Separazione giudiziale. Violazione dell’obbligo di fedeltà e addebito

06 Giugno 2024

La violazione degli obblighi derivanti dal vincolo coniugale costituisce causa di addebito della separazione a meno che il coniuge cui sia ascritta la violazione provi l’anteriorità della crisi coniugale. Di tutto questo la sentenza deve dare conto nella motivazione.

Massima

La violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio costituisce elemento idoneo a fondare il nesso causale con l'intollerabilità della convivenza. L'addebito della separazione al coniuge cui la violazione è ascritta resta escluso dalla prova dell’anteriorità della crisi della coppia rispetto alla violazione degli obblighi matrimoniali. L’esclusione del nesso causale è un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio, purché siano allegati, nel rispetto del principio della domanda, e risultino provati i fatti posti a fondamento della causa di esclusione

Il caso

Con la sentenza n. 2172/2021, con la quale aveva dichiarato la separazione dei coniugi A.A. e B.B. il tribunale di Taranto rigettava la domanda di addebito alla moglie e poneva a carico del marito un contributo di mantenimento in favore della moglie di importo pari ad Euro 150/00 mensili; affidava la figlia minore, nata nel 2009, congiuntamente ai genitori disciplinandone le visite e le frequentazioni disponendo un assegno perequativo di mantenimento in favore della moglie di importo pari ad Euro 400/00 cui andavano ad aggiungersi, nella misura del 50% in capo a ciascun genitore, le spese straordinarie.

La Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, con sentenza n. 436/2021, pubblicata il 22/12/2021, respingeva l'appello presentato dal marito, il quale insisteva mediante ricorso in Cassazione, laddove vi è stato, con l’ordinanza in esame, un rinvio al Giudice del merito per i motivi che di seguito si andranno a esaminare.

In sintesi il marito contestava che la domanda di addebito fosse stata rigettata nonostante la prova dell'adulterio; il contesto probatorio comprendeva inoltre sia il fatto che fosse trascorso un breve lasso di tempo tra il primo accertamento investigativo (gennaio 2015) ed il deposito del ricorso da parte della moglie (febbraio 2015) sia il fatto che il marito, già alcuni mesi prima della scoperta dell'adulterio, aveva rilevato un comportamento della moglie connotato da freddezza associata anche all’interruzione dei rapporti intimi.

Le contestazioni del ricorrente facevano emergere i profili strutturali dell’onere della prova nel processo avente ad oggetto la violazione dell'obbligo coniugale, con particolare riferimento all’obbligo di fedeltà, la cui violazione è compatibile con l’esclusione dell’addebito laddove il coniuge del quale sia accertato l’adulterio fornisca la prova liberatoria dell’anteriorità della crisi coniugale rispetto alla condotta posta in violazione del suddetto obbligo.

Sotto questo profilo il ricorrente contestava come la vicinanza tra il momento dell’adulterio e quello del deposito del ricorso per separazione in realtà risultasse espressione dell’intento della moglie di liberarsi del coniuge per proseguire la relazione extraconiugale senza più alcun ostacolo ed ancor meno la necessità di nasconderla; contestava altresì anche una sottovalutazione della disaffezione della moglie ch’egli considerava espressione della stessa condizione vissuta dal coniuge.

La questione

Come si distribuisce l’onere della prova tra il richiedente l’addebito al coniuge e la controparte che intenda escluderlo allegando l’anteriorità della crisi coniugale rispetto alla violazione?

Le soluzioni giuridiche

Ai fini di un corretto inquadramento della materia oggetto della pronuncia, emessa nell'ambito di una separazione non consensuale, occorre procedere dalla disciplina di cui all'art. 151 del codice civile in base al quale «La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole. Il giudice pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio».

Nella sua chiara formulazione la norma citata definisce il perimetro entro il quale prendono forma i presupposti della separazione, supportata dall'intollerabilità della convivenza anche a prescindere dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi. La semplice violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio, rispetto all'intollerabilità della connivenza coniugale, costituisce parte di un insieme più ampio e, conseguentemente, non supporta, da sola, la possibilità di addebitare la separazione al coniuge cui sia ascritta la violazione.

D'altra parte, lo stesso collegio che ha adottato l'ordinanza in commento, solo pochi giorni prima, aveva emesso un'altra ordinanza (Cass. civ., sez. I, ord., 24 aprile 2024, n. 11032) ove precisava come l'intollerabilità della convivenza debba intendersi quale «fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile» enunciando un criterio di approccio alla valutazione particolarmente rilevante «ben potendo la frattura dipendere da una condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e che sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi in giudizio (Cass., sez. I, sent., 29 aprile 2015, n. 8713; Cass., sez. I, ord. 5 agosto 2020, n. 16698)».

A fronte quindi della rilevanza attribuita alla perfezione e valutazione dell'attitudine di un comportamento del coniuge ad incidere sulla qualità e tollerabilità della convivenza matrimoniale, ove sia contestata una violazione dei doveri del matrimonio, ai fini dell'addebito risulta rilevante, quale eventuale prova a discarico del coniuge che ne sia accusato, l'accertamento dell'anteriorità della crisi coniugale rispetto alla predetta violazione. Con ciò potendosi escludere la possibilità di attribuire efficacia causale, rispetto alla rottura del legame matrimoniale, alla violazione, come ad es. in questo caso, dell'obbligo di fedeltà. Anzi, come ricorda l'ordinanza in commento, è «necessario accertare che tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata una situazione in cui la convivenza non era più tollerabile, abbia assunto efficacia causale nel determinare l'impossibilità per i coniugi di continuare a vivere insieme (Cass., sez. I, n. 18074/2014» con onere della prova a carico di chi richiede l'addebito (cfr. Cass., sez. 1, n. 25966/2022; Cass., sez. VI-1, n. 3923/2018; Cass., sez. 1, n. 2059/2012, tutte citate nell'ordinanza in esame).

