Tardività del deposito effettuato dopo le ore 12:00 nel PAT

La Redazione
24 Maggio 2024

Il deposito telematico delle memorie difensive deve avvenire entro le ore 12:00 del giorno di scadenza del termine, a pena di inammissibilità.

Con ricorso notificato a mezzo PEC e ritualmente depositato, la parte ricorrente adiva il TAR Lazio per ottenere l'annullamento di un bando di gara e di tutti gli atti della relativa procedura.

Nella memoria di replica il difensore di parte resistente eccepiva, in via preliminare, la tardività del deposito, in quanto avvenuto dopo le ore 12:00 dell'ultimo giorno utile (precisamente alle ore 18:12) e ne chiedeva lo stralcio dal giudizio.

Il TAR Lazio ha evidenziato il principio secondo cui il deposito telematico delle memorie difensive deve avvenire entro le ore 12:00 del giorno di scadenza del termine (art. 4 comma 4, terzo periodo, all. 2 c.p.a.; cfr. anche Cons. Stato, 4 marzo 2021, n. 1841; TAR Salerno, 27 dicembre 2022, n. 3664).

Di conseguenza, nel caso di specie, essendo il deposito avvenuto oltre di termine ultimo, deve essere dichiarato inammissibile ex art. 73, comma 1 c.p.a. (trenta giorni prima dell'udienza, dimidiati in forza del rito ex art. 120 c.p.a.).

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