Smart Contract
16 Settembre 2024
1. La blockchain Ancor prima di introdurre l’ampio tema degli smart contract è necessario analizzare, pur brevemente, il concetto generale di blockchain. La fama della blockchain è cresciuta esponenzialmente negli ultimi anni ma ciò non deve ingannare in relazione alla risalenza nel tempo del progetto; se, a partire dal 1990, tale innovazione era stata considerata principalmente dagli sviluppatori e dagli esperti del settore, ad oggi risulta essere in piena diffusione in vari e rilevanti ambiti della vita quotidiana. Giova premettere che, spesso erroneamente, il concetto di blockchain viene considerato - dai non esperti in materia - come sovrapponibile al meccanismo dei bitcoin e, più in generale, alle criptovalute; se, da un lato, le monete virtuali sono elementi imprescindibili della blockchain, risulterebbe, tuttavia, eccessivamente semplicistico descrivere quest’ultima solo alla luce delle criptovalute. Pur non essendoci una definizione generale e comunemente accettata, la blockchain è una species delle tecnologie caratterizzata dalla suddivisione di transazioni di varie tipologie in singoli blocchi soggetti a una validazione individuale e autonoma. L’intero sistema della blockchain poggia le proprie basi sul meccanismo del consenso “frazionato”, della trasparenza e della tracciabilità delle operazioni e delle transazioni e sulla sicurezza del sistema garantita dal meccanismo della crittografia. Gli studiosi hanno definito la blockchain come l’internet delle transazioni, un luogo virtuale e decentralizzato che istituisce nuove forme di contatto e di relazioni sociale improntate alla sicurezza e alla trasparenza. In generale, dunque, la blockchain può essere considerata come un grande registro digitale condiviso e pubblico, in cui le informazioni vengono registrate in blocchi; i segmenti che compongono la blockchain sono collegati in modo sicuro e immutabile mediante la crittografia. È una tecnologia decentralizzata, senza un'autorità centrale, che permette a più persone di memorizzare e verificare transazioni in modo trasparente e sicuro. 2. Gli smart contract Uno degli sviluppi più interessanti e innovativi della tecnologia blockchain è rappresentato dagli smart contract, in italiano “contratti intelligenti”. Gli smart contract sono veri e propri programmi informatici (ossia software) sviluppati attraverso un linguaggio di programmazione specifico, che permette loro di funzionare in modo autonomo. Ciò significa che sono in grado di eseguire operazioni e permettere l’adempimento di obblighi contrattuali senza la necessità di intervento esterno; nel linguaggio tecnico, la modalità di funzionamento degli smart contract viene definita peer-to-peer, poiché le operazioni effettuate tra gli utenti non necessitano alcuna intermediazione da parte di un’autorità centrale di verifica e di controllo. Il meccanismo di attivazione degli smart contract, - definito “trigger” nel settore - coincide con un evento o con un’informazione immessa, che possono essere già incorporati nel codice dello smart contract oppure provenire da fonti esterne, come dati e input provenienti dal mondo reale. Quando gli smart contract vengono stimolati e attivati, entra in gioco un elemento chiave definito "oracolo"; gli oracoli sono fonti di dati esterne, input, che forniscono le informazioni necessarie per l'esecuzione degli smart contract e che permettono a questi ultimi di interfacciarsi e comunicare con il mondo esterno. Gli oracoli, in genere, possono agire sia estraendo dati da fonti online, sia acquisendo informazioni dal mondo fisico esterno tramite sensori o scanner. Il meccanismo generico sul quale vengono generati gli smart contract è il c.d. if-then; trattasi di una struttura logica fondamentale, largamente utilizzata nel mondo della programmazione, che permette di eseguire un blocco di un codice di programmazione (then)– e, dunque, nel caso degli smart contract, un’azione specifica – solo se una condizione soddisfa il requisito della verità (if). Lo smart contract, dunque, nel momento in cui riceve l’input che comprova l’avveramento della condizione, automaticamente esegue l’obbligazione/azione inserita al momento della programmazione dello stesso smart contract. 