PCT: La Commissione Giustizia esprime parere favorevole al correttivo Cartabia

La Redazione
22 Maggio 2024

Con il parere datato 21 maggio 2024 la Commissione Giustizia presso il Senato ha approvato con alcune osservazioni il decreto correttivo alla riforma del processo civile (c.d. riforma Cartabia del processo civile, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149). Di seguito le novità per il processo civile telematico.

Le osservazioni fatte rispondono alla necessità di risolvere le difficoltà applicative e i contrasti interpretativi sorti nella fase di prima attuazione della riforma e di un sistematico e costante aggiornamento normativo e tecnico del processo di digitalizzazione della giustizia, anche tramite una adeguata formazione del personale al processo telematico.

In particolare:

  • Con riferimento al deposito telematico del ricorso in Cassazione per regolamento di competenza, la Commissione propone al Governo l'allungamento da venti a quaranta giorni del termine previsto dall'art. 47 c.p.c., considerata l'impossibilità per il convenuto di depositare le proprie difese nello stesso termine assegnato al ricorrente, a causa della mancata formazione del fascicolo telematico;
  • con riferimento agli artt. 410 e 412-ter c.p.c. propone di valutare l'opportunità di prevedere l'estensione della modalità telematica alla disciplina delle conciliazioni in materia di lavoro, così come previsto per la negoziazione assistita, in modo da agevolare il confronto e la negoziazione tra le parti e aumentare la possibilità di una composizione extragiudiziale delle controversie.

Inoltre:

  • invita il Governo a coordinare il disposto dell'art. 13, comma 1-quinquies, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (che prevede il pagamento di un contributo per il procedimento introdotto con l'istanza di cui all'art. 492-bis, comma 1, c.p.c.), con le modifiche apportate all'art. 492-bis c.p.c., che hanno condotto all'eliminazione dell'istanza al presidente del tribunale nell'ipotesi di ricerca telematica dei beni da pignorare prevista dal primo comma, limitando il pagamento del contributo alla sola ipotesi, contenuta nel secondo comma dell'art. 492-bis, di istanza proposta prima della notificazione del precetto o della scadenza del termine previsto dall'art. 482 c.p.c. in caso di pericolo nel ritardo;
  • invita a rivedere la disciplina dei diritti di copia definita dagli artt. 266 ss. TUSG in relazione al processo telematico, prevedendo diritti di importo più contenuto per il rilascio di copia di atti informatici;
  • rispetto all'art. 490 c.p.c., invita a valutare la possibilità che l'Istituto Vendite Giudiziarie (IVG) si occupi della promozione pubblicitaria degli immobili affidati alla sua custodia;
  • invita ad aggiornare gli artt. 122 e 123 c.p.c. riguardanti il giuramento dell'interprete e del traduttore conformemente a quanto stabilito dall'art.193, comma 2, c.p.c., a norma del quale il giudice «può assegnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale».

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