È ammissibile il deposito di file in formato .zip?
11 Giugno 2024
Nel corso di un processo presso il Tribunale di Como, il difensore della parte contesta le eccezioni sollevate dalla controparte sulla richiesta, riportata nella memoria ex art. 171-ter c.p.c., di depositare dei documenti in formato di file audio in una cartella compressa. Viene lamentata la violazione dell'art. 34 d.m. n. 44/2011, il quale rinvia la determinazione dei formati ammessi al provvedimento del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia che stabilisce (art. 13 comma 2) come sia consentito l'uso di formati compressi quali .zip, purché i file contenuti siano in un formato previsto dal comma 1. I regolamenti ministeriali e le specifiche tecniche non hanno valore di legge, ma l'esclusiva funzione di attuare e integrare il dato normativo (nel caso di specie, l'art. 194-ter comma 3 disp. att. c.p.c.) per cui, il deposito di un documento in un formato diverso da quelli ammessi non può essere dichiarato nullo, non essendo tale sanzione prevista espressamente per un caso quale quello in oggetto. Inoltre, è pienamente operativa la sanatoria exart. 156 comma 3 c.p.c., avendo i file, perfettamente leggibili e ascoltabili, raggiunto il loro scopo. Pertanto, il Tribunale respinge l'eccezione di inammissibilità sollevata e autorizza il deposito tramite chiavetta USB. |