La notifica via PEC al domiciliatario è valida anche se l’indirizzo fisico dell’imputato è errato

La Redazione
06 Giugno 2024

Nel sistema in vigore di notificazione tramite PEC, la notificazione degli avvisi e/o decreti nei confronti dell'imputato, che ha eletto domicilio presso il difensore, è correttamente eseguita mediante inoltro di una PEC all'indirizzo di quest'ultimo.

Nell'ambito di un procedimento per reati fiscali, è sorta la questione relativa alla validità o meno della sentenza per omesso avviso all'imputato elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore del decreto di fissazione dell'udienza d'appello. Secondo la difesa, tale omissione comporterebbe la nullità ex art. 178 c.p.p. ma la censura non trova condivisione da parte della Suprema Corte.

Dagli atti del fascicolo processuale, risulta, infatti, che il decreto di fissazione dell'udienza in appello era stato notificato tramite PEC al difensore, sia in proprio che quale domiciliatario dell'imputato. Di conseguenza, nessuna nullità si è verificata, essendo stata correttamente effettuata la notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza tramite PEC all'imputato che aveva eletto domicilio presso il difensore, «a nulla rilevando eventuali discrasie nell'indicazione contenuta sul decreto di fissazione del luogo del domicilio».

Ripercorrendo il contesto normativo, la Corte ricorda infatti che fin dall'entrata in vigore del d.l. n. 179/2012, convertito dalla l. n. 221/2012, gli uffici di tribunali (di procure) e di corte di appello devono notificare esclusivamente tramite PEC a norma degli artt. 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, c.p.p., alle persone diverse dall'imputato titolari di un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi o da elenchi comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, senza necessità di specifici decreti attuativi.

Le disposizioni di cui all'art. 16, comma 4, sono state riprese nell'art. 83, commi 13 e 14 d.l. n. 18/2020, convertito con mod. in l. n. 27/2020. Infine, l'art. 148, comma 1, è stato novellato da parte della Riforma Cartabia.

Tirando le somme, è possibile affermare che la notifica dell'atto contenente la vocatio in ius, ai sensi dell'art. 601 c.p.p., va effettuata in caso di dichiarazione ai sensi dell'art. 161 c.p. «al domicilio dichiarato o eletto», secondo le modalità telematiche di cui all'art. 148 c.p.p.

In conclusione, per chiarire definitivamente il concetto, la Cassazione afferma il principio di diritto secondo cui «la notificazione del decreto di citazione a giudizio di appello all'imputato elettivamente domiciliato presso il difensore è correttamente eseguita tramite inoltro via PEC all'indirizzo di posta certificata del difensore e l'esecuzione della notifica, accettata dal sistema, mediante posta elettronica certificata rende evidentemente irrilevante l'indicazione del domicilio fisico del domiciliatario, essendo peraltro pacifica l'eseguibilità con detto mezzo delle notifiche destinate all'imputato da eseguirsi mediante consegna al difensore, come affermato da sez. IV, n. 40907/2016, Rv. 268340-01, principio che mantiene validità anche all'esito delle modifiche normative introdotte dalla legge Cartabia».

(fonte: dirittoegiustizia.it)

Per approfondire: C. Minnella, Citazione in appello: la notifica correttamente eseguita presso la PEC del difensore rende irrilevante l’errore sull’indirizzo fisico in IUS Processo Telematico.

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