Silenzio inadempimento delle amministrazioni territoriali: è ammissibile il ricorso poiché devono adottare opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali

Redazione Scientifica Processo amministrativo
29 Maggio 2024

È ammissibile il ricorso, ex art. 117 c.p.a., avverso il silenzio inadempimento di amministrazioni territoriali al fine di ottenere l'adozione delle opportune misure per evitare il degrado del sito di importanza comunitaria.

Due associazioni, nella loro qualità di enti esponenziali di interessi legittimi collettivi relativi alla tutela dell'ambiente, hanno proposto ricorso, ex art. 117 c.p.a., contro l'amministrazione regionale al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo di adozione delle opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali di un sito di interesse comunitario/zona speciale di conservazione, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2 della Direttiva “Habitat”, attraverso l'adozione di autonome e ulteriori “opportune misure”.

In primo grado, il ricorso avverso il silenzio – inadempimento è stato respinto, sulla base degli atti menzionati nella nota della amministrazione regionale resistente.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza in commento, ha accolto l'appello dei suindicati enti esponenziali, ritenendo fondato, nell'an, l'originario ricorso avverso il silenzio inadempimento ex art. 117 c.p.a., in ragione della sua natura strumentale.

Premesso che le amministrazioni non possono solo limitarsi a documentare l'adozione di provvedimenti contenenti misure di conservazione, ma devono dimostrare di aver adottato atti contenenti misure “proattive” e “opportune” per prevenire e contrastare il progressivo deterioramento del sito di importanza comunitaria, il collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'obbligo di adottare le misure di cui al paragrafo 6.2. della Direttiva Habitat, in quanto il margine di valutazione rimesso alle Amministrazioni competenti è limitato all'individuazione, sotto il profilo tecnico, delle “opportune misure” e alla verifica ex post della loro efficacia.

Invero, l'istanza-diffida presentata dalle Associazioni appellanti non era volta ad imporre alla Regione l'adozione di misure aventi un contenuto determinato, o comunque di specifiche soluzioni tecniche, quanto a stimolarne l'iniziativa, al fine di assicurare l'adozione di “opportune misure” conformi all'articolo 6, paragrafo 2, della Direttiva Habitat.

Conseguentemente, il collegio ha ritenuto fondata l'azione avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 117 c.p.a.

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