Stante il valore, dirimente in giudizio, della prova descritta, assume allora decisiva rilevanza l'esatta individuazione dell'ambito processuale nel quale detta prova risulta collocata ai fini dell'accertamento dell'anteriorità della crisi rispetto alla violazione dell'obbligo coniugale. Trattasi, sotto il profilo tecnico processuale, di un'eccezione in senso lato, ed è pertanto rilevabile d'ufficio, purché sia soddisfatto il principio della domanda ossia «siano allegati dalla parte a ciò interessata i fatti che suffragano tale situazione e i menzionati fatti risultino provati dal materiale probatorio acquisito al processo (Cass., Sez. 1, n. 20866/2021)» in quanto la condotta di un coniuge iscritta nel contesto della relazione coniugale non può «essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale (Cass., sez. 1, n. 14162/2001; Cass., sez. 1, n. 15101/2004)».

Intuitivamente la violazione dell'obbligo di fedeltà investe il connotato di esclusività sulla base della quale i coniugi contraggono il vincolo coniugale, con un obbligo di assistenza, morale e materiale, che non prevede riserva alcuna e si traduce in una considerazione reciproca di eguale dignità tra i coniugi, la quale è sancita dalla Costituzione.

La pregressa ed altrimenti motivata crisi coniugale va pertanto accertata, ricorda l'ordinanza in esame, attraverso un'indagine rigorosa (cfr. Cass., sez. 1, n. 25966/2022; Cass., sez. VI-1, n. 16859/2015; Cass., sez. I, n. 25618/2007; Cass., sez. I, n. 13592/2006, citate in ordinanza), la quale evidentemente costituisce il corollario sul piano processuale delle situazioni di diritto sostanziale poste a fondamento della disciplina del matrimonio.

Merita infine attenta considerazione il profilo della motivazione, di particolare interesse nel caso di specie. Il Giudice del merito, ricorda l'ordinanza in commento, ha correttamente escluso in base alla prova spiegata in giudizio, l'addebito richiesto. Non ha tuttavia motivato in modo altrettanto corretto (al punto che la sentenza è stata cassata con rinvio «alla Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità») ossia più esattamente, non chiarisce il percorso logico seguito per ricavare le conclusioni raggiunte: nella sentenza impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione non si esplicita infatti per quale ragione la presentazione del ricorso per separazione da parte dello stesso coniuge cui è ascritta dall'altro la condotta in violazione dei doveri coniugali dovrebbe escludere la connessione tra tale condotta e l'intollerabilità della convivenza (potendo invece logicamente anche dimostrare detta connessione). Neppure, ricorda l'ordinanza in esame motivando il rinvio al Giudice del merito, la sentenza impugnata spiega come la disaffezione della moglie dedotta dal marito richiedente l'addebito dovesse implicare necessariamente l'ammissione dell'intollerabilità della convivenza e non anche, invece, un riflesso tangibile dell'infedeltà della moglie.

Osservazioni

L'ordinanza in commento si segnala per un'analisi dettagliata del rapporto tra i profili strutturali, sostanziale e processuale, del procedimento per separazione con specifico riferimento al tema dell'addebito, e lo fa procedendo dall'oggetto e dalla distribuzione dell'onere della prova. Quale strumento di attuazione del diritto sostanziale, il diritto processuale regola le attività che conducono il giudicante al provvedimento oltre che, mette in evidenza l'ordinanza in commento, alla formulazione della motivazione, nella quale si riassumono i procedimenti logici e giuridici che hanno portato alla decisione.

Proprio il tema della motivazione della sentenza che chiude il procedimento per separazione giudiziale offre utili indicazioni all'operatore del diritto nel processo, specie rispetto alla preparazione della difesa in giudizio, in quanto riproduce e descrive il procedimento logico mediante il quale il Giudicante giunge ad affermare od escludere l'addebito.

E il percorso logico che il Giudice del merito è chiamato a seguire è quello che in linguistica (in particolare in semiotica) si è soliti definire di disambiguazione ossia un «intervento con cui si toglie ambiguità a una parola, a una frase (Enciclopedia TRECCANI)» che, nel nostro caso, è applicata ai fatti oggetto della prova. Per tali ragioni l'ordinanza in commento precisa che la motivazione della sentenza deve indicare se, e perché, il fatto che sia stata la moglie a presentare il ricorso escluda la connessione con la responsabilità della rottura del legame matrimoniale anziché stabilirla. Così anche rispetto al fatto, dedotto in giudizio, dell'allegata disaffezione della moglie nei confronti del marito, il Giudice è chiamato a motivare andando a neutralizzare l'ambiguità intrinseca nel fatto stesso, in tal modo spiegando se, e perché, il fatto allegato e provato implichi l'ammissione dell'intollerabilità della convivenza anziché costituire un riflesso tangibile dell'infedeltà della moglie.

Sul profilo della disambiguazione si misura, e si spiega, anche il riparto dell'onere della prova in giudizio, laddove la violazione dell'obbligo coniugale determina anche l'addebito al coniuge cui sia attribuita la violazione, ove detto addebito sia richiesto e successivamente accertato.

Nello stesso modo l'addebito viene escluso se la violazione interviene in seguito ad una crisi che il rapporto matrimoniale abbia già compromesso, a un punto tale che la portata della condotta ascritta al coniuge per motivare l'addebito si riduce, sino a renderla inidonea alla lesione al bene tutelato del rapporto coniugale.

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