Riparto di giurisdizione e appalto di servizi: competenza del G.O. in caso di erogazione di servizi aggiuntivi
24 Maggio 2024
Quando la determinazione delle maggiori somme dovute dalla P.A. non dipende da una rinnovata valutazione tecnico discrezionale della P.A. ma dall'applicazione di criteri già previsti nel contratto originariamente stipulato, la controversia non rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di revisione dei prezzi, bensì nella giurisdizione del giudice ordinario. Il collegio sul punto rileva che la giurisdizione del giudice amministrativo sussisterebbe solo nell'ipotesi in cui la determinazione delle maggiori somme dovute dipenda da una rinnovata valutazione tecnico-discrezionale presupponente un provvedimento amministrativo con cui l'amministrazione incida sull'economia dell'intero rapporto attraverso l'esercizio di poteri autoritativi. Diversamente, quando l'amministrazione si limita a rideterminare l'entità delle somme dovute, in applicazione dei criteri già stabiliti degli atti disciplina del rapporto, senza l'esercizio di discrezionalità amministrativa, la controversia ricade nell'ambito della giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la domanda riguarda una pretesa avente ad oggetto la richiesta di condanna dell'amministrazione al pagamento di una somma di denaro, relativa a prestazioni erogate e non alla revisione dei precedenti compensi, profilo che attiene ad un diritto soggettivo di credito. |