Confisca per equivalente del profitto del reato: come procedere in caso di pluralità di concorrenti?

10 Giugno 2024

Nel caso in cui il reato per il quale viene disposta la confisca per equivalente sia stato commesso in concorso da più persone, in quali casi ed a quali condizioni la misura ablativa può essere disposta per l’intero nei confronti di ciascuno di essi?

Questione controversa

La questione controversa riguarda la necessità o meno della ripartizione della confisca per equivalente del profitto del reato nel caso in cui lo stesso sia stato commesso da più concorrenti: se, cioè, la misura possa comunque essere disposta per l'intero valore del profitto nei confronti di ciascuno di essi, indipendentemente dal conseguimento di una quota dello stesso e indipendentemente dall'ammontare della quota individualmente percepita; oppure se l'ablazione indifferenziata possa avvenire soltanto quando non sia possibile stabilire con certezza la porzione di profitto incamerata da ognuno, non potendo altrimenti la confisca superare, per ciascuno di essi, il valore di tale quota; ovvero, ancora, se alla ripartizione debba provvedersi comunque, anche quando, cioè, non possa determinarsi la quota di profitto realizzata da ciascun concorrente.

Possibili soluzioni
Prima soluzione Seconda soluzione Terza soluzione

Secondo un primo orientamento, la confisca per equivalente, ed il sequestro preventivo ad essa finalizzato, possono interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti nel reato, anche per l'intera entità del profitto accertato, purché l'espropriazione non venga duplicata o comunque non ecceda nel quantum l'ammontare complessivo dello stesso; con il corollario per cui risulta irrilevante la quota di esso eventualmente incamerata dal singolo concorrente nel reato, così come è irrilevante stabilire se ogni singolo concorrente abbia o meno effettivamente ricavato una parte del profitto.

Le pronunce che hanno seguito questo orientamento valorizzano il carattere eminentemente sanzionatorio della confisca per equivalente, che, quando il profitto del reato non sia più acquisibile nella sua identità fisica "storica" o in quella che gli autori del reato gli hanno impresso procedendo alla sua trasformazione, assolve una funzione sostanzialmente ripristinatoria della situazione economica modificata in favore del reo per effetto della commissione del fatto illecito, imponendo un sacrificio patrimoniale di corrispondente valore a carico del responsabile: essa è, pertanto, connotata dal carattere afflittivo e dal rapporto consequenziale alla commissione del reato proprio della sanzione penale, esulando invece da essa la funzione di prevenzione tipica delle misure di sicurezza (1).

Secondo altro orientamento, l'ablazione per equivalente può attingere per l'intero importo del profitto le disponibilità di ciascun concorrente nel reato - senza alcuna duplicazione e nel rispetto dei canoni della solidarietà interna tra i concorrenti - nel solo caso in cui la fattispecie concreta ed i rapporti economici ad essa sottostanti non consentano di individuare la quota di tale profitto ad ognuno concretamente attribuibile o la sua esatta quantificazione, dovendo l'importo complessivo, altrimenti, essere ripartito tra i vari concorrenti in ragione di quanto da ciascuno percepito (2).

Un terzo orientamento è stato, infine, espresso da quelle pronunce che hanno ritenuto che debba procedersi alla ripartizione della confisca tra i concorrenti nel reato anche nell'ipotesi in cui non sia possibile stabilire la porzione di profitto realizzata da ciascuno (3).

(1) In questo senso si sono pronunciate, con specifico riferimento alla confisca: Cass. pen., sez. II, 24 novembre 2020, dep. 2021, n. 9102; Cass. pen., sez. V, 20 ottobre 2020, n. 36069; Cass. pen., sez. VI, 10 aprile 2018, n. 26621; Cass. pen., sez. III, 12 maggio 2015, n. 27072.

Negli stessi termini, pronunciandosi su ricorsi avverso decreti di sequestro preventivo finalizzati alla confisca per equivalente, hanno concluso: Cass. pen., sez. II, 17 marzo 2023, n. 22073; Cass. pen., sez. I, 9 luglio 2021, n. 38034; Cass. pen., sez. V, 26 febbraio 2020, n. 19091; Cass. pen., sez. II, 26 aprile 2018, n. 29395; Cass. pen., sez. III, 5 dicembre 2017, n. 56451; Cass. pen., sez. III, 14 novembre 2017, dep. 2018, n. 1999; Cass. pen., sez. V, 20 maggio 2015, n. 25560; Cass. pen., sez. II, 27 novembre 2014, dep. 2015, n. 2488.

