Leasing traslativo e risoluzione per inadempimento: i principi fondamentali della Suprema Corte

La Redazione
26 Settembre 2024

La Cassazione si è pronunciata nuovamente in materia di leasing traslativo, confermando alcuni principi fondamentali relativi agli effetti della risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore e alla determinazione del valore del bene unilateralmente.

La Cassazione, con l'ordinanza in oggetto, ha ribadito 3 fondamentali principi in materia di contratto di leasing traslativo ed effetti in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore.  Precisamente:

1) è valida ed efficace la clausola inserita nel contratto che preveda che, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, spettino al concedente i canoni già scaduti e i canoni ancora non maturati, scontati al momento della risoluzione del contratto, previa detrazione del valore di mercato del bene oggetto del contratto al momento della risoluzione;

2) è valido ed efficace il patto contenuto nel contratto che attribuisca al concedente, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, la facoltà di determinare unilateralmente il valore del bene oggetto del contratto, e sottrarlo dal credito residuo vantato nei confronti dell'utilizzatore. Tuttavia, tale patto ha per corollario l'obbligo del concedente di stimare il bene secondo correttezza e buona fede; in caso di contestazione della stima da parte dell'utilizzatore, è onere del concedente palesare il criterio adottato, e del concederne dimostrarne l'erroneità;

3) il c.d. patto di deduzione inserito nel contratto (in virtù del quale il concedente, nel caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, ha diritto a titolo di penale al pagamento dei canoni scaduti e di quelli futuri, attualizzati al momento della risoluzione, previo diffalco di quanto ricavato dalla vendita del bene), deve essere interpretato ed applicato secondo correttezza e buona fede, con la conseguenza che:

  • se al momento in cui il concedente esige il proprio credito (restitutorio e/o risarcitorio) nei confronti dell'utilizzatore il bene è stato già rivenduto, il concedente dovrà portare in diffalco il ricavato, salva la responsabilità del concedente ex art. 1227 c. 2 c.c., nel caso di vendita ad un prezzo vile per propria negligenza;
  • b) se al momento in cui esige il proprio credito nei confronti dell'utilizzatore il bene non è stato ancora rivenduto, il concedente dovrà portare in diffalco il valore commerciale del bene, stimato col criterio del valore equo di mercato.

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