La "residenza abituale" del minore quale criterio per stabilire la giurisdizione in materia di responsabilità genitoriale ed obblighi familiari alimentari
13 Giugno 2024
Massima In tema di giurisdizione sulle domande relative a misure volte alla protezione della persona o dei beni di minori residenti fuori dall'Unione Europea, sulla competenza in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, sussiste la competenza giurisdizionale del giudice del luogo di residenza abituale del minore. (Nella specie la Corte Di Appello di Milano ha confermato il difetto di giurisdizione del giudice italiano sulle domande attinenti alla responsabilità genitoriale delle parti e agli obblighi familiari alimentari connessi, stante la “residenza abituale” dei minori a Dubai). Il caso In data 20.9.2023 il Tribunale di Milano, con sentenza non definitiva, pronunciava la separazione personale di due coniugi, cittadini italiani con figli minori, i quali avevano contratto matrimonio con rito concordatario in Italia. Il nucleo familiare è residente a Dubai da molti anni. Il Tribunale di Milano provvedeva poi, dichiarando il difetto di giurisdizione del Giudice italiano con riferimento alle domande attinenti alla responsabilità genitoriale delle parti e alle obbligazioni familiari alimentari. La moglie proponeva impugnazione avverso la sentenza del Tribunale, chiedendo, in via preliminare, la dichiarazione della sussistenza della giurisdizione italiana in relazione alle questioni attinenti alla responsabilità genitoriale ed agli obblighi familiari alimentari. La Corte d’appello respinge il gravame. La questione In caso di separazione personale di due coniugi residenti, insieme con i figli, da molti anni all’estero (nella specie a Dubai) sussiste la giurisdizione italiana sulle domande attinenti alla responsabilità genitoriale delle parti e agli obblighi familiari alimentari? Le soluzioni giuridiche La Corte di Appello meneghina ha ritenuto che il criterio determinante per stabilire la giurisdizione in materia di responsabilità genitoriale sia la "residenza abituale" del minore, come stabilito da numerose sentenze della Corte di Cassazione e dalle convenzioni internazionali applicabili. La Corte di cassazione ha più volte chiarito cosa debba intendersi per “residenza abituale” ossia il luogo in cui il minore ha il centro dei propri legami affettivi e dove egli svolge la sua vita quotidiana in modo continuo e stabile. Le varie pronunce che si sono succedute nel tempo hanno contribuito a definire in modo dettagliato il concetto di residenza abituale, individuabile sulla base di circostanze come la durata e la regolarità della permanenza e l'importanza delle relazioni familiari e sociali del minore. (Cass. civ., sez. un., 10243/2021, Cass. civ., sez. un., n. 3555/2017, Cass. civ., sez. un, ord., n. 13438/2023 e Cass. civ., sez. un, n. 30903/2022). La stessa Corte giustizia Unione Europea, con sentenza del 2 aprile 2009, C-523/07, ha chiarito cosa debba intendersi per residenza abituale del minore, ossia «deve intendersi il luogo dove il minore trova e riconosce, anche grazie a una permanenza tendenzialmente stabile, il centro dei propri legami affettivi, non solo parentali, originati dallo svolgersi della sua vita di relazione. In altri termini, la residenza abituale corrisponde al luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, ed ai fini del relativo accertamento rilevano una serie di circostanze che vanno valutate in relazione alla peculiarità del caso concreto: la durata, la regolarità e le ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro, la cittadinanza del minore, la frequenza scolastica e, in generale, le relazioni familiari e sociali». In sostanza la Cassazione ha stabilito, con orientamento oltremodo consolidato, che la competenza giurisdizionale debba essere attribuita al giudice più vicino al minore per garantire la migliore tutela possibile del suo superiore interesse. Questa interpretazione è stata ulteriormente confermata da decisioni della Cass. civ., sez. un., ord. 02 ottobre 2019, n. 24608 e Cass. civ., sez. un., 19 aprile 2021, n. 10243, che hanno ribadito l'importanza della vicinanza del giudice al luogo di residenza abituale del minore ai fini della individuazione della giurisdizione da applicare. Nella parte motiva del provvedimento in esame Corte Di Appello di Milano ha, inoltre, richiamato la Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 e il Regolamento UE n. 1111/2019, i quali stabiliscono che la giurisdizione per i provvedimenti in materia di responsabilità genitoriale debba essere attribuita alle autorità del luogo di residenza abituale del minore. Per quanto concerne gli obblighi familiari alimentari, la Corte ha applicato il Regolamento CE 4/2009 e il Protocollo dell'Aia del 2007, i quali indicano che la legge applicabile è quella del luogo di residenza abituale del creditore. Anche in questo caso, la giurisprudenza ha ribadito che il criterio di prossimità deve prevalere al fine di garantire una tutela adeguata al minore, in ipotesi di inadempienza nel versamento degli importi dovuti a titolo di mantenimento. La Corte Di Appello ha espressamente richiamato una significativa pronuncia della Corte giustizia Unione Europea, Sez. III, 01 agosto 2022 n. 501/20, sottolineando l'importanza del criterio della residenza abituale, anche con riferimento ai paesi terzi non membri dell'Unione Europea. Preliminarmente, la Corte ha respinto l'eccezione avanzata dall'appellato, il quale richiedeva la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, per essere nelle more intervenuta pronuncia di divorzio emessa dal Tribunale di Dubai. Ciò in quanto, la decisione sarebbe stata suscettibile di produrre effetti nell'ordinamento, nell' ipotesi in cui fosse stata espletata la procedura di riconoscimento exl. 31 maggio 1995 n. 218, nel caso in esame, non attivata da alcuna delle parti. È stato, inoltre, ritenuto assorbente, rispetto alle questioni dedotte in causa, il profilo attinente alla carenza di giurisdizione del giudice adito in ordine alle domande fatte valere in giudizio sia in ordine alla responsabilità genitoriale delle parti che agli obblighi “alimentari” sussistenti nei confronti dei figli della coppia. Osservazioni La Corte di Appello di Milano ha rigettato l’impugnazione della moglie, confermando nel caso in esame il difetto di giurisdizione italiana per le questioni attinenti alla responsabilità genitoriale e agli obblighi familiari alimentari. La decisione si basa su principi giurisprudenziali consolidati, che attribuiscono importanza preminente alla residenza abituale del minore per garantire la tutela del suo superiore interesse. La decisione è sostenuta dall'analisi della giurisprudenza della Suprema Corte, ormai oltremodo consolidata e delle Corti sovranazionali, che hanno ripetutamente affermato il principio della residenza abituale del minore come criterio determinante per la giurisdizione. Questa sentenza rafforza l'importanza dei principi di vicinanza e di residenza abituale nel determinare la giurisdizione nelle controversie familiari internazionali, riflettendo un orientamento giurisprudenziale consolidato volto a garantire la migliore tutela possibile per i minori coinvolti. Il criterio adottato della “residenza abituale” del minore consente al giudice di prossimità al minore, che si presume abbia una maggiore conoscenza della situazione effettiva del minore stesso, di realizzare il suo best interest scegliendo la soluzione ritenuta più soddisfacente per la tutela dei suoi interessi. |