    

(2) In questo senso, si sono espresse, in relazione ad ipotesi di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente: Cass. pen., sez. VI, 21 ottobre 2020, n. 6607; Cass. pen., sez. VI, 10 giugno 2022, n. 33757; Cass. pen., sez. III, 6 marzo 2024, n. 11617.

(3Cass. pen., sez. VI, 20 gennaio 2021, n. 4727, e Cass. pen., sez. I, 16 novembre 2016, dep. 2017, n. 4902.

Rimessione alle Sezioni Unite

Cass. pen., sez. VI, 5 marzo 2024, n. 22935

  • I giudici rimettenti erano chiamati a scrutinare il ricorso per cassazione avverso la sentenza che, applicando agli imputati la pena dagli stessi richiesta in relazione ai delitti di corruzione tra privati  e associazione per delinquere, aveva disposto la confisca diretta, e in subordine per equivalente, del profitto del reato: i ricorrenti si dolevano, tra l'altro, del fatto che la confisca per equivalente non era stata disposta - così come era invece necessario - in misura proporzionale al grado di responsabilità dei singoli concorrenti, ovvero in subordine in parti uguali.
  • La Sesta Sezione penale ha ricordato che il tema proposto dal ricorso era già stato oggetto di una pronuncia del massimo consesso della nomofilachia (Cass. pen., sez. un., 27 marzo 2008, n. 26654), che, dopo aver osservato che «Di fronte ad un illecito plurisoggettivo deve applicarsi il principio solidaristico che informa la disciplina del concorso nel reato e che implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente. Più in particolare, perduta l'individualità storica del profitto illecito, la confisca di valore può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato (entro logicamente i limiti quantitativi dello stesso), non essendo esso ricollegato, per quello che emerge allo stato degli atti, all'arricchimento di uno piuttosto che di un altro soggetto coinvolto, bensì alla corresponsabilità di tutti nella commissione dell'illecito, senza che rilevi il riparto del relativo onere tra i concorrenti, che costituisce fatto interno a questi ultimi», aveva dato atto dell'esistenza di un indirizzo giurisprudenziale «apparentemente contrastante», ad avviso del quale, in caso di pluralità di indagati, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente non può eccedere per ciascuno dei concorrenti la misura della quota di profitto del reato a lui attribuibile, sempre che tale quota sia individuata o risulti chiaramente individuabile, concludendo nel senso che «È chiaro quindi che, ove la natura della fattispecie concreta e dei rapporti economici ad essa sottostanti non consenta d'individuare, allo stato degli atti, la quota di profitto concretamente attribuibile a ciascun concorrente o la sua esatta quantificazione, il sequestro preventivo deve essere disposto per l'intero importo del profitto nei confronti di ciascuno, logicamente senza alcuna duplicazione e nel rispetto dei canoni della solidarietà interna tra i concorrenti».
  • Ciò posto, i giudici rimettenti hanno constatato che nella giurisprudenza di legittimità si sono sedimentati i tre orientamenti dei quali si è detto.
  • Ad avviso del primo, la confisca per equivalente, costituendo «una forma di prelievo pubblico a compensazione di guadagni illeciti», «consegue alla produzione del profitto illecito e non alla effettiva disponibilità dello stesso, sicché essa s'impone per tutti coloro che siano concorsi a produrre tale profitto, rispondendo essi con i propri beni dell'impossibilità di recuperarlo. Del resto — si argomenta — per la teoria monistica, cui è ispirata la disciplina del concorso di persone nel reato, ciascun concorrente, la cui attività si sia inserita con efficienza causale nel determinismo produttivo dell'evento, risponde anche degli atti posti in essere dagli altri compartecipi e dell'evento delittuoso nella sua globalità, che viene considerato come l'effetto dell'azione combinata di tutti i partecipi. Di qui, in conclusione, la congruenza di una tale misura con il principio di proporzionalità dell'interferenza statale sul diritto di proprietà privata, così come fissato dalla Corte EDU, Grande Camera, con la sentenza del 26/06/2018, G.I.E.M. s.r.l. c./ Italia, anche quando essa ricada su colui che materialmente non abbia ricavato alcuna utilità effettiva dal reato».
