Trascrizione di messaggi su file word: quale valore probatorio?

La Redazione
03 Giugno 2024

Secondo il tribunale partenopeo è essenziale il deposito di una relazione tecnica forense che attesti la strumentazione e la metodologia utilizzata per la copia forense, l'assenza di tracce di alterazione o manipolazione dei dati e i criteri con i quali sono stati estratti gli elementi probatori.

Nell'ambito di una controversia relativa ad un inadempimento contrattuale, è stata sollevata la questione relativa alla portata probatoria di conversazioni Whatsapp e sms scambiate tra le parti.

Il Tribunale ha ritenuto fondata la richiesta attorea volta all'ottenimento del pagamento per la merce fornita, osservando che «dall'esame dei documenti in atti (corrispondenza fra le parti a mezzo e-mail) e delle risultanze dell'istruttoria condotta, emerge prova della sussistenza del rapporto contrattuale in essere tra le parti e dell'effettiva esecuzione delle prestazioni professionali ma non risulta la prova della corretta esecuzione»

Dall'altra parte, le prove fornite dalla società convenuta non sono sufficienti a dimostrare la corretta esecuzione della propria obbligazione. A sostegno dell'adempimento, la convenuta ha infatti prodotto in giudizio le trascrizioni delle chat Whatsapp interscambiate sul punto il Giudice ha ritenuto che «detti documenti non sono validi ai fini della decisione ed infatti i documenti in formato “word” che riportano delle asserite conversazioni su Whatsapp intercorse tra omissis e omissis sono privi di alcun riferimento circa la provenienza delle dichiarazioni e non consentono di evincere né l'oggetto della conversazione e la relativa pretesa creditoria, né l'indicazione del soggetto obbligato».

D'altro canto, la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di intervenire sulla validità probatoria delle conversazioni whatsapp e gli sms estratti dall'utenza telefonica ed ha ribadito che esse sono prive di valore probatorio se prodotti con semplice trascrizione “word” e prive dei supporti informatici nei quali sono presenti le conversazioni (Cass. n. 49016/2017).

Gli Ermellini hanno inoltre evidenziato che «la necessità di depositare il supporto risiede nel fatto che questo permette di “controllare l'affidabilità della prova medesima mediante l'esame diretto del supporto onde verificare con certezza sia la paternità delle registrazioni sia l'attendibilità di quanto da esse documentato» (Cass. n. 49016/2017).

Ma ancora «poiché non è sempre possibile depositare il dispositivo originale (per motivi legati alla privacy dei contenuti, indisponibilità dell'hardware, danneggiamento, perdita, ecc.) e dato che ormai in ambito digitale non esiste più il concetto di “originale” dato che la copia forense di un dispositivo ha la stessa valenza probatoria del dispositivo, è possibile valutare il deposito della copia forense del dispositivo di registrazione (registratore digitale, smartphone, telecamera, ecc.) così da conferire il valore legale di prova informatica e documentale al suo contenuto (registrazioni, filmati, messaggi SMS ecc.)».

In altre parole, oltre al deposito dell'acquisizione forense del contenuto del dispositivo, è essenziale secondo il tribunale partenopeo depositare anche «una relazione tecnica forense che attesti la metodologia e strumentazione utilizzata per la copia forense, l'assenza di tracce di alterazione o manipolazione ai dati che dovranno essere utilizzati in giudizio e i criteri con i quali sono stati estratti gli elementi probatori d'interesse come ad esempio i messaggi SMS o registrazioni audio, filmati. Ciò significa che se il deposito viene fatto in modo 'integrale' (quindi con il dispositivo originale o il suo equivalente tramite acquisizione forense certificata) i dati possono essere accettati e utilizzati in giudizio».

(tratto da dirittoegiustizia.it)

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