Affidamento dei servizi di recapito e di gestione della corrispondenza: profili processuali e sostanziali inerenti a una gara d’appalto

Redazione Scientifica Processo amministrativo
11 Giugno 2024

Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato ha affrontato importanti questioni processuali e sostanziali con riferimento alla gara per l'affidamento dei servizi di recapito e di gestione della corrispondenza.

L'AGCM proponeva appello avverso la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso ex art. 21-bis l. n. 287/1990 proposto dalla stessa Autorità avverso gli atti della gara di appalto indetta dall'INPS ai sensi degli artt. 54, comma 3, e art. 55 d.lgs. n. 50/2016, nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione per i «servizi di recapito e di gestione della corrispondenza non automatizzata della Direzione Generale, delle Direzioni Regionali e di Coordinamento Metropolitano».

Il Collegio, chiamato a pronunciarsi a seguito della restituzione degli atti da parte dell'Adunanza plenaria, ha affrontato alcune importanti questioni processuali e sostanziali inerenti ad una gara per l'affidamento dei servizi di recapito e di gestione della corrispondenza.

Anzitutto, ha chiarito che in un giudizio instaurato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'art. 21-bis l. n. 287/1990, per dedurre l'illegittimità di una procedura di gara, la cui articolazione è stata ritenuta lesiva dei principi a tutela della concorrenza nello specifico settore dei servizi postali, è ammissibile l'intervento di un consorzio, ex art. 97 c.p.a., avente la finalità di tutelare l'interesse legittimo collettivo delle piccole e medie imprese operanti nel settore postale.

Il collegio ha precisato che ricorre un'interrelazione tra l'interesse generale che sorregge l'azione ex art. 21-bis l. n. 287/1990 e l'interesse collettivo fatto valere dall'interveniente, evidenziando che l'Autorità non agisce per far valere una propria posizione soggettiva, ma quale portatrice di un interesse pubblico alla promozione della concorrenza e alla garanzia del corretto esplicarsi delle dinamiche competitive.

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