Sottoscrizione digitale e procura speciale dopo la riforma Cartabia
13 Giugno 2024
La riforma Cartabia ha invertito il rapporto regola-eccezione con riferimento alla forma degli atti processuali: la regola è che debbano essere redatti in forma di documento informatico, l'eccezione è che si possa continuare a confezionarli in forma analogica su supporto cartaceo. Premesso ciò e rimandando per la disciplina specifica all'attuale versione dell'art. 110 c.p.p., interamente dedicato alla forma degli atti, affrontiamo questo ulteriore quesito. E' noto a tutti che nel processo penale alcuni atti (ad esempio: la dichiarazione di costituzione della parte civile, la scelta di un rito alternativo, la rinuncia all'impugnazione, eccetera), se non sono posti in essere personalmente dal soggetto interessato, possono comunque essere compiuti per mezzo di un procuratore speciale, solitamente coincidente con il difensore di fiducia. Questi dovrà essere munito di una procura speciale che lo legittimi al compimento di un atto che comporta l'esercizio di un diritto personale della parte rappresentata. Ci si chiede, a questo punto, se la procura speciale possa essere redatta in forma di documento informatico e se si possa sottoscrivere digitalmente. La risposta che riteniamo di dare è affermativa. Sono almeno due le ragioni che militano in questo senso. Intanto, va osservato che l'art. 110 c.p.p. non fa alcuna eccezione alla tipologia degli atti, limitandosi a prevedere la forma del documento informatico per “gli atti del procedimento penale” che richiedono la forma scritta, eccezion fatta per quelli che per loro natura o specifiche esigenze processuali non possono che redigersi su supporto cartaceo. La procura speciale disciplinata dall'art. 122 c.p.p. è sicuramente un atto del procedimento penale, considerato che essa costituisce il titolo che legittima il procuratore a compiere, per l'appunto, lo specifico atto che ne richiede il rilascio. In secondo luogo, non vi sono ragioni ostative alla soluzione positiva nemmeno guardando alla forma con cui essa deve essere conferita: atto pubblico o scrittura privata autenticata. Tralasciando la prima delle due, è ben vero che la seconda può essere soddisfatta dal documento informatico sottoscritto digitalmente dal procuratore speciale e dal soggetto che la conferisce, nel caso in cui lo stesso sia in possesso di una firma digitale o altro genere di firma elettronica qualificata conforme alle specifiche DGSIA. Ci si chiede, a questo punto, se la soluzione prospettata possa stridere con quanto si legge nel neointrodotto comma 2-bis dell'art. 122 c.p.p., ove si legge che la procura speciale è depositata in copia informatica autenticata con firma digitale ai sensi delle disposizioni sul deposito telematico degli atti, con obbligo di conservare l'originale analogico da esibire a richiesta dell'autorità giudiziaria. La norma appena citata, a ben vedere, non fa divieto che la procura speciale possa ab origine essere redatta in forma di documento informatico, ma prevede soltanto che la sua “copia informatica” debba essere sottoscritta digitalmente per autentica prima del suo deposito telematico. Questa disposizione, evidentemente, si giustifica per il fatto che nella maggior parte dei casi il soggetto che conferisce la procura speciale non possiede la firma elettronica qualificata: ciò normalmente impedisce la sua redazione in forma di documento informatico propriamente detto, e cioè come file nativo digitale e non già di immagine scansionata di un documento analogico. |