Approvvigionamenti “inutili”: inammissibile il ricorso avverso il bando in assenza di lesione concreta
07 Giugno 2024
La Corte costituzionale (22 novembre 2016, n. 245), ha oramai da tempo fatto proprio l'orientamento dell'Adunanza Plenaria (29 gennaio 2003, n. 1) secondo cui l'impugnativa dei bandi di gara è, salvo limitate eccezioni, ammessa solo in uno con gli atti conseguenti concretamente applicativi della disposizione illegittima della lex specialis. Ossia, il bando può essere contestato solo ove idoneo univocamente ed immediatamente a provocare una lesione non altrimenti riparabile nella sfera giuridica soggettiva del potenziale concorrente. Nondimeno, si può come noto prospettare la lesione immediata anche nel caso in cui le modalità previste di formulazione dell'offerta tecnica ed economica siano tali da impedire di fatto la partecipazione (Adunanza Plenaria 26 aprile 2018, n. 4). Ebbene, calando questi principi nel caso concreto sottoposto alla sua attenzione, il TAR è giunto ad affermare che l'allegazione della “non necessità” della procedura di gara, in quanto sovrapponibile nell'oggetto ad un servizio già in corso di esecuzione ad opera del ricorrente, non instilla alcun interesse sufficiente a ricorrere. Invero, l'inutilità dell'approvvigionamento non è di per sé escludente alla partecipazione del concorrente che gestisce servizio analogo, poiché si debbono comunque applicare le regole generali sopra delineate, le quali impongono di individuare delle disposizioni concretamente lesive ed escludenti per dare accesso alla tutela giurisdizionale (vedasi ancora sulla eccezionalità di queste ipotesi Cons. Stato, sez. III, 5 febbraio 2024, n. 1146). |