «continua a prevedere tra i provvedimenti da iscrivere al SIC i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale».

Partendo dal presupposto che l’elenco dei provvedimenti che devono essere iscritti nel SIC, secondo quanto stabilito dall'art. 3 del TUCG, è tassativo, si deve ritenere che «la sentenza di non doversi procedere emessa ai sensi dell'art. 420-quater, primo comma c.p.p. non deve essere iscritta nel SIC, non essendo previsto dallo stesso art. 3 del TUCG l'iscrivibilità di tale provvedimento».

    

Qui il testo della Circolare

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