Vendita con consegna aliud pro alio

La Redazione
24 Maggio 2024

La Cassazione affronta nuovamente il tema della vendita con consegna di aliud pro alio, soffermandosi, in particolare, sui presupposti necessari perché si configuri tale fattispecie e sulle conseguenze giuridiche che ne derivano.

Per poter affermare che la cosa consegnata sia diversa da quella pattuita nel contratto di vendita, integrando così un aliud pro alio, non è sufficiente evidenziare il fatto che il bene non sia idoneo alla sua destinazione, ma occorre precisare come si manifesta questa sua inidoneità: il bene consegnato deve cioè essere completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della cosa promessa e, quindi, a fornire l’utilità presagita.

In queste ipotesi il compratore può:

  • proporre l'azione contrattuale di esatto adempimento;
  • agire con l'ordinaria azione di risoluzione.

Può, inoltre, chiedere il risarcimento dei danni per inadempimento, contestualmente alla risoluzione o in via autonoma (Cass. 14 gennaio 1998 n. 272). La Cassazione coglie anche l'occasione di sottolineare la distinzione tra

  • vizio redibitorio (ai sensi dell'art. 1490 c.c.), che si ha quando il bene presenta dei vizi che lo rendono inidoneo all'uso a cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore;
  • mancanza di qualità essenziali,(ai sensi dell'art. 1497 c.c.) che si ha quando la cosa appartenga ad un tipo o ad una specie diversa da quella pattuita, pur rimanendo nell'ambito dello stesso genere;
  • vendita di aliud pro alio, che si ha quando la cosa venduta appartiene ad un genere diverso tale per cui non può assolvere alla sua funzione naturale o a quella concordata tra le parti (tra le tante Cass. 2 aprile 2024 n. 8649Cass. 2 agosto 2023 n. 23604); all'opposto i rimedi di cui agli artt. 1490 e 1497 c.c. presuppongono l'appartenenza della cosa al genere pattuito.

Sotto il profilo processuale la vendita di aliud pro alio dà luogo ad un'azione di risoluzione contrattuale svincolata dai termini e dalle condizioni di cui all'art. 1495 c.c.

Caso concreto
  • La società Alfa citava la società Beta per inadempimento contrattuale riguardante la fornitura di calcestruzzo di classe inferiore rispetto a quello pattuito (Calcestruzzo RCK 200 anziché RCK 250), sostenendo che le fratture rilevate del pavimento industriale dovevano essere imputate alla fornitura di tale materiale, con "minore resistenza" rispetto a quello commissionato (RCK 250) e, come tale, "inidoneo all'uso" programmato.
  • il Tribunale riconosceva l'inadempimento e condannava la società Beta al risarcimento danni.
  • Beta impugnava la sentenza e la Corte d'Appello accoglieva parzialmente l'appello, riducendo l'importo del risarcimento danni. La Corte di merito confermava che il calcestruzzo fornito non corrispondeva alla classe richiesta, sostenendo l'ipotesi di vendita di
  • La Cassazione, confermando i primi due gradi del giudizio, ha affermato che trattavasi di vendita di aliud pro alio, in quanto la causa concreta che aveva giustificato l'atto traslativo non era realizzabile in modo irrimediabile (infatti, le caratteristiche del calcestruzzo fornito non erano, a monte, assolutamente adatte a realizzare la pavimentazione industriale, per l'appartenenza della cosa fornita ad altro genere merceologico, alla stregua della minore capacità di resistenza dedotta), tanto da pregiudicare la stessa identità della cosa acquistata (e i connessi interessi sottesi al programma negoziale).

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