Consorzi stabili: la “vis espansiva” delle certificazioni 125 sull’adempimento degli obblighi relativi alla parità di genere

07 Giugno 2024

Il possesso della c.d. certificazione 125 sull'adempimento degli obblighi relativi alla parità di genere ad opera di uno dei soggetti consorziati beneficia, in sede di gara, il consorzio stabile nel suo insieme. Rientra poi nella discrezionalità amministrativa la valorizzazione della certificazione ai fini dell'attribuzione dei punteggi alle offerte.

Il TAR Roma affronta nella pronuncia in commetto diversi temi di rilievo. Il primo di questi è quello afferente alla possibile rilevanza delle operazioni societarie straordinarie rispetto all'obbligo di redigere un rapporto sulla situazione del personale ex d.lgs. n. 198/2006. Ebbene, facendo propria una corrente giurisprudenziale in via di consolidamento (Cons. Stato, sez. V, 22 agosto 2023, n. 7913), il Tribunale afferma che non sussiste alcun obbligo di rinnovo della documentazione all'incorrere di una trasformazione societaria (scissione, fusione, cessione di ramo d'azienda etc.).

L'obbligo di redazione si caratterizza per avere una cadenza biennale che resta quindi impermeabile alle vicende societarie. Parimenti collegato al tema del personale è l'obbligo di produzione delle certificazioni 125 sulla completa realizzazione della parità di genere da parte di uno solo oppure tutti i consorziati. Sotto questo profilo il T.A.R. opera una esegesi letterale del dato normativo (ancora d.lgs. n. 198/2006, art. 46-bis) venendo a concludere che, nell'ambito di un consorzio stabile, il possesso da parte di una sola impresa della c.d. certificazione 125 è idonea a qualificare il consorzio nella sua interezza.

Il Giudice è ben conscio della differenza che così si viene a creare − quantomeno in linea teorica − rispetto alla disciplina degli RTI (per i quali è invece necessario il possesso della certificazione in capo a ciascuno dei componenti del Raggruppamento). Nondimeno, tale differenza di giustifica in termini non discriminatori per la diversità delle situazioni apprezzate dal legislatore, ove il consorzio stabile, per l'appunto, crea un vincolo continuativo nel tempo e non finalizzato alla partecipazione ad una singola procedura di gara (Cons. Stato, sez. V, 27 novembre 2023, n. 10144, 29 settembre 2023, n. 8592 e 27 dicembre 2023, n. 11183, nonché sez. III, 8 ottobre 2023, n. 8767).

Ulteriormente, è appannaggio della discrezionalità della stazione appaltante valutare se e quanto valorizzare questa certificazione nell'ambito dell'apprezzamento complessivo delle offerte in gara. Tale valutazione, quindi, esula dal sindacato del giudice.

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