Discrezionalità tecnica dell’amministrazione: limiti del sindacato del giudice amministrativo

Redazione Scientifica Processo amministrativo
04 Giugno 2024

La discrezionalità tecnica della P.A. può essere sottoposta al vaglio del giudice amministrativo laddove sia provata l'assenza di ragionevolezza e di attendibilità tecnico-scientifica del provvedimento adottato.

Il TAR Lazio ha fatto chiarezza sull'estensione del sindacato del giudice amministrativo a fronte dell'esercizio della discrezionalità tecnica della P.A.

La vicenda concerne l'impugnazione avanti il TAR Lazio da parte di una candidata ad un concorso pubblico per il reclutamento di personale docente per le discipline di latino e greco, del provvedimento di esclusione per mancato superamento della prova scritta e dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, dell'esito della prova scritta con il punteggio di 66/100 inferiore al minimo di 70, del questionario ministeriale somministrato, nonché con ricorso per motivi aggiunti della graduatoria di merito. A seguito del ricorso, il Ministero annullava uno dei quesiti somministrati perché conteneva due risposte parimenti esatte e il punteggio della ricorrente veniva corretto a 68/100. La ricorrente depositava ulteriore documentazione a sostegno della propria prospettazione.

Il Collegio, sulla scorta della norma contenuta nel bando di concorso, che prevedeva quattro risposte per ciascun quesito, delle quali solo una è esatta, ha ritenuto ammissibile il sindacato di legittimità sulla corretta applicazione della suddetta disposizione e ha chiarito i limiti della latitudine del controllo giurisdizionale in caso di provvedimenti che sono espressione di discrezionalità tecnica, come nella specie, per la formulazione dei quesiti e le risposte proposte e l'attribuzione dei punteggi.

In proposito, il Collegio ha rammentato i due principali orientamenti. Secondo il primo orientamento sarebbero inammissibili e infondate le censure che sollecitano il giudice a "sostituirsi" o a caducare le valutazioni tecniche riservate dalla legge all'autorità competente, salvo uno dei tassativi casi di giurisdizione di merito ex art. 134 c.p.a., il travisamento dei fatti tale da rendere oggettivamente inattendibili gli esiti del procedimento, oppure profili di "manifesta irragionevolezza" del procedimento o del provvedimento finale. D'altra parte alla luce di un recente orientamento le scelte politico-amministrative della P.A. (c.d. «discrezionalità amministrativa») sono soggette all'eventuale sindacato giurisdizionale incentrato sulla ‘ragionevole' ponderazione degli interessi pubblici e privati non previamente selezionati e graduati dalle norme, mentre le valutazioni dei fatti complessi, che richiedono particolari competenze (c.d. «discrezionalità tecnica»), vanno vagliate secondo il diverso e più severo parametro della “attendibilità tecnico-scientifica”. In tale ultimo caso, l'interessato potrebbe contestare ab intrinseco, con critiche puntuali,  il nucleo dell'apprezzamento complesso con l'onere di provare l'esistenza di elementi concreti, idonei a dimostrare l'inattendibilità tecnico scientifica del giudizio  tecnico-discrezionale avversato; ciò, perché  in caso di  opposizione di una mera opinioni divergente con la scelta del provvedimento contestato, parimenti plausibile, il giudice amministrativo dovrebbe dare prevalenza alla posizione dell'organo istituzionalmente competente a adottare decisione collettive, rispetto alla posizione individuale dell'interessato.

Tuttavia, ad avviso del Collegio, nel caso di specie, i provvedimenti impugnati appaiono illegittimi applicando uno qualsiasi dei due criteri sopra citati. La verificazione disposta dal Collegio nel confermare l'impostazione della ricorrente accerta che sullo specifico quesito somministrato sull'opera di Proust risulta impossibile dare una risposta univoca. Quindi, posto che nessuna delle parti costituite ha sollevato censure sul giudizio di verificazione depositato, il Collegio ha ritenuto raggiunta la prova di quanto ivi accertato sulla base del principio di non contestazione ex art. 64, comma 2, c.p.a.

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