Riparto di giurisdizione: appartiene al G.O. la competenza sulla domanda di pagamento di somme a titolo di compensazione per l’aumento dei prezzi delle materie prime

Redazione Scientifica Processo amministrativo
14 Giugno 2024

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda per l'accertamento del diritto di ottenere il pagamento delle somme a titolo di compensazione dell'aumento del prezzo per i lavori eseguiti per un contratto di appalto se non sussiste un potere di valutazione discrezionale in capo alla P.A. a cui corrisponde il diritto soggettivo alla revisione dell'appaltatore.

Il TAR per la Sicilia si è pronunciato in materia di giurisdizione in caso di controversia sorta per la revisione del prezzo negli appaltidi opere e servizi pubblici. La società ricorrente, dopo aver adito il giudice ordinario che declinava la giurisdizione in favore del giudice amministrativo, riassumeva il giudizio innanzi al TAR Sicilia, per l'accertamento del diritto di ottenere il pagamento delle somme a titolo di compensazione dell'aumento del prezzo dell'acciaio (il c.d. “caro acciaio”), nell'ambito dei lavori in esecuzione di contratti di appalto, e per la condanna al pagamento dell'aumento del prezzo dell'acciaio. La ricorrente sosteneva che per circostanze eccezionali si era registrato un incremento superiore al 10% del prezzo dell'acciaio, che, in corso d'opera, sarebbe stato quantificato, attestato e contabilizzato dal direttore dei lavori nelle riserve e nel conto finale, nonché comunicato con nota alla Stazione appaltante. La ricorrente sosteneva, altresì, che l'acciaio rientrava tra i materiali di cui alla tabella allegata al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 30 giugno 2005, recante la rilevazione  dei  prezzi  medi  per  l'anno  2003  e delle variazioni percentuali annuali dei prezzi dei  materiali da costruzione  più significativi, rispetto al prezzo medio,per  circostanze  eccezionali, di cui all'art. 26, comma 4-bis. l. n. 109/1994. 

Al riguardo, il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di revisione dei prezzi negli appalti pubblici sulla base del quale ai sensi dell'art. 133, lett. d), n. 2, c.p.a., sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nell'ipotesi in cui sussista il potere di valutare discrezionalmente in capo all'amministrazione committente di disporre la revisione dei prezzi.

In particolare, nel caso di specie, il Collegio, in linea con l'orientamento della giurisprudenza richiamata, ha osservato che l'esclusione del potere autoritativo in capo all'Amministrazione e, quindi, di una posizione di interesse legittimo in capo all'impresa ricorrente è ricondotto non tanto dalla mera esistenza di una clausola contrattuale di revisione prezzi, ma dalla circostanza che tale clausola disciplini puntualmente nell'an l'attività di revisione, tale da eliminare ogni spazio di valutazione discrezionale in capo all'amministrazione  e fondare il diritto soggettivo alla revisione dell'appaltatore, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.

Dunque, ad avviso del Collegio, nel caso di specie sussistendo una disciplina che regola la fattispecie − ovvero i decreti ministeriali intervenuti in materia e la contabilizzazione dei lavori accertati dal direttore dei lavori − l'attività dell'Amministrazione è interamente vincolata, con la giurisdizione del giudice ordinario.

Perciò, vista la pronuncia di difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario  in favore del giudice amministrativo, il Collegio ha sollevato d'ufficio il conflitto negativo di giurisdizione, ai sensi dell'art.11, comma 3, c.p.a., e, per l'effetto, ha sospeso il giudizio ai sensi dell'art. 367, comma 1, c.p.c., come richiamato dall'art. 10 c.p.a. e ha disposto la rimessione degli atti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per l'individuazione del giudice munito di giurisdizione sulla controversia.

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