Firma digitale e valore probatorio del documento informatico che ne sia privo
23 Maggio 2024
Dopo aver stabilito che l'e-mail costituisce un documento informatico che può avere valore di “scritto” anche se ha firma semplice, purché abbia le caratteristiche oggettive previste dalla legge, sancisce che lo stesso può essere utilizzato come prova in giudizio se non ne sono contestati provenienza o contenuto. Peraltro, anche ove quest'ultimi siano contestati, il giudice deve valutare comunque se il documento è utilizzabile come prova alla luce di tutti gli altri elementi disponibili e tenendo conto delle sue caratteristiche. Il caso Tizio, autotrasportatore, conclude con una società assicuratrice un contratto contro il rischio di furto della merce trasportata. Quest'ultimo è concluso tramite un broker che, con una e-mail, si accorda con la società assicuratrice affinché il rischio si estenda anche al trasporto di medicinali (in deroga ad un'espressa previsione contrattuale). Successivamente Tizio subisce un furto e chiede di essere manlevato dalla richiesta di risarcimento per la perdita del carico. La società assicuratrice si rifiuta opponendo che il contratto non copre i danni derivanti dal furto di medicinali. Tizio la conviene in giudizio, insieme al broker, chiedendo la condanna di entrambi in solido poiché il rischio avveratosi è coperto dal contratto, come dimostra lo scambio di e-mail avvenuto tra loro. Il Tribunale accoglie la domanda e condanna la sola società assicuratrice. Tizio impugna la sentenza per ottenere anche la condanna del broker al pagamento della differenza tra il danno da lui subito e quando coperto dall'assicuratore, che a sua volta in via incidentale chiede di essere sollevato da responsabilità. La Corte d'Appello accoglie l'appello incidentale e condanna solo il broker al pagamento verso Tizio. Quest'ultimo impugna la sentenza davanti alla Corte di Cassazione. Prova del contratto di assicurazione Il giudice di secondo grado fonda la sua decisione sul fatto che il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto ex art. 1888 c.c. mentre l'estensione dell'oggetto della polizza non è prevista da una pattuizione scritta ma solo da una e-mail che, benché inviata dal dominio della società assicuratrice, per la Corte d'Appello non ha lo stesso valore di una scrittura privata perché non vi è certezza che l'abbia spedita il titolare dell'account essendo anche priva di firma digitale. Atto scritto La Cassazione accoglie il ricorso dell'assicurato chiarendo, in primo luogo, la definizione di atto scritto rilevante ai fini dell'art. 1888 c.c. Il messaggio di posta elettronica è documento informatico ex art. 2712 c.c. che può ritenersi scritto idoneo ai fini probatori se ha le caratteristiche previste dalla legge. Nel caso di specie la normativa in vigore al momento dei fatti di causa era l'art. 21 del d.lgs. 82 del 2005, per altro immutato sul punto nella versione oggi in vigore, di cui all'art. 20, comma 1-bis, d.lgs. 82/2005, a mente del quale questi documenti sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle caratteristiche (oggettive) di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità. Qualsiasi documento che provenga dalle parti e dal quale sia possibile desumere l'esistenza del contenuto del patto può provare il contratto di assicurazione anche se diverso dalla polizza (cfr. Cass. civ. n. 1486 del 1975). Si pensi alla quietanza di pagamento dell'indennizzo (cfr. Cass. civ. n. 1501 del 1972); o alla ricevuta provvisoria rilasciata dall'agente munito del potere di rappresentanza (cfr. Cass. civ. n. 1875 del 2000). Efficacia probatoria dell'e-mail priva di firma qualificata o elettronica Premesso che un'e-mail con firma elettronica semplice può soddisfare il requisito della forma scritta, secondo la Cassazione è documento informatico ex art. 2712 c.c. che può essere utilizzato come prova in giudizio. Il predetto art. 21 (oggi art. 20 comma 1-bis) del d.lgs. 82 del 2005 ne sancisce la libera valutabilità ai fini della prova. Conseguentemente: a) se non ne sono contestati provenienza e contenuto farà piena prova dei fatti e delle cose ivi rappresentate (cfr. Cass. civ. n. 11606 del 2018); b) se vi è contestazione della provenienza e del contenuto il giudice dovrà valutarlo con tutti gli altri elementi disponibili. La e-mail, anche se priva di firma qualificata, ove questa non sia imposta ad subtantiam (cfr. Cass. civ. n. 22012 del 2023), costituisce documento informatico che può dare prova dell'esistenza del contratto di assicurazione. (tratto da dirittoegiustizia.it) |