3. Le implicazioni giuridiche degli smart contract Gli smart contract, pur operando sul piano informatico, hanno comportato inevitabili conseguenze dal punto di vista giuridico e, pertanto, le attenzioni degli esperti si sono orientate al fine di comprendere e classificare giuridicamente tale fenomeno. La caratteristica che ha attirato l’attenzione del mondo giuridico è l’immutabilità dei dati inseriti negli smart contract – garantita dalla tecnologia blockchain – che permette la gestione delle operazioni nel modo più trasparente, sicuro e certo possibile. L’art. 8 ter c. 2 DL 135/2018 (“Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”) conv. con modif. in L. 12/2019 introduce una definizione di smart contract, ovvero «un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. Gli smart contract soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’Agenzia per l’Italia digitale con linee guida da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». La disposizione appena citata è l’unico dato normativo che coinvolge gli smart contract all’interno del panorama italiano; considerata la delicatezza e, soprattutto, la centralità del tema nell’attualità, la dottrina ha concentrato notevoli sforzi nel tentativo di classificare e qualificare giuridicamente tale novità, cercando anche di determinare gli effetti giuridici derivanti dalla conclusione di uno smart contract. Nonostante la denominazione, la dottrina ha escluso sostanzialmente all’unanimità la possibilità di qualificare gli smart contract come contratti veri e propri prodotti dall’intelligenza artificiale; in particolare, infatti, gli smart contract non sono caratterizzati dal potersi evolvere automaticamente al fine di adattarsi alle esigenze e alle modifiche della realtà. Addirittura, dal momento che la blockchain garantisce l’immutabilità delle informazioni originarie inserite e validate, non è possibile l’alterazione successiva o la modifica delle transazioni. La dottrina maggioritaria ha escluso qualsivoglia effetto giuridico derivante dalla conclusione degli smart contract evidenziando che, a differenza dei contratti stipulati online, lo smart contract non presuppone uno scambio delle volontà di due soggetti che viene successivamente informatizzato; pertanto, lo smart contract altro non è che un programma informatico che, mediante la tecnologia blockchain, “trascrive” un contratto precedentemente stipulato e garantisce la produzione degli effetti che le parti hanno concordato. Effettivamente, l’unica situazione in cui è astrattamente possibile riconoscere effetti giuridici allo smart contract coincide con la conclusione di quest’ultimo direttamente dalle parti coinvolte che, tuttavia, per fare ciò dovrebbero saper utilizzare la tecnologia blockchain e avere, di conseguenza, delle conoscenze molto approfondite e specifiche dal punto di vista informatico. Un orientamento dottrinale minoritario ritiene, al contrario, che l’art. 8 ter c. 2 DL 135/2018 conv. con modif. in L. 12/2019 introdurrebbe un tertium genus di formazione del contratto, ovvero la conclusione del contratto mediante la validazione diffusa da parte dei nodi della blockchain. La complessa qualificazione giuridica degli smart contract è stata affrontata da un orientamento dottrinale operando una distinzione tra smart contract e smart legal contract. Nella prima categoria vengono ricompresi quei casi in cui vi è un contratto precedentemente stipulato, il cui codice viene utilizzato alla stregua di un software di esecuzione che informatizza, dunque, solo l’esecuzione stessa dell’obbligo contrattuale precedentemente pattuito. Nella categoria degli smart legal contract, al contrario, rientrano tutte quelle ipotesi in cui il codice informativo ha valenza costitutiva e permette l’espressione di una vera e propria volontà contrattuale. Tuttavia, il rilievo che viene evidenziato per escludere la natura di contratto degli smart legal contract è che, in ogni caso, allo stato attuale, l’incontro effettivo delle parti non può essere automatizzato dall’intelligenza artificiale e, di contro, richiede in ogni caso un’attività umana che coincide con l’utilizzo di una chiave privata per confermare la propria volontà di eseguire o impegnarsi in un determinato negozio giuridico. |