La ricorribilità per cassazione della sentenza di non luogo a procedere pronunciata ai sensi dell’art. 420-quater c.p.p.

14 Giugno 2024

Avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa nei confronti dell’imputato che non abbia avuto conoscenza della pendenza del processo può essere presentato ricorso per cassazione?

Questione controversa

La questione controversa riguarda la sentenza di non luogo a procedere pronunciata ai sensi dell'art. 420-quater c.p.p.: posto che, per espressa previsione di legge, essa è inappellabile, può la parte interessata impugnarla con ricorso per cassazione, quanto meno per violazione di legge?

Possibili soluzioni
Prima soluzione Seconda soluzione

Secondo un primo orientamento, la sentenza di non doversi procedere ex art. 420-quater c.p.p. per mancata conoscenza, da parte dell'imputato, della pendenza del processo, non solo è inappellabile, ma, per il principio di tassatività dei mezzi d'impugnazione, non è neppure ricorribile per cassazione, fintantoché non sia spirato il termine previsto dall'art. 159 ultimo comma, c.p., trattandosi di pronunzia revocabile, di natura sostanzialmente interlocutoria, per la quale non opera la garanzia sancita dall'art. 111 comma 7, Cost. che riguarda i soli provvedimenti giurisdizionali aventi natura decisoria e capacità di incidere, in via definitiva, su situazioni giuridiche di diritto soggettivo.

Le pronunce che hanno seguito questo orientamento hanno valorizzato la natura non decisoria della sentenza in questione, che non contiene alcun accertamento di merito, e che, anzi, contiene disposizioni circa la prosecuzione delle ricerche della persona nei cui confronti è pronunciata, il che la rende assimilabile ad un atto di impulso processuale, come tale insuscettibile di passare in giudicato.

La sentenza in questione è, peraltro, sempre suscettibile di revoca, fino a quando non spiri il termine di cui all'art. 420-quater comma 3, c.p.p., sicché solo in quel momento il provvedimento, pur avendo formalmente il nome di sentenza, è destinato ad assumerne i caratteri: con la conseguenza che, fino ad allora, in applicazione del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, essa, in quanto revocabile, non è suscettibile di ricorso per cassazione (1).

Secondo altro orientamento, la sentenza in oggetto è immediatamente ricorribile per cassazione per violazione di legge, quanto meno in relazione alla determinazione della durata delle ricerche dell'imputato, operando, in ordine al predetto provvedimento, la garanzia sancita dall'art. 111 comma 7, Cost., riguardante ogni provvedimento giurisdizionale che abbia natura decisoria e possa incidere in via definitiva su situazioni giuridiche di diritto soggettivo.

L'unica pronuncia che, al momento, ha sostenuto questo orientamento ha evidenziato che la sentenza in questione contiene un segmento decisorio dotato di un'immediata e concreta ricaduta sui diritti delle parti, idoneo ad incidere in via definitiva  sugli interessi in gioco: quello relativo alla determinazione del tempo di durata delle ricerche dell'imputato; la sentenza ha, dunque, natura definitoria, poiché, per l'appunto, definisce, e dunque conclude, il processo: «proprio la funzione di definizione del processo, propria di un provvedimento potenzialmente in grado di acquisire il crisma della irrevocabilità ovvero di essere posto nel nulla attraverso il decreto di revoca previsto dall'art. 420-sexies, comma 4, c.p.p., a seconda dell'esito delle disposte ricerche ad opera della polizia giudiziaria, fa propendere per la tesi dell'impugnabilità, e, in particolare, della possibilità di impugnare la sentenza attraverso il rimedio del ricorso per cassazione» (2).

(1Cass. pen., sez. II, 9 febbraio 2024, n. 11757; Cass. pen., sez. II, 26 ottobre 2023, n. 50426.

    

(2Cass. pen., sez. V, 23 febbraio 2024, n. 20140.

Rimessione alle Sezioni Unite

Cass. pen., sez. III, 2 aprile 2024, n. 23056

  • I giudici rimettenti erano chiamati a scrutinare il ricorso per cassazione del Procuratore della Repubblica avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa ai sensi dell'art. 420-quater c.p.p.: il ricorrente si doleva dell'erroneità della statuizione, ritenendo che nel caso di specie, avendo l'imputato eletto domicilio nel corso delle indagini preliminari presso lo studio del proprio difensore di fiducia, il giudice avrebbe potuto procedere in sua assenza.
  • La Terza Sezione penale ha rilevato l'esistenza del descritto contrasto insorto nella recente giurisprudenza di legittimità, ed ha altresì individuato ulteriori elementi che indurrebbero a ritenere che la sentenza sia ricorribile per cassazione non solo per violazione di legge, ma in tutti i casi previsti dall'art. 606 comma 1, c.p.p.: in primis, la circostanza che la legge definisca la sentenza in questione come “inappellabile”, che lascia intendere che essa possa essere impugnata con ricorso per cassazione, come previsto in via generale dall'art. 606 comma 2, c.p.p.
  • In secondo luogo, notano i giudici rimettenti, «poiché il provvedimento non solo definisce il processo sterilizzandone la prosecuzione per un periodo di tempo indefinito comunque non inferiore a dodici anni a partire dalla consumazione dell'ultimo reato .., ma comporta anche la perdita della qualifica di imputato della persona da rintracciare ..., non si vede la ragione per la quale il pubblico ministero non possa interloquire non solo sulla durata delle ricerche ma sulla sussistenza stessa dei presupposti che legittimano l'adozione della sentenza; non si capisce perché il titolare dell'azione penale non possa reagire alla adozione di una sentenza che ritenga erroneamente pronunciata in assenza dei relativi presupposti».
  • Dunque, l'astratta futura revocabilità della sentenza non ne potrebbe escludere la immediata ricorribilità, in armonia con le norme che consentivano di ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza che disponeva la sospensione del processo ai sensi del previgente art. 420-quater c.p.p., e con quelle che, in ipotesi analoghe, consentono al pubblico ministero «di interloquire con la Corte di cassazione sulla legittimità della sospensione del processo disposta dal giudice (artt. 71, comma 3, 464-quater, comma 7, 479, comma 2, c.p.p.)».
  • Il ricorso è stato, pertanto, rimesso alle Sezioni Unite, alle quali è stato rivolto il seguente quesito: «Se la sentenza di non luogo a procedere pronunciata ai sensi dell'art. 420-quater c.p.p. possa essere impugnata con ricorso per cassazione anche prima della scadenza del termine previsto dall'art. 159, ultimo comma, c.p.».

Le Sezioni Unite tratteranno il ricorso nell'udienza del 26 settembre 2024.

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