  • Il secondo pare essere «espressione del più generale principio secondo cui, nei delitti di corruzione, la confisca ex art. 322-ter, c.p. (come pure il sequestro ad essa prodromico), presuppone che il profitto sia stato effettivamente conseguito dal reo„ poiché solo a tale condizione è giustificabile una forma di ablazione finalizzata ad impedire che esso possa avvantaggiarsi dei frutti economici della sua iniziativa illecita».
  • Quanto al terzo orientamento, i giudici rimettenti hanno osservato che in alcuni casi si è ritenuto che la suddivisione debba avvenire in parti eguali, secondo la disciplina prevista per le obbligazioni solidali dall'art. 1298 c.c., e per la responsabilità per fatto illecito dall'art. 2055 c.c., mentre altre pronunce hanno ritenuto che si debba avere riguardo al grado di responsabilità del singolo concorrente ed al suo grado di partecipazione al profitto, desunta anche da criteri sintomatici, dovendosi optare per la suddivisione in parti eguali solo in assenza di un attendibile criterio di riparto.
  • Dunque, hanno concluso i giudici rimettenti, vi è un significativo contrasto di giurisprudenza «su un tema complesso e su un istituto dalle ricadute incisive sui diritti del cittadino, istituto di applicazione sempre più frequente, poiché progressivamente esteso dal legislatore ad un vasto catalogo di reati, di natura diversa tra loro ma legati dal comune denominatore dell'essere determinati da interessi economici»: un contrasto sorto intorno ad una questione già incidentalmente trattata dalle Sezioni unite, «il che pone un problema ulteriore, che potrebbe giustificare la rimessione dei ricorsi alle Sezioni unite a norma non soltanto del comma 1 dell'art. 618, c.p.p., ma anche del successivo comma 1-bis. Si tratta, infatti, di stabilire se “il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite”, cui si riferisce tale disposizione, conferendogli valore vincolante per le sezioni semplici, vada individuato esclusivamente in quello reso sulla questione di diritto specificamente devoluta, oppure se per tale debba intendersi qualsiasi principio affermato nelle sentenze delle Sezioni unite, come in verità parrebbe autorizzare l'ampiezza della formula normativa, con la sola eccezione dei cc.dd. obiter In questo secondo caso, qualora si dovesse ritenere - come fanno le sentenze del primo degli indirizzi ermeneutici sopra esposti — che il principio enunciato dalla “sentenza Fisia Italimpianti” sul punto in rassegna sia esclusivamente quello solidaristico, con la presente ordinanza l'intervento delle Sezioni unite viene invocato anche ai sensi dell'art. 618, comma 1-bis, c.p.p., per superare il vincolo di un principio non condiviso dal Collegio», avendo i giudici rimettenti mostrato adesione al secondo degli orientamenti in conflitto, in quanto «maggiormente aderente alla funzione retributiva ed al principio di proporzionalità delle pene, oltre che al testo di quella sentenza letta nella sua interezza».
  • Il ricorso è stato, pertanto, rimesso alle Sezioni Unite, alle quali è stato rivolto il seguente quesito: «Se, in caso di pluralità di concorrenti nel reato, la confisca per equivalente del relativo profitto possa essere disposta per l'intero nei confronti di ciascuno di essi, indipendentemente da quanto da ognuno eventualmente percepito, oppure se ciò possa disporsi soltanto quando non sia possibile stabilire con certezza la porzione di profitto incamerata da ognuno; od ancora se, in quest'ultimo caso, la confisca debba comunque essere ripartita tra i concorrenti, in base al grado di responsabilità di ognuno oppure in parti eguali, secondo la disciplina civilistica delle obbligazioni solidali».

Le Sezioni Unite tratteranno il ricorso nell'udienza del 26 settembre 2024.

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