Affitti brevi: la Corte Costituzionale si pronuncia su una disposizione della regione Val d'Aosta
27 Maggio 2024
Non è incostituzionale l’art. 4 c. 1 lett. f ultimo periodo L. Reg. Valle d’Aosta 11/2023 («Disciplina degli adempimenti amministrativi in materia di locazioni brevi per finalità turistiche», in vigore dal 1° novembre 2023) nella parte in cui fissa in 180 giorni la durata massima dell’attività di locazione degli alloggi a uso turistico costituiti da «camere arredate ubicate in unità abitative rientranti nella categoria di destinazione d’uso ad abitazione permanente o principale» (prima casa). Riportiamo qui sotto la disposizione oggetto della pronuncia della Corte Costituzionale.
Tale disposizione non è incostituzionale perché non riguarda la disciplina della durata dei contratti di locazione turistica breve e, quindi, non incide sulla materia dell’ordinamento civile, riservata dall’art. 117 c. 2 lett. l Cost., al legislatore statale. Nello specifico la Corte Costituzionale ha rigettato la questione sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, affermando che, con la disposizione impugnata, il legislatore regionale – nell’esercizio della competenza primaria in materia di urbanistica a esso affidata dall’art. 2 c. 1 lett. g dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta – ha inteso concretizzare quanto già stabilito nella legge urbanistica regionale. La Regione, infatti, ha configurato come mutamento di destinazione d’uso dell’immobile, da abitazione principale (prima casa) ad abitazione temporanea (seconda casa), l’impiego di parti dello stesso (le «camere arredate») a fini di locazione turistica breve per un tempo superiore a 180 giorni annui, ritenendolo corrispondente a un uso «non puramente occasionale e momentaneo», in linea con gli artt. 73 e 74 della legge urbanistica regionale. Il superamento di tale durata non comporta, invece, alcun «pregiudizio per la validità e l’efficacia dei contratti stipulati tra i privati», che «restano disciplinati dalle previsioni del codice civile a norma dell’art. 53 DL 50/2017 conv. in L. 96/2017». Né, in questo quadro, può considerarsi in alcun modo rilevante in senso difforme l’espressione letterale utilizzata dal legislatore regionale «[i]n ogni caso, la durata complessiva dei predetti periodi non può superare i centottanta giorni all’anno»: tale disposizione, semplicemente, fissa il limite temporale oltre il quale l’immobile oggetto del contratto si ritiene, in armonia con le previsioni della legge regionale urbanistica, destinato ad un utilizzo diverso rispetto a quello originario, legittimando interventi di natura amministrativa che, senza pregiudizio per la validità e l’efficacia dei contratti stipulati tra i privati, rientrano pienamente nelle competenze regionali. |