Appello cautelare dopo la riforma Cartabia: è necessario un mandato specifico a impugnare?

28 Maggio 2024

L'appello cautelare previsto dall'art. 310 c.p.p. può essere depositato a mezzo PEC? È necessario che sia corredato del mandato specifico a impugnare?

L'appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali appartiene senza dubbio alla categoria dei mezzi di impugnazione, sebbene sia finalizzato a contestare, per l'appunto, un provvedimento cautelare. Esso, come tutti gli atti processuali, sottostà alla generale disciplina introdotta dalla riforma Cartabia, secondo la quale questi ultimi devono essere redatti in forma di documento informatico sottoscritto digitalmente. Per il suo deposito, però, si deve osservare una disciplina del tutto peculiare, inserita nel più ampio contesto di quella che riguarda gli atti della fase delle indagini preliminari (e, aggiungiamo, non soltanto: non può infatti escludersi che si debba impugnare un'ordinanza cautelare resa nelle successive fasi processuali). Il testo normativo di riferimento è il d.m.  29 dicembre 2023 n. 217, in vigore dallo scorso gennaio, che ha dettato le regole tecniche per il deposito degli atti processuali. Questa disciplina, naturalmente, privilegia il deposito telematico mediante PDP, che rimane quella elettiva specialmente per gli atti da depositarsi durante la fase delle indagini preliminari.

La disciplina transitoria contenuta nel plesso normativo appena citato ha però consentito agli avvocati la possibilità di procedere al deposito degli atti processuali anche con modalità non telematica (su supporto cartaceo oppure a mezzo PEC), individuandone diversamente i termini a seconda delle AA. GG. destinatarie.

Con riguardo specifico al deposito dell'appello cautelare, è consentito il deposito dello stesso anche con modalità non telematiche fino al 31 dicembre 2024.

Quanto al secondo quesito, e cioè se l'appello ex art. 310 c.p.p. possa essere legittimamente proposto soltanto dal difensore munito del mandato specifico a impugnare, dobbiamo osservare che la risposta non può che essere negativa, sulla scorta del rilievo secondo  cui il comma 1-quater dell'art. 581 c.p.p. (che prevede la necessità del mandato specifico) è collocato nel novero delle disposizioni generali sulle impugnazioni avverso le sentenze rese nel giudizio, non richiamate dall'art. 310 c.p.p. A ciò si aggiunga che il presupposto che rende necessario il mandato specifico a impugnare è la dichiarazione di assenza dell'imputato, circostanza, quest'ultima, che si verifica e dichiara nel contesto di un giudizio e non durante la fase delle indagini preliminari.

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