Intercettazioni telefoniche e privacy: viola l’art. 8 CEDU una normativa che non prevede la tutela giurisdizionale per l’intercettato non coinvolto nel processo penale

La Redazione
27 Maggio 2024

Nella sentenza del 23 maggio 2024, nel caso Contrada c. Italia (ric. n. 2507/19), che verteva sulla liceità dell'intercettazione delle conversazioni telefoniche del ricorrente e della perquisizione della sua abitazione e di altri beni (misure disposte nell'ambito di un procedimento per omicidio in cui il ricorrente non era direttamente coinvolto), la Corte EDU si è pronunciata evidenziando la violazione dell'art. 8 CEDU sulla vita privata e la corrispondenza. La Corte ha ritenuto che la legge italiana non avesse offerto garanzie adeguate ed effettive contro gli abusi alle persone sottoposte a una misura di intercettazione ma che, non essendo sospettate o accusate di coinvolgimento in un reato, non erano parti nel procedimento e per questo motivo non hanno potuto rivolgersi ad un'autorità giudiziaria per un controllo effettivo della legittimità e della necessità della misura e per ottenere un risarcimento adeguato, a seconda dei casi.

Nel caso in esame, un ex funzionario di polizia e vicedirettore del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica si è rivolto alla Corte EDU sostenendo che le intercettazioni disposte in un procedimento penale nel quale non era coinvolto come indiziato o imputato ledessero alcuni diritti convenzionali.

La Corte EDU ha verificato che le intercettazioni telefoniche avessero una base legale nell'ordinamento italiano e che le autorità non fossero tenute a informare gli individui intercettati, ma non coinvolti nel procedimento, del deposito delle registrazioni. Infatti, i soggetti non coinvolti nel processo non hanno diritto all'accesso alle registrazioni, poiché potrebbero non essere a conoscenza dell'intercettazione.

Tuttavia, il ricorso relativo al mandato di perquisizione è stato dichiarato irricevibile per mancanza di esaurimento dei ricorsi interni. A maggioranza, la Corte EDU ha dichiarato inammissibile la doglianza del ricorrente relativa alla perquisizione del suo domicilio per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne. Ha osservato che il ricorrente non aveva chiesto il riesame della misura da parte dei tribunali nazionali – come previsto dagli artt. 257 e 324 c.p.p. – prima di presentare il suo ricorso alla Corte.

All'unanimità, la Corte ha ritenuto che vi fosse stata violazione dell'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e della corrispondenza) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo per quanto riguarda l'intercettazione e la trascrizione delle comunicazioni telefoniche del ricorrente.

La Corte EDU ha ritenuto che la legge italiana non avesse offerto garanzie adeguate ed effettive contro gli abusi alle persone che erano state sottoposte a una misura di intercettazione ma che, non essendo sospettate o accusate di coinvolgimento in un reato, non erano parti nel procedimento. In particolare, tali soggetti non hanno potuto rivolgersi ad un'autorità giudiziaria per un controllo effettivo della legittimità e della necessità della misura e per ottenere un risarcimento adeguato, a seconda dei casi.

Sul tema, si rimanda alla Giurisprudenza commentata di A. CENTONZELa Corte EDU e il nuovo affaire Contrada c. Italia: la legittimità delle perquisizioni e delle intercettazioni nei confronti dei soggetti non sottoposti a indagini