Trattazione orale della causa: per la parte civile è sufficiente il deposito telematico delle conclusioni?
29 Maggio 2024
Nel corso di un processo per il reato di atti persecutori (art. 612-bis c.p.), l'imputato avanzava, tra i motivi di ricorso presso la Corte di Cassazione, la violazione degli artt. 178,420-ter e 480 c.p.p., dal momento che tanto il Tribunale quanto la Corte d'appello avevano ritenuto illegittimo l'impedimento a comparire verificatosi in occasione dell'udienza del 6 febbraio 2020. La decisione sarebbe stata fondata su una valutazione errata dell'assenza, dovuta alla distanza tra la propria residenza e il Tribunale di Paola, nonché, soprattutto, al rischio che lo stato influenzale in cui il ricorrente versava (certificato dal medico) fosse causato da Covid-19. Inoltre, l'imputato lamentava la violazione dell'art. 541 c.p.p. e il vizio di motivazione in merito alla liquidazione delle spese a favore della parte civile causato dall'assenza in appello della stessa, che non aveva rassegnato le proprie conclusioni in sede di trattazione orale. Il ricorso viene dichiarato inammissibile per quanto riguarda il motivo del legittimo impedimento, ma viene accolto quello relativo all'assenza della parte privata. La certificazione medica attestante la sindrome influenzale dell'imputato non dimostrava l'assolutezza dell'impedimento, non essendo stato indicato lo stato e il grado febbrile, né essendo la distanza tale da rendere eccessivamente gravosa la presenza in udienza. Come evidenziato da Cass., sez. V, 24 febbraio 2020, n. 15407, l'impedimento a comparire ex art. 420-ter c.p.p. concerne non solo la capacità di recarsi fisicamente in udienza, ma anche quella di partecipare dignitosamente e attivamente, così da esercitare il diritto costituzionalmente garantito alla difesa. Tale impossibilità non può essere considerata scaturire in automatico dall'esistenza di una patologia più o meno invalidante, ma deve essere riferibile a una situazione non dominabile né contenibile, oltre che non ascrivibile all'imputato, in modo tale da garantire il necessario bilanciamento con il principio di ragionevole durata del processo. Nel caso di specie, anche il rischio che la patologia corrispondesse a Covid-19 non sussiste, in quanto nel febbraio 2020 il virus non aveva ancora raggiunto la regione di residenza dell'imputato. È, invece, accolto il motivo concernente l'assenza della parte civile, in quanto il difensore dell'imputato aveva richiesto la trattazione orale, inviando una PEC anche al difensore della parte privata che aveva rassegnato le proprie conclusioni a mezzo PEC, senza presenziare l'udienza. In tema di condanna al pagamento delle spese processuali a favore di parte civile, in caso di giudizio d'appello con contraddittorio reale e non cartolare, quest'ultima deve partecipare fisicamente all'udienza di discussione ovvero esercitare concretamente le facoltà difensive previste dal codice, a pena di perdita del diritto alla liquidazione. Non è, quindi, sufficiente per la maturazione di tale diritto il mero deposito telematico di conclusioni fuori udienza (Cass., sez. II, 13 aprile 2023, n. 22937). |